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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1996.32
Data decisione, Autorità: 22.11.1996, CEF
Incarto n. 14.96.00032
Lugano 22 novembre 1996 B/fc/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Chiesa e Giani (quest’ultimi in sostituzione dei giudici Cometta e Zali, assenti)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 9 febbraio 1996 da
patr.
contro
patr.
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 2/8 gennaio 1996 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 27 marzo 1996 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta nel senso dei considerandi e, di conseguenza, l’opposizione interpopsta al summenzionato precetto esecutivo è rigettata in via provvisoria per Fr. 64’464.55 ed interessi al 5% dal 1. gennaio 1994.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 9 aprile 1996 ha chiesto la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 25 aprile 1996 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto A. Con PE n. __________ del 2/8 gennaio 1996 dell’UE di Lugano __________ ha escusso la __________ per l’incasso di Fr. 64’464.55 oltre interessi al 7% dal 1. febbraio 1992, indicando quale titolo di credito: “Contratto 28.1.1992; premio dell’1% sulla cifra d’affari della __________ dovuto per il periodo 1.2.1992-30.9.1995”. Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. Nell’ambito di un contratto di lavoro concluso il 25 gennaio/1 febbraio 1992 (doc. B) le parti ha sottoscritto il 28 gennaio 1992 un accordo (doc. C) del seguente tenore:
“Egregio __________:
Nell’intento di incoraggiare il Direttore Tecnico ad agire al meglio delle Sue capacità, considerando le responsabilità che Gli competono, Le accordiamo un premio equivalente al 1% sulla cifra d’affari della nostra azienda, fornito mensilmente.
Premio che le verrà versato come sopra, sino ad un massimo di:
CHF 5’000.--
Questo contratto entra in vigore il 1.02.92 ed avrà durata per tutto il periodo del Suo impiego presso di noi”
Il procedente ha poi prodotto la documentazione concernente i bilanci e i conti economici per gli anni 1992, 1993, 1994 e 1995 (doc. F, G, H e I). Con l’esecuzione in oggetto egli pretende la quota di premio pari all’1% sulla cifra d’affari dei predetti anni, ossia Fr. 5’000.-- per il 1992 (cifra d’affari: Fr. 570’970.15), Fr. 14’037.80 per il 1993 (cifra d’affari: Fr. 1’403’777.23), Fr. 20’291.60 per il 1994 (cifra d’affari: Fr. 2’029’157.52) e Fr. 25’135.15 per il 1995 (cifra d’affari: Fr. 2’513’513.71), complessivamente Fr. 64’464.55.
C. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha contestato la validità della documentazione prodotta quale riconoscimento di debito per un importo preciso. Essa ha rilevato che questo importo non può essere determinato dal giudice sulla base dei documenti agli atti. La controparte deve far valere la propria pretesa in procedura ordinaria, nella quale può provare le modalità con cui il contratto è stato oggetto di novazione a seguito di ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
D. Con sentenza 27 marzo 1996 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza argomentando che l’insieme della documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. La pretesa posta in esecuzione è stata ritenuta facilmente determinabile, considerato come l’importo relativo all’anno 1992 arrotondato in difetto a Fr. 5’000.-- può ovviare al fatto che l’entrata im vigore del premio dell’1% sia stata pattuita dal 1. febbraio 1992, per cui non può essere considerata come base la cifra d’affari per tutto il 1992. La prima giudice ha poi respinto la pretesa novazione fatta valere dall’escussa, non essendo stata suffragata da nessuna prova. Gli interessi sono stati concessi al tasso legale del 5% a decorrere dalla scadenza media delle singole mensilità, ossia dal 1. gennaio 1994.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede. L’appellante ha rilevato che l’importo di Fr. 5’000.-- è da intendersi riferito all’intero anno e non mensilmente.
F. Con le sue osservazioni 25 aprile 1996 la parte appellata si è opposta al gravame con allegazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.
Considerato
in diritto
1.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essre dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331)
c) Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 330).
d) Dall’esame dell’accordo doc. C risulta con chiarezza unicamente che la __________ si è impegnata a versare al procedente un premio equivalente all’1% sulla cifra d’affari della società, da fornire mensilmente. Non sufficientemente liquido appare invece il tenore dello stesso accordo in merito alla limitazione del premio, ossia se il pagamento fino ad un massimo di Fr. 5’000.-- era inteso per ogni mese oppure per l’anno intero. Ritenuto che la procedura di rigetto dell’opposizione non consente l’indagine volta a stabilire il reale significato di un testo che dà adito a diverse interpretazioni, il doc. C può costituire valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF unicamente per il premio di Fr. 5’000.-- inteso per un intero anno, come la __________ stessa ha riconosciuto con l’atto di appello. Di conseguenza avendo il procedente preteso i premi per gli anni dal 1992 al 1995, il rigetto provvisorio dell’opposizione può essere concesso limitatamenete a Fr. 20’000.-- oltre interessi al 5% dal 1 gennaio 1994 quale scadenza media.
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia
I. L’appello 9 aprile 1996 della __________, è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 27 marzo 1996 della Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
“1. L’istanza 9 febbraio 1996 di __________ è parzialmente accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta al PE __________ del 2/8 gennaio 1996 dell’UE di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a Fr. 20’000.-- oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 1994.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 300.-- già anticipata dall’appellante, è per 1/3 a carico della __________ e per 2/3 a carico di __________, il quale rifonderà alla __________ Fr. 185.-- quale parte d’indennità.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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