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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1996.9
Data decisione, Autorità: 13.11.1996, CEF
Incarto n. 14.96.00009
Lugano 13 novembre 1996 /B/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente Cocchi e Chiesa, (in sostituzione dei giudici Cometta e Zali, assenti)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 14 novembre 1995 da
__________ patr. dalla __________
contro
patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’8/9 novembre 1995 dell’UEF di Locarno;
sulla quale istanza il Pretore di Locarno-Campagna con sentenza 8/9 febbraio 1996 ha così pronunciato:
“1. L’istanza é respinta.
Sentenza dedotta in appello dalla procedente che con atto 21 febbraio 1996 ha postulato l’accoglimento dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con osservazioni 18 marzo 1996 la parte appellata si é opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;
ritenuto in fatto e considerando in diritto
che la sentenza 8 febbraio 1996 del Pretore di Locarno-Campagna reca il timbro d’intimazione 9 febbraio 1965;
che tuttavia secondo la ricerca postale la sentenza è stata impostata l’8 febbraio 1996 e distribuita alla __________ il 9 febbraio 1996;
che nella procedura sommaria il termine per proporre appello è ridotto a dieci giorni (art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC);
che nella concreta fattispecie il termine di dieci giorni ha iniziato a decorrere il 10 febbraio 1996, ex art. 131 cpv. 1 CPC non essendo compreso nel computo dei termini il 9 febbraio 1996, giorno della ricezione della sentenza da parte dell’appellante;
che di conseguenza il termine per appellare è giunto a scadenza lunedì 19 febbraio 1996, donde l’irrimediabile tardività dell’atto di appello datato e spedito il 21 febbraio 1996;
che pertanto tassa di giustizia e indennità sono a carico dell’appellante;
per questi motivi,
richiamati gli art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC
pronuncia: 1. L’appellazione 21 febbraio 1996 della __________è inammissibile siccome tardiva.
La tassa di giustizia di Fr. 100.--, già anticipata dall’appellante, è a carico della __________che rifonderà a __________ Fr. 300.-- a titolo di indennità.
Intimazione:
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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