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Numero d'incarto:
14.1996.87
Data decisione, Autorità:
25.10.1996, CEF
Incarto n.
14.96.00087
Lugano
25 ottobre 1996
/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 25 luglio
1996 da
patr.
da: __________
contro
patr.
da: __________
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 3/9 luglio 1996 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5, con sentenza 3 settembre 1996 ha così pronunciato:
“1. L’istanza è
respinta.
- La tassa di giustizia in Fr. 200.--, da anticipare
dalla parte istante, rimane a suo carico; parte istante rifonderà inoltre Fr.
600.-- a controparte a titolo di ripetibili.”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che
con atto
16 settembre 1996 ha chiesto l’accoglimento dell’istanza,
protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 4 ottobre 1996 la parte appellata si è opposta al
gravame,
con protesta di spese e ripetibili;
rilevato che la procedura esecutiva in oggetto è stata promossa a
convalida del
sequestro n. __________ decretato il 21 giugno 1996 dal Pretore del
Distretto di
Lugano, Sezione 4, su istanza della procedente;
preso atto che con decreto 9 ottobre 1996 il Pretore del Distretto
di Lugano,
Sezione 4, ha dichiarato caduco il predetto sequestro per mancata
prestazione
della garanzia, per cui la procedura di convalida del sequestro è
divenuta
priva d’oggetto;
ritenuto come di conseguenza sia divenuta pure priva d’oggetto la
procedura di
rigetto dell’opposizione in esame;
considerato che per principio giurisprudenziale indiscusso, la
parte che rende
priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del
giudizio su spese
e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta
nell’evenienza in cui le parti
ne concordino un diverso riparto;
preso atto che un tale diverso riparto non è stato concordato dalle
parti
pronuncia
-
L’appello
16 settembre 1996 di __________, è stralciato dai ruoli nel senso dei considerandi.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 150.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di
__________, che rifonderà ad __________ Fr. 500.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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