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Numero d'incarto:
14.1997.119
Data decisione, Autorità:
10.11.1997, CEF
Incarto n.
14.97.00119
Lugano
10 novembre 1997 /FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
quale
Autorità giudiziaria superiore dei concordati
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile
promossa davanti al Pretore di Locarno-Campagna con istanza 27 novembre 1996 da
contro
chiedente
l'appuramento bonale dei debiti mediante trattative private ex art. 333 ss.
LEF;
richiamata
l'ordinanza ("avviso") 6 ottobre 1997 del Pretore;
visto il ricorso
24/27 ottobre 1997 di __________;
ritenuto
in fatto:
A. Il
27 novembre 1996 __________ ha chiesto l'appuramento bonale dei debiti mediante
trattative private ex art. 333 ss. LEF.
L'11
marzo 1997 il Pretore ha concesso la moratoria ex art. 334 cpv.1 LEF, poi
prorogata fino al periodo massimo possibile di sei mesi (art. 334 cpv.2 primo
periodo LEF).
Entro
il termine di sei mesi della moratoria non vi è stato appuramento bonale dei
debiti.
B. Ampiamente
scaduto il termine della moratoria, con atto 6 ottobre 1997 - denominato descrittivamente
"avviso" - il Pretore ha reso noto al debitore, al commissario dell'appuramento,
all'UEF e all'UR di Locarno che "gli effetti della moratoria sono
decaduti".
C. Con
"ricorso" 24 ottobre 1997 - dato alla posta il 27 e formulato in
termini di rara confusione - __________ ha chiesto di "annullare la
decisione" pretorile, subordinatamente di constatarne la "nullità
assoluta", conferendo al gravame effetto sospensivo, atteso che:
-
la
moratoria si è conclusa il 12 settembre 1997 e il Pretore non poteva pertanto
revocarne gli effetti che "cessano allo scadere del termine, nel nostro
caso al 12 settembre 1997";
-
il
Pretore non può sostenere "24 giorni dopo lo scadere del termine" che
"la conclusione del concordato non è manifestamente più possibile";
-
il
Pretore ha emesso la decisione senza previamente sentire il debitore e i
creditori;
-
la
decisione impugnata non menziona la possibilità di ricorso;
-
la
decisione pretorile "risulta ovviamente e inequivocabilmente contraria
agli atti dell'incarto".
Considerato
IN DIRITTO
a) In
tema di appuramento bonale dei debiti mediante trattative private ex art. 333 ss.
LEF è data in linea di principio facoltà di impugnazione alla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, quale Autorità giudiziaria
superiore dei concordati, secondo le seguenti modalità (art. 14 cpv.2, 18
cpv.2, 19, 20 e 22 cpv.1 LALEF; Flavio Cometta, La procedura concordataria nel
nuovo diritto, in: La revisione della legge federale sull'esecuzione e sul
fallimento, Collana CFPG vol. 16, Lugano 1996, p.164 n.14.2 e nota 278):
-
il
debitore può appellare la sentenza pretorile di non concessione della moratoria
per appuramento bonale dei debiti, come pure la reiezione della domanda di
proroga;
-
il
debitore e anche i creditori possono appellare la nomina del commissario dell'appuramento
(cfr. art. 294 cpv.3 e 4 LEF, applicabile per il rinvio dell'art. 334 cpv.4
LEF: è facile prevedere che di questa facoltà non si farà in pratica uso,
ritenuto che il creditore non sarà costretto a subire imposizioni per il suo
credito non essendovi la fase di omologazione cogente;
-
il
debitore può appellare la revocazione della moratoria per appuramento, a
condizione che la decisione pretorile sia emanata entro il termine di
moratoria.
b) Non
vi può invece essere impugnazione della decisione di omologazione, mancando ope
legis la possibilità di decidere in tal senso. Va infatti ricordato che gli
effetti dell'appuramento bonale sono limitati ai creditori consenzienti: si
tratta in sostanza di contratti individuali con i creditori, ottenuti con
l'aiuto del commissario. Non vi è omologazione e manca l'effetto cogente sui
creditori che non hanno aderito alle proposte di appuramento bonale dei debiti
formulate dal debitore; sono questi i limiti dell'istituto, contrapposti al
vantaggio che il debitore trae dalla speranza di poter risanare una situazione
finanziaria critica senza l'assillo di esecuzioni che continuano a correre (Cometta,
op. cit., p.165, n. 14.4 e 14.5).
a) Il
nuovo istituto dell'appuramento bonale dei debiti mediante trattative private
costituisce un miniconcordato ed è utile in casi minori, con pochi creditori,
in prevalenza per casi sociali (cfr. Mario Roncoroni, Rechtliche Anmerkungen zur
Schuldensanierung, in: ZöF 1995 p.185), con commissario un operatore sociale per
ridurre al minimo le spese procedurali e per non incappare in ulteriori
massicce spese di risanamento e nella notula di professionisti che operano
sulla base di tariffe professionali e non conformemente ai principi di natura sociale
che caratterizzano la OTLEF (cfr. Cometta, op. cit., p.163 n.14.1; Roncoroni,
op. cit., p.184).
b) La
procedura di appuramento è obbligatoria in caso di domanda di autofallimento ex
art. 191 LEF per chi non è soggetto a fallimento: in questa ipotesi vi è il
rischio di cumulo di spese e perdita di tempo e denaro per debitore e creditori
(cfr. Dominik Gasser, Das "neue" SchKG - eine Einführung, in: ST [Der
Schweizer Treuhänder] 1995, p. 475 terza colonna in basso e p.476).
c) Negli
intendimenti del legislatore, forse troppo ottimista e al limite dell'ingenuo, l'appuramento
dovrebbe determinare una consistente riduzione delle domande di fallimento su
istanza del debitore. Perplessità sono state espresse nel rapporto 14 settembre
1992 del Gruppo d'esperti sul diritto di risanamento che a p.19 prospetta un
riesame radicale delle modalità risanatorie per persone fisiche non soggette
alla procedura ordinaria di fallimento: i modelli proposti sono quelli della
novella tedesca e della legge francese del 31 dicembre 1989 "relative à la
prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers
et des familles". Anche Hans Ulrich Hardmeier, Neuerungen im Nachlassvertragsrecht,
in: Das revidierte Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, Collana FSA vol. 13,
Berna 1995, p.157, sembra esprimere incertezza (cfr. Cometta, op. cit., p.163 e
nota 275).
d) La
moratoria viene concessa se si realizzano due condizioni cumulative (art. 334
cpv.1 LEF):
- Nel
caso di specie l'appello ha per oggetto l'atto pretorile 6 ottobre 1997, che
__________ qualifica di decisione.
a) Il
passo topico del primo giudice è così formulato:
"rilevato
che entro il termine prorogato sino a 6 mesi dalla concessione della moratoria
il debitore non ha formulato nessuna proposta ai creditori;
richiamati
gli art. 333 ss. LEF;
avvisa
che gli effetti della moratoria sono decaduti".
b) È
di tutta evidenza che il provvedimento del primo giudice non costituisce
sentenza ma è solo atto - emesso dopo la decadenza della moratoria per appuramento
bonale - dichiarativo di stralcio per decorso infruttuoso del termine massimo
di sei mesi concesso al debitore: non ha quindi portata propria ed è solo
espressione dell'intento, lodevole, del Pretore di creare chiarezza, avvisando
il debitore e i creditori - come pure l'Ufficio esecuzione e l'Ufficio dei
registri - che gli effetti della moratoria per appuramento bonale sono decaduti
e si può pertanto nuovamente promuovere o proseguire quelle esecuzioni che la
moratoria per appuramento aveva sospeso.
c) Ne
consegue che l'appellazione di __________ è irricevibile per carenza di
sentenza impugnabile.
- Visto
l'esito, la domanda di effetto sospensivo diviene priva d'oggetto.
La
tassa di giustizia in fr. 150.-- è a carico di __________ (art. 56 cpv.1 e 61
cpv.1 OTLEF).
Richiamati gli art. 333 ss. LEF,
PRONUNCIA
-
L’appello
24/27 ottobre 1997 di __________ è irricevibile.
-
La
tassa di giustizia in fr. 150.-- è a carico di __________.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
Autorità giudiziaria superiore dei concordati
Il
presidente
La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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