AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1997.119
Data decisione, Autorità: 10.11.1997, CEF
Incarto n. 14.97.00119
Lugano 10 novembre 1997 /FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
quale Autorità giudiziaria superiore dei concordati
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa davanti al Pretore di Locarno-Campagna con istanza 27 novembre 1996 da
contro
chiedente l'appuramento bonale dei debiti mediante trattative private ex art. 333 ss. LEF;
richiamata l'ordinanza ("avviso") 6 ottobre 1997 del Pretore;
visto il ricorso 24/27 ottobre 1997 di __________;
ritenuto
in fatto:
A. Il 27 novembre 1996 __________ ha chiesto l'appuramento bonale dei debiti mediante trattative private ex art. 333 ss. LEF.
L'11 marzo 1997 il Pretore ha concesso la moratoria ex art. 334 cpv.1 LEF, poi prorogata fino al periodo massimo possibile di sei mesi (art. 334 cpv.2 primo periodo LEF).
Entro il termine di sei mesi della moratoria non vi è stato appuramento bonale dei debiti.
B. Ampiamente scaduto il termine della moratoria, con atto 6 ottobre 1997 - denominato descrittivamente "avviso" - il Pretore ha reso noto al debitore, al commissario dell'appuramento, all'UEF e all'UR di Locarno che "gli effetti della moratoria sono decaduti".
C. Con "ricorso" 24 ottobre 1997 - dato alla posta il 27 e formulato in termini di rara confusione - __________ ha chiesto di "annullare la decisione" pretorile, subordinatamente di constatarne la "nullità assoluta", conferendo al gravame effetto sospensivo, atteso che:
la moratoria si è conclusa il 12 settembre 1997 e il Pretore non poteva pertanto revocarne gli effetti che "cessano allo scadere del termine, nel nostro caso al 12 settembre 1997";
il Pretore non può sostenere "24 giorni dopo lo scadere del termine" che "la conclusione del concordato non è manifestamente più possibile";
il Pretore ha emesso la decisione senza previamente sentire il debitore e i creditori;
la decisione impugnata non menziona la possibilità di ricorso;
la decisione pretorile "risulta ovviamente e inequivocabilmente contraria agli atti dell'incarto".
Considerato
IN DIRITTO
a) In tema di appuramento bonale dei debiti mediante trattative private ex art. 333 ss. LEF è data in linea di principio facoltà di impugnazione alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, quale Autorità giudiziaria superiore dei concordati, secondo le seguenti modalità (art. 14 cpv.2, 18 cpv.2, 19, 20 e 22 cpv.1 LALEF; Flavio Cometta, La procedura concordataria nel nuovo diritto, in: La revisione della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento, Collana CFPG vol. 16, Lugano 1996, p.164 n.14.2 e nota 278):
il debitore può appellare la sentenza pretorile di non concessione della moratoria per appuramento bonale dei debiti, come pure la reiezione della domanda di proroga;
il debitore e anche i creditori possono appellare la nomina del commissario dell'appuramento (cfr. art. 294 cpv.3 e 4 LEF, applicabile per il rinvio dell'art. 334 cpv.4 LEF: è facile prevedere che di questa facoltà non si farà in pratica uso, ritenuto che il creditore non sarà costretto a subire imposizioni per il suo credito non essendovi la fase di omologazione cogente;
il debitore può appellare la revocazione della moratoria per appuramento, a condizione che la decisione pretorile sia emanata entro il termine di moratoria.
b) Non vi può invece essere impugnazione della decisione di omologazione, mancando ope legis la possibilità di decidere in tal senso. Va infatti ricordato che gli effetti dell'appuramento bonale sono limitati ai creditori consenzienti: si tratta in sostanza di contratti individuali con i creditori, ottenuti con l'aiuto del commissario. Non vi è omologazione e manca l'effetto cogente sui creditori che non hanno aderito alle proposte di appuramento bonale dei debiti formulate dal debitore; sono questi i limiti dell'istituto, contrapposti al vantaggio che il debitore trae dalla speranza di poter risanare una situazione finanziaria critica senza l'assillo di esecuzioni che continuano a correre (Cometta, op. cit., p.165, n. 14.4 e 14.5).
a) Il nuovo istituto dell'appuramento bonale dei debiti mediante trattative private costituisce un miniconcordato ed è utile in casi minori, con pochi creditori, in prevalenza per casi sociali (cfr. Mario Roncoroni, Rechtliche Anmerkungen zur Schuldensanierung, in: ZöF 1995 p.185), con commissario un operatore sociale per ridurre al minimo le spese procedurali e per non incappare in ulteriori massicce spese di risanamento e nella notula di professionisti che operano sulla base di tariffe professionali e non conformemente ai principi di natura sociale che caratterizzano la OTLEF (cfr. Cometta, op. cit., p.163 n.14.1; Roncoroni, op. cit., p.184).
b) La procedura di appuramento è obbligatoria in caso di domanda di autofallimento ex art. 191 LEF per chi non è soggetto a fallimento: in questa ipotesi vi è il rischio di cumulo di spese e perdita di tempo e denaro per debitore e creditori (cfr. Dominik Gasser, Das "neue" SchKG - eine Einführung, in: ST [Der Schweizer Treuhänder] 1995, p. 475 terza colonna in basso e p.476).
c) Negli intendimenti del legislatore, forse troppo ottimista e al limite dell'ingenuo, l'appuramento dovrebbe determinare una consistente riduzione delle domande di fallimento su istanza del debitore. Perplessità sono state espresse nel rapporto 14 settembre 1992 del Gruppo d'esperti sul diritto di risanamento che a p.19 prospetta un riesame radicale delle modalità risanatorie per persone fisiche non soggette alla procedura ordinaria di fallimento: i modelli proposti sono quelli della novella tedesca e della legge francese del 31 dicembre 1989 "relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles". Anche Hans Ulrich Hardmeier, Neuerungen im Nachlassvertragsrecht, in: Das revidierte Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, Collana FSA vol. 13, Berna 1995, p.157, sembra esprimere incertezza (cfr. Cometta, op. cit., p.163 e nota 275).
d) La moratoria viene concessa se si realizzano due condizioni cumulative (art. 334 cpv.1 LEF):
l'appuramento bonale dei debiti non deve apparire escluso già di primo acchito;
le spese procedurali devono essere anticipate o garantite.
a) Il passo topico del primo giudice è così formulato:
"rilevato che entro il termine prorogato sino a 6 mesi dalla concessione della moratoria il debitore non ha formulato nessuna proposta ai creditori;
richiamati gli art. 333 ss. LEF;
avvisa che gli effetti della moratoria sono decaduti".
b) È di tutta evidenza che il provvedimento del primo giudice non costituisce sentenza ma è solo atto - emesso dopo la decadenza della moratoria per appuramento bonale - dichiarativo di stralcio per decorso infruttuoso del termine massimo di sei mesi concesso al debitore: non ha quindi portata propria ed è solo espressione dell'intento, lodevole, del Pretore di creare chiarezza, avvisando il debitore e i creditori - come pure l'Ufficio esecuzione e l'Ufficio dei registri - che gli effetti della moratoria per appuramento bonale sono decaduti e si può pertanto nuovamente promuovere o proseguire quelle esecuzioni che la moratoria per appuramento aveva sospeso.
c) Ne consegue che l'appellazione di __________ è irricevibile per carenza di sentenza impugnabile.
La tassa di giustizia in fr. 150.-- è a carico di __________ (art. 56 cpv.1 e 61 cpv.1 OTLEF).
Richiamati gli art. 333 ss. LEF,
PRONUNCIA
L’appello 24/27 ottobre 1997 di __________ è irricevibile.
La tassa di giustizia in fr. 150.-- è a carico di __________.
Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale Autorità giudiziaria superiore dei concordati
Il presidente La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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