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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1996.35
Data decisione, Autorità:
06.03.1997, CEF
Incarto n.
14.96.00035
Lugano
6 marzo 1997/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 12 gennaio
1996 da
patr.
da__________
contro
patr.
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 14/21 dicembre 1995 dell’UEF di Mendrisio;
sulla
quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud con
sentenza 21/25 marzo 1996 ha così deciso:
“1. L’istanza
12.1.1996 di __________, è respinta.
- Tassa
di giustizia in Fr. 800.-- comprensiva delle spese, da anticipare come di rito,
rimane a carico dell’istante, che rifonderà alla controparte Fr. 1’500.-- a
titolo di indennità.”
Sentenza dedotta
tempestivamente in appello dal procedente che con atto
4 aprile 1996 ha
chiesto l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni
10 maggio 1996 la parte appellata si è opposta al
gravame,
protestate spese e ripetibili.
ritenuto
in fatto:
A. Con
PE n. __________ del 14/21 dicembre 1995 dell’UEF di Mendrisio il __________ ha
escusso la __________ per l’incasso di Fr. 2’250’000.-- oltre interessi al 7%
dal 1. luglio 1992, indicando quale titolo di credito: “Fr. 10’000.-- cartella
ipotecaria al portatore di I. rango - Fr.170’000.-- cartella ipotecaria al
portatore di I. rango, Fr. 20’000.-- cartella ipotecaria al portatore di II
rango - Fr. 20’000.-- cartella ipotecaria al portatore di II. rango - Fr.
100’000.-- cartella ipotecaria al portatore di III. rango - Fr. 280’000.--
cartella ipotecaria al portatore di IV. rango - Fr. 400’000.-- cartella
ipotecaria al portatore di V. rango - Fr. 500’000.-- cartella ipotecaria al
portatore di VI. rango - Fr. 750’000.-- cartella ipotecaria al portatore di VII.
rango - Tutte gravanti la particella no. 715 nel __________.”
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. Il
procedente fonda la sua pretesa su 9 cartelle ipotecarie al portatore per un
valore complessivo di nominali Fr. 2’250’000.-- (doc. da A a I) così come sullo
scritto 21 novembre 1995 (doc. M), con il quale ha disdetto i crediti
incorporati nelle predette cartelle ipotecarie per il 30 novembre 1995.
C. All’udienza
di contraddittorio l’escussa ha contestato l’esigibilità della pretesa posta in
esecuzione, la procedente non avendo rispettato il termine di preavviso di sei
mesi.
D. Con
sentenza 21 marzo 1996 il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud
ha respinto l’istanza argomentando che l’espressione apposta sulle cartelle
ipotecarie “debito esigibile in ogni momento” si riferisce unicamente al
momento in cui le cartelle ipotecarie potevano essere disdette, nel senso che
la disdetta non era vincolata al termine consueto di pagamento degli interessi.
Secondo il primo giudice questa interpretazione emerge dal fatto che sulla
cartella doc. G figurava inizialmente l’espressione “rimborsabile od esigibile
in ogni tempo con sei mesi di preavviso”, per cui appare ovvio che la prima
parte della frase concerneva unicamente il momento della disdetta, mentre non è
stato regolato il termine di preavviso. In sede pretorile è stato escluso che
le parti si siano accordate tacitamente, ritenuto che la possibilità per il
creditore di esigere il rimborso di oltre due milioni di franchi da un giorno
all’altro, oltre che risultare piuttosto singolare, necessita di essere
indicata sul titolo. Il creditore poteva pertanto chiedere il rimborso solo con
il preavviso di sei mesi, dovendosi in casu, per colmare la lacuna, applicare
l’art. 844 CC. In prima sede è stato pertanto ritenuto che i crediti
incorporati nelle cartelle in esame, allorquando è stato spiccato il PE, non
erano ancora esigibili.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato il procedente con
allegazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.
F. Con
osservazioni 10 maggio 1996 la parte appellata si è opposta al gravame
ribadendo in sostanza l’inesigibilità dei crediti incorporati nelle cartelle ipotecarie
in oggetto.
Considerato
in diritto
a) Ex
art. 82 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato
mediante atto pubblico o scrittura privata il creditore può chiedere il rigetto
provvisorio dell’opposizione.
La
volontà di obbligarsi può risultare da un atto pubblico redatto nelle forme
stabilite dal diritto cantonale, quale la cartella ipotecaria (cfr. Flavio Cometta,
Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep
1989 p.337).
b) Le
cartelle ipotecarie doc. da A a I costituiscono in linea di principio validi
titoli di rigetto provvisorio dell’opposizione.
a) Per
l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del
Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep
1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61); BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p.
228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée
provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) Vi
deve essere esigibilità del credito già al momento dell’invio della domanda
d’esecuzione e non solo al momento della litispendenza dell’istanza di rigetto:
il diritto esecutivo serve infatti a realizzare il diritto materiale; un
credito non ancora esigibile per diritto materiale al momento dell’invio della
domanda d’esecuzione non può essere tenuto in considerazione nemmeno quando
l’esigibilità sia realizzata al momento della litispendenza dell’istanza di
rigetto (cfr. Cometta, op. cit. in Rep. 1989 p. 347)
c) Ex
art. 844 CC salvo contraria disposizione, il creditore ed il debitore possono
denunciare il rimborso della cartella ipotecaria solo con il preavviso di sei
mesi e per il termine consueto del pagamento degli interessi.
Il
diritto cantonale può stabilire delle norme restrittive per la disdetta delle
cartelle ipotecarie. La predetta norma è di diritto dispositivo. Le parti
possono infatti per esempio modificare i termini previsti dalla legge. Gli
accordi speciali relativi alla disdetta delle cartelle ipotecarie devono essere
indicati a Registro fondiario nella colonna delle osservazioni (art. 40 cpv. 2
ORF). La libertà delle parti può tuttavia essere limitata da norme di diritto
cantonale. L’art. 844 cpv. 2 CC permette infatti ai cantoni di emanare
disposizioni restrittive in materia (cfr. Paul-Henri Steinauer, Les droits réels,
vol. III, Berna 1996, § 95, n. 2943 -2944 p. 248-249)
d) Il
Cantone Ticino non ha emanato alcuna disposizione relativa ai termini di
disdetta delle cartelle ipotecarie, per cui le parti possono in merito
accordarsi liberamente.
Dalla
documentazione prodotta dal procedente risulta che nelle cartelle ipotecarie
doc. F, I e H le parti hanno concordato sin dall’inizio che i debiti ivi
incorporati erano rimborsabili o esigibili in ogni tempo, mentre le cartelle
doc. A, B, C, D, E e G recano un aggiornamento in tal senso effettuato il 27
luglio 1995 dall’Ufficiale dei registri. Per cui, dopo il citato aggiornamento,
per tutte le cartelle ipotecarie in esame i debiti erano convenuti per tempo
indeterminato, rimborsabili o esigibili in ogni momento. Contrariamente a
quanto ritenuto dal primo giudice tale formulazione è chiara e non necessita di
interpretazione alcuna. Infatti non solo i debiti erano esigibili o
rimborsabili in ogni momento, per cui le parti hanno inteso eliminare il
vincolo della scadenza degli interessi, ma l’esigibilità od il rimborso dei
crediti non venivano subordinati ad alcun termine di preavviso. Infatti se le
parti avessero voluto mantenere qualsivoglia termine, non dovevano che
formularlo esplicitamente.
Lo
scritto 21 novembre 1995 (doc. M), con il quale il __________ ha notificato
alla __________ la disdetta per il 30 novembre 1995 dei crediti incorporati
nelle cartelle ipotecarie in esame, ha pertanto esplicato i suoi effetti, per
cui al momento dell’emissione del PE in esame, il credito posto in esecuzione
era esigibile.
e) Nella
cartella ipotecaria è fissato solo l’obbligo di pagamento di un interesse ed il
relativo tasso massimo, che serve però solo da limite alla garanzia
immobiliare, per cui gli interessi non partecipano della natura di cartavalore
della cartella ipotecaria (cfr. DTF 115 II 353/354; SJZ 1968 p. 123).
Le
cartelle ipotecarie in esame costituiscono pertanto validi titoli di rigetto
provvisorio dell’opposizione per Fr. 2’250’000.-- oltre interessi al 7% (art.
104 cpv. 2 LEF) con decorrenza dal 1. dicembre 1995, i debiti dovendo essere
rimborsati entro il 30 novembre 1995.
- L’appello
4 aprile 1996 del __________ va quindi parzialmente accolto.
La
tassa di giustizia e l’indennità seguono la pressoché totale soccombenza
dell’escussa (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali
motivi,
richiamati gli
art. 82 LEF e 844 CC
pronuncia
I. L’appello
4 aprile 1996 del __________ , è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 21/25 marzo 1996 del Segretario assessore della Pretura
di Mendrisio-Sud è così riformata:
“1. L’istanza
12 gennaio 1996 del __________ igo, è parzialmente accolta.
Di
conseguenza l’opposizione interposta al PE n. __________ del 14/21 dicembre
1995 dell’UEF di Mendrisio è rigettata in via provvisoria per Fr. 2’250’000.--
oltre interessi al 7% dal 1. dicembre 1995.
- La tassa di giustizia di Fr. 800.--, da anticipare dalla parte
istante, è a carico della __________, la quale rifonderà al __________ Fr.
1’500.-- a titolo di indennità.”
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 1’200.--, già anticipata
dall’appellante, è a carico della __________, che rifonderà al __________ Fr.
1’500.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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