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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1997.00002
Data decisione, Autorità: 20.02.1997, CEF
Incarto n. 14.97.00002
Lugano 20 febbraio 1997 /MR/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sull'istanza di riconoscimento di fallimento presentata il 12/17dicembre 1996 dall'
chiedente il riconoscimento in Svizzera del decreto di fallimento 5 maggio 1995
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con decisione del 5 maggio 1995 __________ __________ su richiesta del curatore della successione avv. __________ e constatata l’eccedenza dei debiti, ha dichiarato aperto il fallimento della successione di __________ nata il __________ __________ e deceduta il __________, con ultimo domicilio a __________ nominando curatore fallimentare il __________ __________ - che con l’istanza 12/17 dicembre 1996 il curatore fallimentare __________ __________ ha chiesto il riconoscimento in Svizzera del decreto di apertura del fallimento 5 maggio 1995;
che le condizioni e gli effetti del riconoscimento in Svizzera di un decreto straniero di fallimento sono regolati dagli art. 166 ss. LDIP, fatti salvi eventuali trattati internazionali (art. 1 cpv.1 lett. d e cpv.2 LDIP);
che tra la Svizzera e la Germania non è stato concluso alcun trattato in materia di riconoscimento dei rispettivi decreti fallimentari;
che il Trattato concluso l’11 marzo/ 27 giugno 1834 tra la maggior parte dei Cantoni svizzeri (tra i quali il Canton Ticino) e il __________ sul trattamento paritario dei rispettivi cittadini nei fallimenti (testo riprodotto in H.U. Walder (editore), SchKG, 11.ed., Zurigo 1985, p. 754 s.) non trova qui applicazione in quanto limitato ai beni mobili del fallito, ritenuto del resto che la portata attuale di siffatto trattato si riduce in sostanza a ben poca cosa (cfr. Paul Volken, Europäische Harmonisierung des Konkursrechts: frühe Staatsverträge, in: FS Vogel, Friborgo 1991, p. 446 s., n. 3; Paul Volken, IPRG Kommentar, Zurigo 1993, vor Art. 166-175 LDIP, n.11);
che per l’art. 167 cpv.1 prima proposizione LDIP l’istanza di riconoscimento del decreto straniero di fallimento deve essere proposta al tribunale competente del luogo di situazione dei beni in Svizzera, atteso che se i beni si trovano in più luoghi è competente il tribunale adito per primo (art. 167 cpv.2 LDIP), prescindendo da considerazioni fondate sul valore patrimoniale dei beni di compendio della massa fallimentare siti in Svizzera;
che l’istanza di riconoscimento del fallimento estero deve essere proposta all’autorità competente del Cantone in cui è fatta valere la decisione straniera (art. 29 cpv. 1 LDIP), ritenuto che vi siano beni della massa fallimentare, ciò che spetta all’istante rendere almeno verosimile (cfr. Stephen Berti, in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Internationales Privatrecht, Basilea et al. 1996, N. 5 ad art. 167 LDIP; Hans Fritzsche/ Hans Ulrich Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993, § 55, pag. 420, N. 16; Volken, op.cit. [IPRG Komm.], n. 14 ad art. 167 LDIP);
che per riconoscere nel Cantone Ticino le decisioni straniere previste dall’art. 166 LDIP è competente la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello (art. 513 cpv.1 CPC);
che dalla documentazione prodotta risulta esservi tra gli attivi a compendio della massa fallimentare beni siti in Svizzera, in particolare nel Cantone Ticino, e meglio un fondo intestato ad __________ sito a __________, part. n. __________ (cfr. copia dell’estratto RF agli atti), per cui è data la competenza di luogo e di materia di questa Camera per riconoscere il decreto fallimentare straniero;
che per i combinati 166 cpv. 1 lett. a - c LDIP e 29 LDIP il riconoscimento in Svizzera di un fallimento straniero presuppone che il fallimento sia stato pronunciato nello Stato di domicilio del fallito, che all’istanza di riconoscimento sia allegato un esemplare completo e autenticato del decreto fallimentare straniero, che detto decreto risulti esecutivo nello Stato in cui è stato pronunciato, che non sussistano motivi di rifiuto ex art. 27 LDIP e da ultimo che lo Stato in cui è stato pronunciato il fallimento conceda la reciprocità (cfr. Volken, op. cit. [ IPRG Komm.], n. 2 ad 168 LDIP);
che il fallimento è stato pronunciato in __________, Stato dell’ultimo domicilio di __________;
che è stata prodotta copia (“Ausfertigung”) di esemplare completo del decreto fallimentare __________ __________, munita del bollo ufficiale del tribunale, nonché della traduzione autenticata in lingua italiana;
che in forza dell’art. 1 cpv. 1 del Trattato tra la Svizzera e l’Impero di Germania concernente la legalizzazione di atti pubblici del 14 febbraio 1907 (SR 0.172.031.36) e della riserva di cui all’ art. 3 cpv. 2 della Convenzione dell’Aia che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri del 5 ottobre 1961 (SR 0.172.030.4) si prescinde dalla richiesta sia di legalizzazione ufficiale della decisione fallimentare tedesca che della formalità dell’apostille;
che il decreto fallimentare tedesco è definitivo, ciò che attesta il timbro di cresciuta in giudicato formale datato 17 gennaio 1997 apposto dal Tribunale di __________ sull’esemplare della decisione agli atti;
che il decreto fallimentare __________ è compatibile con l’ordine pubblico materiale svizzero (art. 27 cpv. 1 LDIP, applicabile per il rinvio dell’art. 166 cpv. 1 lett. b LDIP), atteso che anche il diritto svizzero conosce la liquidazione in via di fallimento delle eredità oberate di debiti (cfr. art. 597 CC e 193 LEF);
che non risultano violazioni dell’ordine pubblico formale svizzero (art. 27 cpv. 2 lett. a, b, c LDIP, applicabile per il rinvio dell’art. 166 cpv. 1 lett. b LDIP );
che la __________ riconosce in linea di principio il fallimento svizzero (art. 166 cpv. 1 lett. c LDIP; cfr. Volken, op.cit., N. 34 ad art. 166 LDIP);
che pertanto sono dati i presupposti per il riconoscimento in Svizzera, e in particolare nel Cantone Ticino, del decreto fallimentare del 5 maggio 1995
che del seguito della procedura si occuperà l’Ufficio fallimenti di Lugano;
che le spese relative a questa procedura sono a carico della massa fallimentare istante che le dovrà anticipare (cfr. Hans Ulrich Walder, Die international konkursrechtliche Bestimmungen des neuen IPR-Gesetzes, in: Festschrift 100 Jahre SchKG, Zurigo 1989, pag. 332);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 25 ss. e 166 ss. LDIP, 597CC, 193 LEF 361 ss. e 513 CPC nonché i disposti citati
decreta:
1.1. Di conseguenza è riconosciuto in Svizzera, a far tempo da martedì 25 febbraio 1997 alle ore 10.00, con effetto sui beni siti in Svizzera appartenenti alla massa fallimentare __________ __________, il fallimento decretato il 5 maggio 1995 __________, concernente l'eredità __________, deceduta il __________ ultimo domicilio a __________
Gli atti sono trasmessi all’Ufficio fallimenti di Lugano con l’ ordine di procedere indilatamente negli incombenti fallimentari, limitatamente ai beni siti in Svizzera.
E’ ordinata la pubblicazione ______________.
La tassa di giustizia di fr. 500.-- è a carico della Massa fallimentare __________
4.1. Le ulteriori tasse e spese fallimentari, riferite alla liquidazione dei beni siti in Svizzera, sono a carico della Massa fallimentare.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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