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Numero d'incarto:
14.1997.106
Data decisione, Autorità:
07.12.1999, CEF
Incarto n.
14.1997.00106
Lugano
7 dicembre
1999 FA/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 6 marzo 1997 da
contro
rappr. dall'avv. dott. __________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione
interposta al PE n. __________ del 21 febbraio 1997 dell'UE di Lugano;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano con sentenza
22 agosto 1997 ha così deciso:
"1. L'istanza è accolta e di conseguenza
l'opposizione interposta al precetto esecutivo in esame è respinta in via
definitiva limitatamente all'importo di fr. 120'240.-- oltre interessi al 5%
dal 20.10.1995.
- La tassa di giustizia in fr. 300.--, da
anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l'obbligo
di rifondere a controparte fr. 1'000.-- a titolo di indennità."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da Impresa di
costruzioni __________ che con atto 2 settembre 1997 ha postulato la reiezione
dell'istanza, protestate spese e ripetibili;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
- che con PE n.
__________ del 21 febbraio 1997 dell'UE di Lugano lo __________ ha escusso
Impresa di __________ per l'incasso di fr. 240'240.-- oltre interessi.
L'escussa ha interposto tempestiva opposizione,
il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore;
-
che con sentenza 22 agosto 1997 il Pretore ha
accolto l'istanza, rigettando parzialmente l'opposizione; contro la sentenza si
è aggravata l'escussa con appello 2 settembre 1997;
-
che il 28 novembre 1997 a Impresa di __________ è
stato concesso un periodo di moratoria concordataria di sei mesi, poi prorogato
di altre sei mesi;
-
che il 21 dicembre 1998 il Pretore del Distretto
di Lugano ha omologato il concordato con abbandono dell'attivo proposto ai
propri creditori dalla __________
-
che, contro la sentenza di omologazione, non è
stato interposto ricorso ex art. 307 LEF e art. 18 cpv. 2 LALEF;
-
che, a norma dell'art. 311 LEF,
"l'omologazione del concordato produce estinzione di tutte le esecuzioni
promosse prima della moratoria ad eccezione di quelle in via di realizzazione
di pegno";
-
che l'esecuzione posta alla base della presente
vertenza deve essere considerata estinta e che quindi la procedura è divenuta
priva di oggetto;
-
che l'appello 2 settembre 1997 di Impresa di
__________ va di conseguenza stralciato dai ruoli in quanto privo di oggetto;
la tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante, non si assegnano
indennità (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 311 LEF
pronuncia 1. L'appello
2 settembre 1997 di __________, è stralciato dai ruoli poiché divenuto privo di
oggetto.
-
La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 450.--, già anticipata
dall'appellante, è posta a carico di __________.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura
di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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