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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1996.104
Data decisione, Autorità: 11.04.1997, CEF
Incarto n. 14.96.00104
Lugano 11 aprile 1997/FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
-quale Autorità giudiziaria superiore dei concordati-
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 23 agosto 1996 di (terza) moratoria concordataria per concordato ordinario alla Pretura del Distretto di Lugano da
richiamata la sentenza 30 ottobre 1996 della Pretore del Distretto di Lugano che ha respinto l'istanza di (terza) moratoria concordataria;
sentenza tempestivamente dedotta in appello da
con atto 11 novembre 1996 chiedente la concessione della moratoria di quattro mesi;
ritenuto
in fatto:
A. Dopo che a __________ già sono state concesse due moratorie concordatarie sfociate in altrettante revoche - l'ultima è del 23 maggio 1996 - per mancanza di fondi atti a garantire la proposta di concordato, con una terza istanza di data 23 agosto 1996 il debitore insiste argomentando che vi sono fatti nuovi, sostanzialmente incentrati sulla circostanza che "l'appartamento di via Tasso è stato venduto per Fr. 600'000.-- compresa la commissione di vendita, senza alcuna spesa. Il diritto di compera dell'appartamento è già stato iscritto presso l'Ufficio dei registri di Lugano", che "per la __________ a __________ abbiamo varie persone seriamente interessate all'acquisto" e che "l'appartamento in via __________ a __________ sarà pure venduto nel corso dei prossimi mesi".
Per __________ "la concessione della moratoria permetterà sicuramente la vendita dei due immobili entro fine anno al più tardi, con un notevole vantaggio per i creditori valutabile in almeno Fr. 700'000.--" con un dividendo concordatario prospettato nel 10% per i chirografari.
B. Il 2 ottobre 1996 __________ ha ribadito quanto affermato nell'istanza 23 agosto 1996. Oltre a vaghe promesse senza qualsivoglia offerta di prova, l'istante continua a parlare di vendita dell'immobile di via __________ per Fr. 600'000.-- ("abbiamo venduto") quando in realtà il doc. M (rogito n. 1200 del notaio avv. __________) altro non è se non una semplice "costituzione di diritto di compera" a tale __________ indicata quale "beneficiaria e/o compratrice", i cui rischi sono in sostanza limitati a Fr. 15'000.-- (che __________ dichiara di aver già ricevuto, cfr. patto 6) in caso di non esercizio del diritto di compera entro il termine ultimo del 22 novembre 1996, peraltro "subordinato all'ottenimento di una moratoria concordataria" (cfr. patto 5).
C. Con sentenza 30 ottobre 1996 la Pretore del Distretto di Lugano ha respinto l'istanza, atteso che:
il debitore non ha documentato il suo stato patrimoniale;
sulla scorta della scarsa documentazione prodotta risulta già di primo acchito che il debitore non usufruisce degli attivi necessari a finanziare un concordato ordinario;
l'appartamento di via __________ non solo non è stato venduto ma la promessa di compera, se esercitata, "consentirebbe a malapena di tacitare i creditori pignoratizi";
sugli altri due fondi non vi sono prospettive concrete di vendita;
già due moratorie sono state revocate per mancanza delle necessarie garanzie e nulla consente di ritenere che la situazione sia ora mutata.
D. Con tempestivo appello 11 novembre 1996 __________ ribadisce il puro parlato dell'istanza 23 agosto 1996, rilevando in sostanza che "il fatto che le precedenti due moratorie vennero revocate, appalesandosi improponibili per mancanza di fondi, non può deporre a sfavore dell'appellante, come invece la sentenza impugnata lascerebbe presagire. Il Pretore avrebbe infatti dovuto rimarcare che, a differenza delle precedenti istanze, quella in esame era stata preceduta da fatti concreti, vale a dire l'avvenuta vendita della già menzionata PPP per un prezzo superiore al valore peritale".
Considerato
in diritto:
I requisiti per la concessione di una ulteriore moratoria concordataria - tanto più nel caso in cui si tratti addirittura della terza, a soli tre mesi della revoca della seconda moratoria già generosamente concessa - devono essere ben più restrittivi di quelli che occorrono in prima battuta: per evitare abusi, sempre ipotizzabili nel delicato settore della procedura concordataria in un Cantone che evidenzia dati numerici sospetti (cfr. Flavio Cometta, Il concordato della LEF nella prassi giudiziaria ticinese, di prossima pubblicazione in Rep 1995, n.1, note 2 e 3), l'asticella del grado di verosimiglianza va alzata in modo apprezzabile nel senso che si richiede verosimiglianza accresciuta, superiore a quella in senso stretto richiesta ex art. 82 LEF, mentre per la concessione della prima moratoria è sufficiente la verosimiglianza prima facie o apparente (sulla nozione di verosimiglianza nei vari gradi, cfr. Flavio Cometta, La procedura concordataria nel nuovo diritto, in: La revisione della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento, Atti della giornata di studio del 9 ottobre 1995, Collana CFPG vol. 16, Lugano 1996, p.143, n. 7.2.b e c; sentenza CEF 1° marzo 1996 in re L. R. SA cons.5).
Le decisioni in materia di moratoria concordataria non crescono in giudicato materiale - e quindi non si dà immutabilità della prima, e nel caso di specie persino della seconda, sentenza, del suo contenuto e dei suoi effetti, tale da escludere la proponibilità di una nuova domanda sullo stesso oggetto e tra le stesse parti (cfr., tra tanti, Oscar Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, Berna 1992, p.199 n.59 e p.200 n.66 ss.; Max Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p.364; Rep. 1989 p.210) - ma solo formale, nel senso che la sentenza non può più essere impugnata con i rimedi ordinari di diritto (appello) ed è quindi esecutoria (Vogel, op. cit., p.199 n.61 e p.200 n.64): una seconda domanda, e a maggior ragione una terza, può quindi essere formulata, a condizione che si fondi su nuove circostanze di fatto, rilevanti e di immediato riscontro (cfr. Cometta, op. cit. n. 2.4.a e rif. ivi; sentenza CEF 1° marzo 1996 in re L. R. SA cons.6).
Ad esempio, se la prima domanda di moratoria è stata respinta per mancanza di dati contabili aggiornati, si potrà chiedere di nuovo la moratoria purché si producano contestualmente gli elementi che prima non vi erano. Idem se si presenta una garanzia ex art. 306 cpv.2 n.2 LEF di soggetto di diritto di solvibilità certa, mentre in precedenza il prospettato dividendo concordatario si riduceva a vaga promessa.
Va evitata per ovvie ragioni la reiterazione delle domande al solo scopo di differire artatamente uno status di decozione ormai inevitabile: è infatti costitutivo di violazione del precetto della buona fede ogni comportamento che contrasta in tutta evidenza con quanto ogni soggetto di diritto corretto e leale farebbe in circostanze simili (sulla nozione cfr. Flavio Cometta, Il giudice del diritto esecutivo e il principio della buona fede, in: BlSchK 1992, p.162-163; sentenza CEF 1° marzo 1996 in re L. R. SA cons.7a).
Sull'obbligo di motivazione della domanda di moratoria del debitore va tenuto presente che (cfr. Cometta, op. cit., n. 3.1.2.1, p.122-123):
a) il debitore deve presentare al giudice una domanda motivata e una proposta di concordato, allegandovi il bilancio e il conto di esercizio o un documento equivalente, da cui si possa conoscere il suo stato patrimoniale e il suo andamento reddituale, come pure l'elenco dei suoi libri di commercio, se è obbligato a tenerne;
b) la domanda di moratoria concordataria deve essere accompagnata da un progetto che, per poter essere credibile, va sostenuto da un bilancio dettagliato stabilito al momento del deposito della domanda di moratoria e dai libri contabili, se il debitore ha l’obbligo di tenerli. Un bilancio non aggiornato non è in linea di principio sufficiente, salvo nel caso in cui dalla data d’approvazione non vi siano stati mutamenti nella situazione reddituale e di sostanza del richiedente.
La violazione dell’obbligo di tenere correttamente i libri contabili impone particolare rigore nell'esame della domanda;
c) il debitore deve anche indicare all’autorità dei concordati i mezzi finanziari di cui dispone per garantire le spese d’esecuzione del concordato, nell’ipotesi che si giunga all’omologazione secondo la proposta formulata nella domanda introduttiva;
d) la proposta di concordato deve essere seria e rispettosa dei diritti dei creditori.
a) L'allegazione dell'avvenuta vendita per Fr. 600'000.-- del fondo di via __________ è contraddetta dal doc. M prodotto (rogito di costituzione di diritto di compera a __________ indicata quale "beneficiaria e/o compratrice") da cui si evince l'alea della prospettata vendita. Quand'anche si perfezionasse la compravendita, come rettamente annota la Pretore, sarebbero a malapena tacitati i soli creditori pignoratizi. Ne consegue l'irrilevanza dell'argomentazione dell'appellante.
b) Per ottenere la moratoria, come giustamente ha evidenziato il primo giudice, il debitore deve ossequiare quanto è stato richiamato al cons.4. Orbene, sulla scorta della scarsa documentazione prodotta risulta già d'acchito che il debitore non dispone degli attivi necessari a finanziare un concordato ordinario perché anche vendendo l'appartamento di via __________ come al contratto di compera non vi sarebbe eccedenza significativa per i chirografari, per gli altri due fondi non vi sono prospettive concrete di vendita e già due moratorie sono state revocate per mancanza delle necessarie garanzie e nulla consente di ritenere che la situazione sia ora mutata.
c) In queste condizioni è di tutta evidenza che __________ è ben lungi dall'aver dimostrato in termini di verosimiglianza molto accresciuta che si diano nuove circostanza di fatto, rilevanti e di immediato riscontro nel senso inteso dal diritto concordatario.
La tassa di giustizia è a carico di __________ (art. 54 e 61 cpv.1 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 293 ss. LEF
PRONUNCIA
1.1 Di conseguenza è confermato il giudizio di prima sede che ha respinto la domanda di moratoria per concordato ordinario proposta da __________
E' ordinata la pubblicazione del dispositivo di questa sentenza sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale.
La tassa di giustizia in Fr. 300.--, da anticipare dall’appellante, resta a carico di __________
Intimazione all'avv. __________
Comunicazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
-quale Autorità giudiziaria superiore dei concordati-
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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