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Numero d'incarto:
14.1996.95
Data decisione, Autorità:
13.11.1996, CEF
Incarto n.
14.96.00095
Lugano
13 novembre 1996
/FP/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Chiesa e Giani (questi ultimi in sostituzione dei giudici Cometta e Zali,
assenti)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 9 settembre
1996 da
patr.
dall'avv. __________
contro
patr.
dall'avv. __________
per
ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF
di Bellinzona, notificato il 27 agosto 1996 per l’incasso di fr. 11’020.- oltre
accessori;
sulla
quale istanza il segretario assessore della Pretura del distretto di Bellinzona
ha così deciso il 26 settembre 1996:
-
E’ rigettata in via definitiva
l’opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________ dell’UEF di
Bellinzona;
-
La tassa di giustizia globale di fr.
150.-. da anticipare dall’istante, è a carico della parte convenuta, che
rifonderà inoltre alla controparte fr. 220.- a titolo di ripetibili.
decisione
dedotta in appello dalla __________ con atto ricorsuale del 4 ottobre 1996,
chiedente l’annullamento della sentenza impugnata, con protesta di spese e di
ripetibili;
richiamate
le osservazioni del 24 ottobre 1996 dell’istante, postulanti la reiezione
dell’appello con protesta di spese e di ripetibili.
preso
atto dell’istanza del 6 novembre 1996, con la quale __________ ha chiesto la
concessione dell’effetto sospensivo;
Ritenuto in fatto e considerato in
diritto
che
con PE no. __________ dell’UEF di Bellinzona, __________ procede contro
__________ per l’incasso di fr. 11’020.- oltre interessi e spese;
che,
preso atto dell’opposizione interposta dall’escussa al precetto esecutivo,
__________ ne ha chiesto il rigetto definitivo con istanza 9 settembre 1996;
che
il creditore ha fondato la domanda sulla base della sentenza del 17 luglio
1996, con la quale il Pretore del Distretto di Bellinzona, preso atto
dell'acquiescenza della debitrice in occasione dell’udienza del 17 luglio 1996,
ha stralciato dai ruoli la causa a procedura speciale per azioni derivanti dal
contratto di lavoro no. __________ dipendente da istanza 20 giugno 1996
dell’istante, ha condannato la convenuta a pagare all’istante la somma di fr.
10’620.- oltre interessi al 5% su fr. 3’620.- dal 31 ottobre 1995 e su fr.
7’000.- dal 30 novembre 1995, come pure la somma di fr. 400.- per ripetibili;
che
il Pretore, con sentenza 26 settembre 1996, ha accolto l’istanza, ritenendo la
documentazione prodotta, segnatamente la sentenza 17 luglio 1996, siccome
passata in giudicato, valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art.
80 LEF;
che
con tempestivo atto di appello __________ ha chiesto l’annullamento della
sentenza emanata dal Pretore il 26 settembre 1996, sostenendo che nonostante
esplicita richiesta, essa non ha potuto prendere visione dei documenti di
causa, essendo gli stessi in possesso dell’istante, che tali documenti dovevano
rimanere acquisiti nell’incarto fino alla conclusione della procedura (art. 205
CPC), che essa, pur avendo giustificato la propria assenza al contradditorio,
non ha potuto far valere convenientemente le proprie ragioni, non avendo potuto
accedere agli atti costituenti l’incarto e sui quali il primo giudice ha
fondato la sentenza impugnata, che la controparte si è rifiutata di concedere
il rinvio dell’udienza di pochi giorni, e, infine, adducendo pure che non è
stata dimostrato il passaggio in giudicato della sentenza sulla quale è stata
promossa l’esecuzione;
che
con osservazioni del 24 ottobre 1996 l’istante ha chiesto la reiezione
dell’appello, con protesta di spese e di ripetibili, queste ultime commisurate
alla temerarietà del ricorso;
che
quando il credito sia fondato sopra un sentenza esecutiva, il creditore può
chiedere in giudizio il rigetto definitivo (art. 80 cov. 1 LEF), ritenuto che
sono parificate alle sentenze esecutive, tra l’altro, le transazioni e le
ricognizioni giudiziarie (art. 80 cpv. 2 LEF),
che
decisiva ai fini dell’accoglimento dell’istanza è la sentenza del 17 luglio
1996, con la quale il Pretore del Distretto di Bellinzona, preso atto
dell’acquiescenza dell’amministratore unico dell’escussa all’istanza 20 giugno
1996 (inc. 334/96), ha stralciato la relativa causa dai ruoli e ha condannato
la debitrice al pagamento dell’importo posto in esecuzione;
che
l'escussa, nel suo atto di appello, non contesta di avere aderito alla citata
istanza in occasione del contraddittorio del 17 luglio 1996, come pure di avere
ricevuto sia il precetto esecutivo no. __________ dell’UEF di Bellinzona, sia
la sentenza del 17 luglio 1996 che ha posto fine alla lite;
che
di fronte a tali riscontri la doglianza dell’escussa, fondata sulla mancata
messa a disposizione del titolo di rigetto rasenta la temerarietà, ove soltanto
si consideri che nello scritto 25 settembre 1996 indirizzato alla Pretura per
comunicare l’impossibilità di presenziare al contraddittorio fissato per il
giorno successivo, il patrocinatore di __________ non soltanto non ha chiesto
il rinvio dell’udienza, e non soltanto si è guardato dal sostenere di non
essere a disposizione del titolo sul quale l’istante ha fondato la propria
domanda, ma ha addirittura comunicato l’intenzione di proporre revisione contro
il titolo che egli pretende ora di ignorare;
che
non vi è pertanto ragione per esaminare se la documentazione prodotta
dall’escussa doveva rimanere acquisita agli atti fino al passaggio in giudicato
formale della sentenza di rigetto oppure se essa poteva essere ritornata - come
probabilmente si è avverato nella fattispecie - al creditore una volta emanata
la sentenza impugnata (v. comunicazioni 7 e 9 ottobre 1996 del legale
dell’istante alla Pretura di Bellinzona);
che
manifestamente infondate e quindi al limite della temerarietà processuale
risultando pure le rimanenti censure (mancata partecipazione al contraddittorio
e mancato passaggio in giudicato della sentenza del 17 luglio 1996), ove
soltanto si consideri che, come già rilevato, il legale dell’escussa non ha
presentato nessuna richiesta formale di rinvio dell’udienza appuntata per il 26
settembre 1996, e che lo stesso legale non pretende che la sua mandante abbia
impugnato la decisione sulla quale l’istante ha fondato la propria domanda
(circostanza comunque esclusa dallo stesso segretario assessore, che ha
accertato il passaggio in giudicato del titolo di rigetto);
che
l’appello, non sprovvisto di temerarietà, deve essere respinto;
che,
di conseguenza, la richiesta di effetto sospensivo del 6 novembre 1996 è
divenuta priva di oggetto;
richiamato l’art. 80 LEF
pronuncia
-
L’appello
è respinto.
-
La
tassa di giustizia di fr. 225.- del presente giudizio, è posta a carico della
__________, che rifonderà alla controparte fr. 300.-. di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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