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Numero d'incarto:
14.1996.104
Data decisione, Autorità:
11.04.1997, CEF
Incarto n.
14.96.00104
Lugano
11 aprile 1997/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
-quale
Autorità giudiziaria superiore dei concordati-
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 23 agosto
1996 di (terza) moratoria concordataria per concordato ordinario alla Pretura
del Distretto di Lugano da
richiamata la sentenza 30
ottobre 1996 della Pretore del Distretto di Lugano che ha respinto l'istanza di
(terza) moratoria concordataria;
sentenza tempestivamente
dedotta in appello da
con atto 11 novembre 1996 chiedente la
concessione della moratoria di quattro mesi;
ritenuto
in fatto:
A. Dopo
che a __________ già sono state concesse due moratorie concordatarie sfociate
in altrettante revoche - l'ultima è del 23 maggio 1996 - per mancanza di fondi
atti a garantire la proposta di concordato, con una terza istanza di data 23
agosto 1996 il debitore insiste argomentando che vi sono fatti nuovi,
sostanzialmente incentrati sulla circostanza che "l'appartamento di via
Tasso è stato venduto per Fr. 600'000.-- compresa la commissione di vendita,
senza alcuna spesa. Il diritto di compera dell'appartamento è già stato
iscritto presso l'Ufficio dei registri di Lugano", che "per la
__________ a __________ abbiamo varie persone seriamente interessate
all'acquisto" e che "l'appartamento in via __________ a __________
sarà pure venduto nel corso dei prossimi mesi".
Per
__________ "la concessione della moratoria permetterà sicuramente la
vendita dei due immobili entro fine anno al più tardi, con un notevole
vantaggio per i creditori valutabile in almeno Fr. 700'000.--" con un
dividendo concordatario prospettato nel 10% per i chirografari.
B. Il
2 ottobre 1996 __________ ha ribadito quanto affermato nell'istanza 23 agosto
1996. Oltre a vaghe promesse senza qualsivoglia offerta di prova, l'istante
continua a parlare di vendita dell'immobile di via __________ per Fr.
600'000.-- ("abbiamo venduto") quando in realtà il doc. M (rogito n.
1200 del notaio avv. __________) altro non è se non una semplice "costituzione
di diritto di compera" a tale __________ indicata quale "beneficiaria
e/o compratrice", i cui rischi sono in sostanza limitati a Fr. 15'000.--
(che __________ dichiara di aver già ricevuto, cfr. patto 6) in caso di non
esercizio del diritto di compera entro il termine ultimo del 22 novembre 1996,
peraltro "subordinato all'ottenimento di una moratoria concordataria"
(cfr. patto 5).
C. Con
sentenza 30 ottobre 1996 la Pretore del Distretto di Lugano ha respinto
l'istanza, atteso che:
-
il
debitore non ha documentato il suo stato patrimoniale;
-
sulla
scorta della scarsa documentazione prodotta risulta già di primo acchito che il
debitore non usufruisce degli attivi necessari a finanziare un concordato
ordinario;
-
l'appartamento
di via __________ non solo non è stato venduto ma la promessa di compera, se
esercitata, "consentirebbe a malapena di tacitare i creditori
pignoratizi";
-
sugli
altri due fondi non vi sono prospettive concrete di vendita;
-
già
due moratorie sono state revocate per mancanza delle necessarie garanzie e
nulla consente di ritenere che la situazione sia ora mutata.
D. Con
tempestivo appello 11 novembre 1996 __________ ribadisce il puro parlato
dell'istanza 23 agosto 1996, rilevando in sostanza che "il fatto che le
precedenti due moratorie vennero revocate, appalesandosi improponibili per
mancanza di fondi, non può deporre a sfavore dell'appellante, come invece la
sentenza impugnata lascerebbe presagire. Il Pretore avrebbe infatti dovuto
rimarcare che, a differenza delle precedenti istanze, quella in esame era stata
preceduta da fatti concreti, vale a dire l'avvenuta vendita della già
menzionata PPP per un prezzo superiore al valore peritale".
Considerato
in diritto:
-
I
requisiti per la concessione di una ulteriore moratoria concordataria - tanto
più nel caso in cui si tratti addirittura della terza, a soli tre mesi della
revoca della seconda moratoria già generosamente concessa - devono essere ben
più restrittivi di quelli che occorrono in prima battuta: per evitare abusi,
sempre ipotizzabili nel delicato settore della procedura concordataria in un
Cantone che evidenzia dati numerici sospetti (cfr. Flavio Cometta, Il
concordato della LEF nella prassi giudiziaria ticinese, di prossima
pubblicazione in Rep 1995, n.1, note 2 e 3), l'asticella del grado di
verosimiglianza va alzata in modo apprezzabile nel senso che si richiede
verosimiglianza accresciuta, superiore a quella in senso stretto richiesta ex
art. 82 LEF, mentre per la concessione della prima moratoria è sufficiente la
verosimiglianza prima facie o apparente (sulla nozione di verosimiglianza nei
vari gradi, cfr. Flavio Cometta, La procedura concordataria nel nuovo diritto,
in: La revisione della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento, Atti
della giornata di studio del 9 ottobre 1995, Collana CFPG vol. 16, Lugano 1996,
p.143, n. 7.2.b e c; sentenza CEF 1° marzo 1996 in re L. R. SA cons.5).
-
Le
decisioni in materia di moratoria concordataria non crescono in giudicato
materiale - e quindi non si dà immutabilità della prima, e nel caso di specie
persino della seconda, sentenza, del suo contenuto e dei suoi effetti, tale da
escludere la proponibilità di una nuova domanda sullo stesso oggetto e tra le
stesse parti (cfr., tra tanti, Oscar Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts,
Berna 1992, p.199 n.59 e p.200 n.66 ss.; Max Guldener, Schweizerisches
Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p.364; Rep. 1989 p.210) - ma solo formale, nel
senso che la sentenza non può più essere impugnata con i rimedi ordinari di diritto
(appello) ed è quindi esecutoria (Vogel, op. cit., p.199 n.61 e p.200 n.64):
una seconda domanda, e a maggior ragione una terza, può quindi essere
formulata, a condizione che si fondi su nuove circostanze di fatto, rilevanti e
di immediato riscontro (cfr. Cometta, op. cit. n. 2.4.a e rif. ivi; sentenza
CEF 1° marzo 1996 in re L. R. SA cons.6).
Ad
esempio, se la prima domanda di moratoria è stata respinta per mancanza di dati
contabili aggiornati, si potrà chiedere di nuovo la moratoria purché si producano
contestualmente gli elementi che prima non vi erano. Idem se si presenta una
garanzia ex art. 306 cpv.2 n.2 LEF di soggetto di diritto di solvibilità certa,
mentre in precedenza il prospettato dividendo concordatario si riduceva a vaga
promessa.
-
Va
evitata per ovvie ragioni la reiterazione delle domande al solo scopo di
differire artatamente uno status di decozione ormai inevitabile: è infatti
costitutivo di violazione del precetto della buona fede ogni comportamento che
contrasta in tutta evidenza con quanto ogni soggetto di diritto corretto e
leale farebbe in circostanze simili (sulla nozione cfr. Flavio Cometta, Il
giudice del diritto esecutivo e il principio della buona fede, in: BlSchK 1992,
p.162-163; sentenza CEF 1° marzo 1996 in re L. R. SA cons.7a).
-
Sull'obbligo
di motivazione della domanda di moratoria del debitore va tenuto presente che
(cfr. Cometta, op. cit., n. 3.1.2.1, p.122-123):
a) il
debitore deve presentare al giudice una domanda motivata e una proposta di
concordato, allegandovi il bilancio e il conto di esercizio o un documento
equivalente, da cui si possa conoscere il suo stato patrimoniale e il suo
andamento reddituale, come pure l'elenco dei suoi libri di commercio, se è
obbligato a tenerne;
b) la
domanda di moratoria concordataria deve essere accompagnata da un progetto che,
per poter essere credibile, va sostenuto da un bilancio dettagliato stabilito
al momento del deposito della domanda di moratoria e dai libri contabili, se il
debitore ha l’obbligo di tenerli. Un bilancio non aggiornato non è in linea di
principio sufficiente, salvo nel caso in cui dalla data d’approvazione non vi
siano stati mutamenti nella situazione reddituale e di sostanza del richiedente.
La
violazione dell’obbligo di tenere correttamente i libri contabili impone
particolare rigore nell'esame della domanda;
c) il
debitore deve anche indicare all’autorità dei concordati i mezzi finanziari di
cui dispone per garantire le spese d’esecuzione del concordato, nell’ipotesi
che si giunga all’omologazione secondo la proposta formulata nella domanda
introduttiva;
d) la
proposta di concordato deve essere seria e rispettosa dei diritti dei creditori.
- Nel
caso di specie può darsi una terza moratoria solo ove siano dimostrate in
termini di verosimiglianza molto accresciuta nuove circostanza di fatto,
rilevanti e di immediato riscontro.
a) L'allegazione
dell'avvenuta vendita per Fr. 600'000.-- del fondo di via __________ è
contraddetta dal doc. M prodotto (rogito di costituzione di diritto di compera
a __________ indicata quale "beneficiaria e/o compratrice") da cui si
evince l'alea della prospettata vendita. Quand'anche si perfezionasse la
compravendita, come rettamente annota la Pretore, sarebbero a malapena tacitati
i soli creditori pignoratizi. Ne consegue l'irrilevanza dell'argomentazione
dell'appellante.
b) Per
ottenere la moratoria, come giustamente ha evidenziato il primo giudice, il
debitore deve ossequiare quanto è stato richiamato al cons.4. Orbene, sulla
scorta della scarsa documentazione prodotta risulta già d'acchito che il
debitore non dispone degli attivi necessari a finanziare un concordato
ordinario perché anche vendendo l'appartamento di via __________ come al
contratto di compera non vi sarebbe eccedenza significativa per i chirografari,
per gli altri due fondi non vi sono prospettive concrete di vendita e già due
moratorie sono state revocate per mancanza delle necessarie garanzie e nulla
consente di ritenere che la situazione sia ora mutata.
c) In
queste condizioni è di tutta evidenza che __________ è ben lungi dall'aver dimostrato
in termini di verosimiglianza molto accresciuta che si diano nuove circostanza
di fatto, rilevanti e di immediato riscontro nel senso inteso dal diritto
concordatario.
- Dai
dati a disposizione del primo giudice già emerge che l'ipotesi di dividendo per
i chirografari si riduce a puro parlato privo di qualsivoglia supporto
probatorio: ne consegue che la domanda di moratoria, ai limiti del temerario,
non può essere concessa, atteso che in siffatta evenienza la procedura si
esaurisce in uno sterile esercizio giurisdizionale, capace solo di determinare
l’aumento del passivo quale conseguenza delle spese procedurali e della notula
del commissario (cfr. sentenza CEF 20 aprile 1995 in re F. J. B. cons.2).
- L’appello
va pertanto respinto.
La
tassa di giustizia è a carico di __________ (art. 54 e 61 cpv.1 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 293 ss. LEF
PRONUNCIA
- L’appellazione
11 novembre 1996 di __________, è respinta.
1.1 Di
conseguenza è confermato il giudizio di prima sede che ha respinto la domanda
di moratoria per concordato ordinario proposta da __________
-
E'
ordinata la pubblicazione del dispositivo di questa sentenza sul Foglio
ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale.
-
La
tassa di giustizia in Fr. 300.--, da anticipare dall’appellante, resta a carico
di __________
-
Intimazione
all'avv. __________
Comunicazione
a: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
-quale
Autorità giudiziaria superiore dei concordati-
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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