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Numero d'incarto:
14.1997.101
Data decisione, Autorità:
23.03.1998, CEF
Incarto n.
14.97.00101
Lugano
23 marzo 1998
FC/mb/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sull'istanza 6 agosto 1997 presentata dalla
Massa
fallimentare
(rappr.
dal curatore del __________)
in
materia di riconoscimento di decreto italiano di fallimento ed eventuale
conseguente apertura del fallimento secondario svizzero (minifallimento);
esperita l'udienza
per la discussione il 17 settembre 1997;
ritenuto in
fatto e considerando in diritto
che
con l'istanza 6 agosto 1997 di "delibazione in Svizzera della sentenza
dichiarativa di fallimento della __________ ", l'avv. __________ ha
prodotto per quanto può qui essere di rilievo:
– copia conforme
all'originale della sentenza 6 giugno 1996 del Tribunale di Milano, 2. Sezione
Civile Fallimenti, che dichiara il fallimento della __________ nomina giudice
delegato il dott. __________ e curatore il rag. __________;
– copia conforme
all'originale della designazione - ad opera del giudice delegato dott.
__________, su istanza del curatore del fallimento rag. __________ - dell'avv.
__________ quale patrocinatore in Svizzera della Massa fallimentare __________;
– lettera 14 maggio 1997
della __________ all'avv. __________ in merito all'invito di tenere bloccati
"gli averi eventualmente depositati a nome della società __________, con
la quale la fallita avrebbe intrattenuto delle relazioni d'affari e che sarebbe
debitrice della fallita";
– lettera 11 luglio 1997
dell'avv. __________ che invita l'avv. __________ ad attivarsi in re Fallimento
__________;
che
la declaratoria estera di decozione è stata resa nelle forme contumaciali, come
si evince dal considerando d) della sentenza 6 giugno 1996 del Tribunale di
Milano, 2. Sezione Civile Fallimenti, nel senso che "l'imprenditore si
trova nello stato d'insolvenza previsto dall'art. 5 L.F. [R. D. 16 marzo 1942,
n.267. Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa (Gazzetta Ufficiale
__________)], come risulta dall'esistenza di inadempimenti, di decreti
ingiuntivi, sostanziale disinteresse dei responsabili della gestione che non
hanno ritenuto di comparire davanti all'Autorità giudiziaria per rendere
spiegazioni sulla situazione economica dell'impresa";
che
all'udienza del 17 settembre 1997 l'avv. __________ ha reso noto che l'avv.
__________ "è colui che si occupa a Milano della faccenda e che l'ha
incaricato di procedere davanti al Tribunale di Lugano", riconfermandosi
nella propria istanza e dichiarando che non vi sono altri documenti da
produrre;
che
il decreto straniero di fallimento, pronunciato nello Stato di domicilio o
della sede del debitore, è riconosciuto in Svizzera a condizione che si
realizzino cinque presupposti cumulativi:
a) declaratoria di
fallimento pronunciata dall'autorità estera competente (art. 166 cpv.1 periodo
introduttivo LDIP);
b) istanza di
riconoscimento in Svizzera formulata da chi ne ha diritto (art. 166 cpv.1 periodo
introduttivo LDIP);
c) esecutività del
decreto straniero di fallimento nello Stato del foro fallimentare principale (art.
166 cpv.1 lett.a LDIP);
d) inesistenza di motivi
di rifiuto ex art. 27 LDIP (art. 166 cpv.1 lett.b LDIP), con il rilievo che l'art.
27 LDIP enumera esaustivamente i cinque motivi di rifiuto al riconoscimento
svizzero del decreto straniero di fallimento, di cui quattro si riconducono
all'ordine pubblico formale e devono essere fatti valere da chi se ne prevale,
mentre la prima previsione legislativa si riferisce alla nozione di ordine
pubblico materiale, imponendo l'accertamento d'ufficio che la decisione straniera
non sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico svizzero (art. 27
cpv.1 LDIP);
e) reciprocità dello
Stato estero nel riconoscimento (art. 166 cpv.1 lett.c LDIP);
che
all'istanza di riconoscimento, proposta all'autorità competente del Cantone in
cui è fatto valere il decreto straniero di fallimento, vanno allegati (per i
combinati art. 29 cpv.1 periodo introduttivo e 167 cpv.1 secondo periodo LDIP):
a) un esemplare completo
e autenticato della decisione (art. 29 cpv.1 lett.a LDIP, applicabile per il
rinvio dell'art. 167 cpv.1 secondo periodo LDIP);
b) un documento
attestante che la decisione non può più essere impugnata con un rimedio
ordinario di diritto o è definitiva (art. 29 cpv.1 lett.b LDIP);
c) in caso di decreto
contumaciale, un documento dal quale risulti che la parte contumace è stata
citata regolarmente e tempestivamente (art. 29 cpv.1 lett.c LDIP);
che
l'istanza 6 agosto 1997 di "delibazione in Svizzera della sentenza
dichiarativa di fallimento della __________ " disattende manifestamente i
presupposti per il riconoscimento in Svizzera del decreto straniero di
fallimento principale, in termini che ne impongono la reiezione d’acchito;
che
alla Massa fallimentare istante non derivano danni irreparabili da questo pronunciato,
atteso che alla crescita in giudicato formale della reiezione per ragioni
formali della domanda di riconoscimento di fallimento principale estero non
segue l'autorità di giudicato materiale di questa sentenza;
che
la Massa fallimentare __________ è pertanto legittimata a riproporre la
domanda di riconoscimento corredata dei giustificativi occorrenti;
che
non si procede alla pubblicazione della decisione di reiezione della domanda di
riconoscimento, non essendo stati ordinati provvedimenti conservativi ex art.
168 LDIP;
richiamati gli art.
27 e 166 ss. LDIP; 361 ss. e 513 CPC
pronuncia: 1. L'istanza
6 agosto 1997 della Massa fallimentare __________ è respinta.
-
La
tassa di giustizia in fr. 250.--, già anticipata, è a carico della Massa
fallimentare __________.
-
Intimazione:
– __________
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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