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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1996.21
Data decisione, Autorità: 17.03.1997, CEF
Incarto n. 14.96.00021
Lugano 17 marzo 1997/B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 27 ottobre 1995 da
contro
__________ patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 4/7 ottobre 1995 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 22 febbraio1996 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e, di conseguenza, l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è rigettata in via provvisoria per Fr. 374’040.-- ed interessi al 6.5% dal 1. ottobre 1995 su Fr. 288’000.--.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 4 marzo 1996 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 2 aprile 1996 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto
A. Con PE n. __________ del 4/7 ottobre 1995 dell’UE di Lugano la __________ (in seguito: __________) ha escusso l’ing. __________ per l’incasso di Fr. 288’000.-- oltre interessi al 6.5% dal 1. ottobre 1995, Fr. 79’560.-- e Fr. 6’480.--, indicando quale titolo di credito: 1) mutuo ipotecario di Fr. 300’000.-- concesso al debitore in data 27.6.1989, ora ridotto a Fr. 288’000.--, disdettato il 21.1.1993 con effetto immediato ed assistito da una cartella ipotecaria al portatore di Fr. 300’000.--, iscritta il 20.12.1988 al doc. 8633 e gravante in I grado la part. __________ RFD di __________ di proprietà del debitore - 2) interessi arretrati - 3) 9 commissioni di ritardi + spese varie”.
Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su un contratto di mutuo ipotecario per Fr. 300’000.-- sottoscritto dalle parti il 27 giugno 1989 (doc. B), con il quale è stato consolidato un credito di pari importo che la __________ aveva concesso il 9 maggio 1988 (doc. A) all’escusso. Il credito è garantito da una cartella ipotecaria al portatore di nominali Fr. 300’000.--, gravante in I grado la part. __________ RFD di __________ (doc. C). Con lettera 21 gennaio 1993 (doc. F) la __________ ha disdetto il mutuo con effetto immediato.
C. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha eccepito l’inesigibilità del credito posto in esecuzione, la procedente non avendo dimostrato che la disdetta 21 gennaio 1993 (doc. F) sia avvenuta conformemente agli accordi pattuiti. Le condizioni generali per mutui ipotecari doc. G, prodotte dalla creditrice, sono infatti datate 29 settembre 1992, mentre la banca rinvia con l’istanza di rigetto a condizioni generali datate 6 luglio 1989.
D. Con sentenza 22 febbraio 1996 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza ritenendo che l’insieme di documenti prodotto costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. Secondo la prima giudice la disdetta doc. F, mai contestata prima dell’udienza di contradditorio, è stata pronunciata secondo le note condizioni generali della banca, a cui faceva riferimento il contratto di mutuo 27 giugno 1989. Infatti l’escusso non ha provato che il contenuto delle pretese condizioni vigenti fra le parti sia diverso da quello di cui alle condizioni generali agli atti, e ciò indipendentemente dagli errori dei rinvii menzionati nell’istanza di rigetto. Le commissioni di ritardo pretese, pattuite con le condizioni generali, sono state calcolate correttamente nel numero di nove, come risulta dal conteggio degli interessi e dagli estratti doc. I, accettati dall’escusso in quanto rimasti incontestati entro il termine di 30 giorni dalla ricezione.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso ribadendo l’inesigibilità della pretesa in esame.
F. Con osservazioni 2 aprile 1996 la parte appellata si è opposta al gravame con argomentazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.
Considerato
in diritto
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il contratto di mutuo costituisce riconoscimento di debito per il rimborso della somma mutuata, quando cumulativamente sono adempiuti i seguenti requisiti:
vi è contratto di mutuo scritto;
vi è la prova documentale (che può risultare dal contratto medesimo o da una ricevuta separata) che il mutuante ha trasferito al mutuatario il capitale pattuito;
la pretesa deve essere inoltre esigibile (cfr. CEF 19 giugno 1990 in re J./W.SA).
c) Dalla documentazione prodotta dalla __________ emerge che sia alla lettera di concessione del credito di costruzione datata 9 maggio 1988 (doc. A), così come alla lettera di consolidamento in mutuo ipotecario datata 27 giugno 1989 (doc. B), sono state allegate le condizioni generali della banca, da ritornare controfirmate dall’escusso e che la durata del credito consolidato in mutuo ipotecario è stata fissata in 50 anni (doc. B).
In merito alla disdetta 21 gennaio 1993 (doc. F) la procedente, con l’istanza di rigetto dell’opposizione, ha rinviato alle condizioni generali per mutui ipotecari sottoscritte dal debitore il 6 luglio 1989 ed ha prodotto il doc. G indicandone il punto 5 lit. A. Questo documento, denominato “Condizioni generali per mutui ipotecari fissi”, reca tuttavia la data 29 settembre 1992. Inoltre non solo il punto 5, menzionato dalla creditrice, non tratta della facoltà di disdetta, ma esso non contempla nessun sottopunto A. Ciò dimostra che la data errata non è dovuta ad un errore di datazione del doc. G e nemmeno di trascrizione della data del doc. G nell’istanza di rigetto, bensì al fatto che di condizioni generali per mutui ipotecari ve ne sono di diverse versioni. Non avendo pertanto la banca prodotto le condizioni generali relative al rapporto di mutuo in oggetto, la validità della disdetta immediata doc. F non può essere verificata.
D’altro canto in casu non è applicabile l’art. 318 CO, trattandosi di un rapporto di mutuo la cui durata è determinata e per il quale esistono delle condizioni generali che prevedono le modalità di disdetta.
Non risultando quindi adempiuto il requisito dell’esigibilità, di cui al precedente considerando, il contratto di mutuo ipotecario in esame non costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia
I. L’appello 4 marzo 1996 dell’ing. __________, è accolto.
Di conseguenza la sentenza 22 febbraio 1996 della Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
“1. L’istanza 27 ottobre 1995 della __________, è respinta.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 360.--, già anticipata dall’appellante, è a carico della __________, che rifonderà all’ing. __________ Fr. 800.-- a titolo di indenità.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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