AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1996.73
Data decisione, Autorità: 15.01.1998, CEF
Incarto n. 14.96.00073
Lugano 15 gennaio 1998 /FA/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 3 luglio 1996 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 27 giugno/1° luglio 1996 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano con sentenza 12 agosto 1996 si è così pronunciato:
L'istanza è respinta.
La tassa di giustizia in fr. 100.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 200.-- a titolo di indennità.
Decisione tempestivamente dedotta in appello da __________ che con atto 22 agosto 1996 ha postulato l'accoglimento dell'istanza, con protesta di spese e ripetibili;
Viste le osservazioni 20 settembre 1996 della parte appellata che si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 27 giugno/1° luglio 1996 dell'UE di Lugano (doc. C) __________ ha escusso __________ per la somma di fr. 16'219 oltre interessi al 5% dal 15 marzo 1996; quale titolo di credito ha indicato "contratto di locazione del 5 ottobre 1992 per l'ufficio di Via __________ a __________. Canoni locativi dicembre 1995/giugno 1996 (+ spese accessorie)".
L'escusso ha interposto tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. __________ fonda la sua pretesa sul citato contratto di locazione (doc. B) che prevede, per l'appartamento in via __________, una pigione mensile di fr. 2'167 oltre a fr. 150.-- quale acconto spese accessorie.
C. All'udienza di contraddittorio 12 agosto 1996 la parte istante si è riconfermata nell'istanza. __________ ne ha invece chiesto la reiezione sostenendo che il contratto sarebbe stato consensualmente rescisso ex tunc. Egli avrebbe tempestivamente espresso la propria volontà di non mantenere il contratto alla locatrice, che l'avrebbe recepita ed accettata. A suffragio della propria tesi l'escusso porta la dichiarazione scritta di __________ (doc. 5) nella quale viene confermato che all'inquilino erano state date assicurazioni che poi non si sono concretizzate. __________ prosegue scrivendo che "posso confermare che data la situazione __________ non ha mostrato più alcun interesse a trasferire il proprio ufficio in Via __________ dichiarando quindi di non volere mantenere il contratto. Anche per questo motivo non è mai stata inviata allo stesso una richiesta di pagamento dei canoni di locazione". Un altro indizio che conforterebbe la sua versione è il fatto, non contestato, di non aver mai occupato l'appartamento. Da ultimo l'inesistenza di documentazione a comprova sarebbe da ricondurre al mandato di amministratore di __________ assunto dall'appellato poco prima della data prevista per l'inizio del rapporto di locazione (cfr. doc. 7), il fatto di essere contemporaneamente conduttore e rappresentante del locatore gli ha fatto apparire superfluo fissare su carta l'avvenuto annullamento. Il convenuto ritiene quindi di aver fatto fronte al suo onere di rendere verosimile un'eccezione ex art. 82 cpv. 2 LEF.
D. Con sentenza 12 agosto 1996 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha respinto l'istanza. Il giudice di prime cure ha ravvisato l'esistenza di un valido riconoscimento di debito considerando però verosimile la rescissione ex tunc del contratto di locazione, fatto questo atto ad inficiare il riconoscimento di debito.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la procedente che reputa irrilevante il ritardo nella riscossione delle pigioni e il fatto che l'inquilino non ha mai occupato l'appartamento. __________ argomenta che i contestati difetti dell'ente locato avrebbero tutt'al più dato il diritto al conduttore di pretendere una riduzione della pigione ma non di recedere dal contratto. Una disdetta del contratto data oralmente è poi nulla ai sensi degli art. 266l e 266o CO.
F. Con osservazioni 20 settembre 1996 __________ evidenzia che in casu non si tratta di determinare l'esistenza o meno di una disdetta bensì di un consensuale annullamento del contratto. Per il resto si riconferma, in sostanza, nelle allegazioni di prima sede.
Considerato
in diritto: 1.
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).
b) Per costante giurisprudenza un contratto di locazione debitamente sottoscritto costituisce riconoscimento di debito per le pigioni scadute a condizione che il locatore abbia regolarmente messo a disposizione l'ente locato (cfr. Panchaud/ Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 74, 75, pag. 190 e 195). In concreto il contratto di locazione di cui al doc. B rappresenta, a non averne dubbio, un valido riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF.
a) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, op. cit., § 26 p. 61; BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) Il diritto delle obbligazioni è permeato della libertà contrattuale (Vertragsfreiheit) che comprende altri aspetti oltre alla libertà circa il contenuto del contratto sancita espressamente dall'art. 19 cpv. 1 CO. Garantita è pure la libertà di annullare un contratto precedentemente concluso (Aufhebungsfreiheit) (cfr. Claire Huguenin Jacobs in Commentario basilese, Basilea e Francoforte 1996, n. 1 ss. ad art. 19/20 CO). Le parti ad un contratto sono quindi libere, se ciò avviene consensualmente, di annullarlo ex tunc, esse possono manifestare la propria volontà espressamente o tacitamente (cfr. art. 1 cpv. 2 CO).
c) In concreto è proprio questo annullamento che fa valere l'appellante. Inutile quindi considerare le norme della locazione in generale e quelle della disdetta in particolare visto che mai __________ ha sostenuto di aver disdetto il contratto in oggetto.
La dichiarazione __________ pur se non perentoria ed univoca in merito al presunto annullamento del contratto di locazione, risulta chiaramente in sintonia con la versione dell'appellante. La legittimazione della dichiarante (che non è mai figurata a RC, cfr. doc. 7) a rappresentare __________ e ad accettare, magari anche solo per atti concludenti, la rescissione ex tunc non è stata contestata, del resto è la stessa __________ che ha firmato il contratto di locazione per l'appellante. Va poi rilevata l'esistenza di altri indizi convergenti: l'escusso mai ha occupato l'ufficio, il pagamento delle pigioni non è mai stato, in un primo tempo, sollecitato (cfr. doc. 5). Ora, la documentazione prodotta ed i fatti asseriti e non contestati costituiscono riscontri oggettivi atti a far raggiungere all'eccezione di annullamento sollevata dal__________. __________ il grado di verosimiglianza previsto dall'art. 82 cpv. 2 LEF e precisato dalla giurisprudenza. Il giudice di prime cure ha perciò correttamente respinto l'istanza.
La tassa di giustizia e l’indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv.1, 62 cpv.1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 82 LEF
pronuncia:
L’appello 22 agosto 1996 __________, è respinto
La tassa di giustizia di fr. 150.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di , che rifonderà a__________ la somma di fr. 200.-- a titolo di indennità.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster