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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1996.00113
Data decisione, Autorità: 06.02.1997, CEF
Incarto n. 14.96.00113
Lugano 6 febbraio 1997 /MR/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sull'istanza di riconoscimento di fallimento presentata il 16 dicembre 1996 dalla
Amministrazione del fallimento __________
(rappr. dal curatore del fallimento avv. __________, a sua volta patrocinato dall'avv. __________)
contro
chiedente:
“I. In via supercautelare
L’istanza è accolta.
Di conseguenza è fatto ordine al UF di Lugano di procedere all’inventario ex art. 162 LEF, e di procedere altresì alle seguenti misure ex art. 170 LEF:
il divieto alla __________ di __________ di disporre di beni, crediti o altri averi dei falliti
il blocco della cassetta di sicurezza intestata ai falliti presso la __________ __________
il divieto alla __________ di disporre di beni, crediti o altri averi dei falliti
il divieto al signor __________ di disporre di beni, crediti o altri averi dei falliti
il divieto alla __________ di disporre di beni, crediti o altri averi dei falliti
il divieto alla __________ di disporre di beni, crediti o altri averi dei falliti
il divieto generale ai debitori dei falliti di pagare in loro mani, risp. il divieto a tutti i detentori di loro beni di disporre degli stessi, _________
II. In via principale
Di conseguenza sono riconosciute le sentenze del Tribunale di __________ 15.5.1996 e 10.7.1996, ed è quindi decretato il fallimento delle seguenti persone:
Copia della sentenza è intimata all’Ufficio Fallimenti di Lugano per i suoi incombenti.
Protestate tasse, spese e ripetibili.”
E sul complemento 17 gennaio 1997, con il quale è stato richiesto in aggiunta ai provvedimenti conservativi di cui alla domanda 16 dicembre 1996
“che venga fatto divieto a tutti i debitori falliti di disporre in qualsiasi modo dei loro beni siti in Svizzera.”
Ed ora sui chiesti provvedimenti conservativi;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con sentenza 15 maggio 1996 il Tribunale di __________ Sezione civile, ha dichiarato il fallimento di __________ __________, con sede a __________, nonché dei soci __________, nominando giudice delegato per la procedura il __________ e curatore il __________;
che con sentenza 10 luglio 1996 lo stesso Tribunale ha esteso il fallimento a
che con l’istanza 16 dicembre 1996 e complemento 17 gennaio 1997 il curatore fallimentare avv. __________ a nome dell’amministrazione del fallimento __________ chiede il riconoscimento in Svizzera delle predette sentenze italiane e l’adozione in via supercautelare di una serie di provvedimenti conservativi ex art. 162 ss. e 170 LEF;
che per l’art. 167 cpv.1 prima proposizione LDIP l’istanza di riconoscimento del decreto straniero di fallimento deve essere proposta al tribunale competente del luogo di situazione dei beni in Svizzera, atteso che se i beni si trovano in più luoghi è competente il tribunale adito per primo (art. 167 cpv.2 LDIP), prescindendo da considerazioni fondate sul valore patrimoniale dei beni di compendio della massa fallimentare siti in Svizzera;
che l’istanza di riconoscimento del fallimento estero deve essere proposta all’autorità competente del Cantone in cui è fatta valere la decisione straniera (art. 29 cpv. 1 LDIP), ritenuto che vi siano beni della massa fallimentare, ciò che spetta all’istante rendere almeno verosimile (cfr. S. Berti, in Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Internationales Privatrecht, Basilea et al. 1996, N. 5 ad art. 167 LDIP; H. Fritzsche/ H. U. Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993, § 55, pag. 420, N. 16; P. Volken, IPRG Kommentar, Zurigo 1993, N. 14 ad art. 167 LDIP);
che per riconoscere nel Cantone Ticino le decisioni straniere previste dall’art. 166 LDIP è competente la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, la cui giurisdizione è pure data per la pronunzia dei provvedimenti conservativi secondo l’art. 168 LDIP (art. 513 cpv.1 CPC), ritenuto che l’istanza per il riconoscimento del decreto di fallimento estero è proposta e trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 513 cpv.2 CPC che rinvia agli art. 361 ss. CPC);
che per l’art. 168 LDIP, proposta l’istanza di riconoscimento del decreto straniero di fallimento, il tribunale può, su richiesta dell’istante, ordinare i provvedimenti conservativi di cui agli art. 162 a 165 e 170 LEF, sempre che l’istante renda almeno verosimile che il decreto di fallimento straniero possa essere riconosciuto (cfr. J. Kren Kostkiewicz, Internationales Konkursrecht: Anerkennung ausländischer Konkursdekrete und Durchführung eines Sekundärkonkurses in der Schweiz, in: BlSchK 1993, pag. 15; D. Staehelin, Die Anerkennung ausländischer Konkurse und Nachlassverträge in der Schweiz [Art. 166 ff IPRG ], Basilea et al. 1989, pag. 110);
che l’istante afferma esservi beni appartenenti ai falliti a Lugano, in particolare crediti relativi a conti intestati a __________ __________ presso la __________ nonché una partecipazione azionaria nella __________ ed “almeno una cassetta di sicurezza” presso la __________ (cfr. istanza, pag. 2);
che nella “memoria esplicativa” depositata da __________ __________ al Tribunale di __________ nell’ambito della procedura fallimentare italiana che lo riguarda (doc. A) vi sono riferimenti sia ad una partecipazione azionaria dei __________ (pag. 5), sia al deposito dei relativi certificati azionari presso cassette di sicurezza della __________ (pag. 8), sia a relazioni dei __________ con la succursale _________ (pag. 10);
che tali riferimenti, benché relativamente generici e contenuti in affermazioni di parte, possono bastare a questo stadio di procedura per ammettere la competenza di questa Camera ad adottare provvedimenti conservativi ex art. 168 LDIP, risultando per il resto l’istanza di riconoscimento, ad un esame prima facie e con riserva di ulteriori accertamenti, non sprovvista di possibilità di accoglimento;
che con l’istanza in esame si chiede che venga ordinato l’inventario preventivo nel senso degli art. 162 ss. LEF dei beni dei falliti;
che siffatto ordine presuppone che sia reso verosimile il rischio di pregiudizio delle ragioni creditorie, atteso che di regola nel caso di inventario ex art. 162 LEF nel fallimento nazionale il grado di verosimiglianza richiesto è minore rispetto a quello per l’inventario ex art. 83 cpv. 1 LEF, già realizzandosi in presenza di singoli indizi di natura oggettiva o soggettiva (cfr. F. Cometta, L’inventario preventivo nell’esecuzione in via di fallimento, in Rep. 1993, pag.125);
che durante una procedura di riconoscimento di decreto di fallimento straniero si giustifica a maggior ragione l’erezione di un inventario preventivo dei beni in Svizzera dei falliti, non potendosi prescindere dalla pregressa declaratoria di decozione all’estero;
che competente per l’erezione dell’inventario è l’Ufficio fallimenti di Lugano (cfr. art. 163 cpv.1 prima proposizione LEF, per analogia, combinato con art. 167 cpv.1 primo periodo LDIP), il quale per i beni siti al di fuori del suo Circondario procederà nelle forme rogatoriali;
che con l’istanza 16 dicembre 1996 e complemento 17 gennaio 1997 si chiedono altre misure conservative facendo riferimento all’art. 170 LEF, secondo cui “il giudice può prendere i provvedimenti conservativi che reputi necessari a tutela dei diritti dei creditori”;
che tale norma lascia un ampio potere di apprezzamento all’autorità chiamata ad ordinare tali provvedimenti, atteso in ogni modo che la ratio di un provvedimento conservativo - e con essa il suo limite - è quella di evitare che nelle more della procedura di riconoscimento possa darsi distrazione di beni ad opera dei falliti;
che dei provvedimenti chiesti risultano adeguati e necessari allo scopo citato sia il divieto ai possessori di beni dei falliti indicati dall’istante di disporre di tali beni sia il blocco della cassetta di sicurezza intestata ai falliti presso la __________ (cfr. istanza 16 dicembre 1996), che il divieto generale agli stessi falliti di disporre dei loro beni in Svizzera (cfr. complemento 17 gennaio 1997);
che invece la richiesta di ordinare il divieto generale ai debitori (non individuati personalmente) dei falliti di pagare in loro mani, rispettivamente il divieto in termini pure generali a tutti i detentori di beni dei falliti di disporne,___________(istanza 16 dicembre 1996, petitum I., ultimo paragrafo), non può essere accolta in quanto di fatto tale pubblicazione avrebbe - sull’immagine in Svizzera dei qui convenuti - i medesimi effetti della pubblicazione della decisione di riconoscimento del fallimento (cfr. art. 169 LDIP), superando i limiti di un provvedimento conservativo;
che nemmeno si può accedere alla richiesta di divieto a __________ personalmente di disporre di beni dei falliti, __________ risultando agire come organo della __________ (cfr. doc. A pag. 7, D e E);
che le spese relative a questa procedura sono a carico della massa fallimentare istante che li dovrà anticipare (cfr. H.U. Walder, Die international konkursrechtliche Bestimmungen des neuen IPR-Gesetzes, in: Festschrift 100 Jahre SchKG, Zurigo 1989, pag. 332);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 29 e166 ss. LDIP, 162 ss. LEF, 361 ss. e 513 CPC nonché i disposti citati
decreta:
1.1. E’ fatto ordine all’Ufficio fallimenti di Lugano di procedere indilatamente all’erezione dell’inventario dei beni di:
siti in Svizzera, in particolare presso__________
1.1.1. Si rendono attenti i falliti e i destinatari dei divieti che l’art. 169 CP stabilisce che:
“ Chiunque arbitrariamente dispone in danno dei creditori di oggetti pignorati, sequestrati o compresi in un inventario della procedura di esecuzione, di fallimento o di ritenzione, oppure deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibile tali oggetti, è punito con la detenzione.”
1.1.2. Per i beni siti fuori circondario l’Ufficio fallimenti di Lugano procederà nelle forme rogatoriali.
1.2. E’ fatto divieto __________ di disporre di beni, crediti o altri averi di proprietà, rispettivamente intestati a __________
1.3. E’ fatto divieto alla __________, e per essa al __________, amministratore unico, __________, di disporre di beni, crediti o altri averi di proprietà, rispettivamente intestati a __________
1.4. E’ fatto divieto alla __________, di disporre di beni, crediti o altri averi di proprietà, rispettivamente intestati a __________
1.5. E’ fatto divieto alla __________ di disporre di beni, crediti o altri averi di proprietà, rispettivamente intestati a __________
1.6. E’ ordinato il blocco delle cassette di sicurezza intestate a una o più delle seguenti persone
presso la __________
1.7. E’ fatto divieto a:
di disporre in qualsiasi modo dei beni, crediti o altri averi di loro proprietà rispettivamente a loro intestati siti in Svizzera, con la comminatoria delle sanzioni penali di cui all’art. 292 CP che recita:
“ Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da un’autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo è punito con l’arresto o con la multa.”
2.1. Le ulteriori tasse e spese connesse con l’esecuzione dei provvedimenti conservativi qui decretati sono a carico, e da anticipare, della Massa fallimentare __________ nella misura richiesta dall’Ufficio fallimenti di Lugano.
e con istanza 16 dicembre 1996 e complemento 17 gennaio 1997 a: -__________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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