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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1996.44
Data decisione, Autorità: 17.03.1997, CEF
Incarto n. 14.96.00044
Lugano 17 marzo 1997/B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 19 febbraio 1996 da
contro
patr.
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’8 novembre/21 dicembre 1995 dell’UEF di Locarno;
sulla quale istanza il Pretore di Locarno-Campagna con sentenza 23 aprile 1996 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 3 maggio 1996 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 13 giugno 1996 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili,
ritenuto
in fatto
A. Con PE no. __________ dell’8 novembre/21 dicembre 1995 dell’UEF di Locarno la __________) ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 372’680.10 oltre interessi al 9% dal 1. ottobre 1993, 3/4% commissione trimestrale di sorpasso sul saldo eccedente Fr. 320’000.-- Fr. 8’851.15, indicando quale titolo di credito: “1) Credito in conto corrente __________), intestato a __________, quali debitori solidali, come alla nostra lettera di disdetta del 5 gennaio 1993 e come da estratto conto controfirmato quale benestare. Capitale + int. all’8.5% + 1/4% comm. trim. sul massimo dare = 9.5%, capitale + int. all’8% + 1/4% comm. trim. sul massimo dare = 9%; 2) Interessi 9.5% dall’01.07.1993 al 30.09.1993 su Fr. 372’680.10.
Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su una lettera 16 novembre 1990, controfirmata dall’escusso, con la quale ha concesso a quest’ultimo e a due altri condebitori solidali un aumento di un credito in conto corrente, precedentemenet stipulato, a Fr. 320’000.-- ad un interesse annuo dell’8 1/2% oltre ad 1/4% commissione trimestrale sul saldo debitore più elevato (doc. B). Il credito, concesso a tempo indeterminato, poteva essere disdetto in ogni tempo senza preavviso. Con lettera 9 dicembre 1992 la creditrice ha chiesto il rimborso del credito per il 20 gennaio 1993 (doc. C). La procedente ha poi prodotto un estratto conto al 30 giugno 1993, indicante un saldo di Fr. 372’680.10, sottoscritto l’11 agosto 1993 dall’escusso quale benestare (doc. D).
C. All’udienza di contraddittorio il debitore ha sostenuto che la documentazione prodotta dalla procedente non costituisce riconoscimento di debito.
D. Con sentenza 23 aprile 1996 il Pretore di Locarno-Campagna ha accolto l’istanza, argomentando che la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, mentre l’escusso non ha sollevato eccezione alcuna.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente opposto __________ sostenendo che non risulta che i due conti indicati sul PE siano identici. Viste le complesse relazioni bancarie esistenti tra la famiglia __________ e la __________ non è dato sapere se la firma apposta sull’estratto conto prodotto agli atti costituisca un riconoscimento di debito per l’altro conto menzionato. Non vi è pertanto identità tra il riconoscimento di debito prodotto e il credito in conto corrente indicato sul PE. L’escusso ha poi contestato il tasso d’interesse.
F. Con osservazioni 13 giugno 1996 la parte appellata si è opposta al gravame, con allegazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.
Considerato
in diritto
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile.
Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il giudice del rigetto accerta d’uffico ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito (indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza) con il creditore, il debitore ed il creditore (di cui ai documenti prodotti) (cfr. Cometta, op. cit. p. 331).
Sul PE in oggetto la creditrice ha indicato che l’attuale numero del conto corrente __________corrisponde al precedente numero __________. Questo numero appare sull’estratto conto doc. D, sottoscritto dall’escusso quale benestare. Ora non vi è motivo di dubitare che il saldo del conto corrente riconosciuto dall’appellante non corrisponda al conto corrente indicato sul PE con il suo nuovo numero, trattandosi di una modifica formale, che l’escusso ben si è guardato dal contestare in sede di contraddittorio. La pretesa carenza d’identità eccepita la prima volta in sede di appello va quindi respinta, poichè proceduralmente irrita, ritenuto che in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).
c) Sulla base di un benestare, che la banca si lascia sottoscrivere dal debitore per il saldo di un conto corrente, va concesso il rigetto provvisorio dell’opposizione, sempre che il conto dopo il saldo non venga più proseguito (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 19 n. 70 p. 129).
L’estratto conto doc. D, sottoscritto quale benestare dall’escusso, costituisce pertanto valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF per Fr. 372’680.10. Restano dovuti interessi all'8 1/2% più 1/4% di commissione trimestrale, dal 1° luglio 1993 (doc. B), ritenuto che con la firma della lettera doc. B il debitore si è obbligato a pagare un interesse annuo dell’8 1/2% oltre ad 1/4% commissione trimestrale sul saldo debitore più elevato. Il tasso d’interesse del 9 1/4% indicato sul benestare doc. D vale infatti solo fino al giorno della chiusura ivi considerato e riconosciuto dall’appellante, ossia fino al 30 giugno 1993, e non per il periodo successivo.
Tassa di giustizia e indennità seguono la pressoché totale soccombenza dell’escusso (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia
I. L’appello 3 maggio 1996 di __________, è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 6 maggio 1996 del Pretore di Locarno-Campagna è così riformata:
“1. L’istanza 19 febbraio 1996 della __________, è parzialmente accolta.
Di conseguenza l’opposizione interposta al PE n__________ dell’8 novembre/21 dicembre 1995 dell’UEF di Locarno è rigettata in via provvisoria limitatamente a Fr. 372’680.10 oltre interessi all’8.5% e alla commissione trimestrale di 1/4% dal 1° luglio 1993.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio,in Fr. 650.-- già anticipata dall’appellante, è a carico di __________, che rifonderà alla __________ Fr. 300.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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