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Numero d'incarto:
14.1996.59
Data decisione, Autorità:
03.09.1996, CEF
Incarto n.
14.96.00059
Lugano
3 settembre 1996/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Petrini
Visto
l'appello 5 luglio 1996 presentato da
rappr.
dall’ avv. __________
contro
la
decisione 25 giugno 1996 del Segretario
assessore della Pretura di Mendrisio-Sud nella causa promossa dall'appellante contro
Richiamata
la diffida 11 luglio 1996 del presidente
di questa Camera mediante la quale alla ricorrente veniva assegnato un termine
scadente il 29 luglio 1996 per
effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un
deposito di fr. 600.-- a
titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che,
in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso
sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;
ritenuto
che in materia di rigetto dell’opposizione le ferie non sospendono i termini;
considerato
come -di conseguenza- il versamento, effettuato solo il 13 agosto1996,
sia -ritenuta
la perentorietà del termine stesso- da considerarsi tardivo,
decreta 1. L'appello 5 luglio
1996 della __________, Filiale di __________ , avverso la decisione 25 giugno 1996 del Segretario assessore della Pretura di Lugano, è stralciato dai ruoli per versamento tardivo
dell'anticipo.
-
Le
spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr.100.--
sono poste a carico dell'appellante.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Per
la Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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