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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1997.112
Data decisione, Autorità:
17.11.1997, CEF
Incarto n.
14.97.00112
Lugano
17 novembre 1997
/B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 19 luglio1997
da
patr.
dall'avv. __________
contro
patr.
dallo Studio legale __________
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 4/7 luglio 1997 dell’UEF di Bellinzona;
sulla
quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza
23 settembre 1997 ha così deciso:
“1. È rigettata
in via provvisoria per la somma di Fr. 57’000.-- oltre interessi al 5% a
partire dal 1. gennaio 1997 l’opposizione interposta al precetto esecutivo no.
__________ dell’UEF di Bellinzona notificato il 7.7.1997.
- La tassa di giustizia e le spese di complessivi Fr.
200.-- da anticipare dall’istante sono a suo carico per 1/3 ed i rimanenti 2/3
a carico della convenuta la quale verserà all’istante Fr. 350.-- per ripetibili
ridotte.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello
dall’escussa che con atto 29 settembre 1997 postula la reiezione dell’istanza,
protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 13 ottobre 1997 la parte appellata si
è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;
preso atto che con scritto 31 ottobre 1997 il
patrocinatore dell’appellante ha comunicato il ritiro dell’appello, avendo la
creditrice ritirato l’esecuzione n. __________;
ritenuto come il gravame sia così divenuto privo
d’oggetto;
considerato che per principio giurisprudenziale
indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta
soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons.
3a), eccezione fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino un diverso
riparto;
rilevato che un tale diverso riparto non è stato
comunicato dalle parti;
decreta
-
L’appello
29 settembre 1997 della __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto
ritiro.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 150.--, già anticipata dall’appellante, è posta a
carico della __________, che rifonderà alla __________ Fr. 300.-- a titolo di
indennità.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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