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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1997.132
Data decisione, Autorità: 30.08.1999, CEF
Incarto n. 14.97.00132
Lugano 30 agosto 1999 /FA/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Zali e Giani
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 17 novembre 1997 da
(rappr. dall'avv. __________)
contro
(patr. dall'avv. __________)
tendente ad ottenere di essere ammesso all'opposizione tardiva ex art. 77 LEF nell'esecuzione n. __________ dell’UEF di Locarno;
sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Locarno–Città con sentenza 28 novembre 1997 ha così deciso:
“1. L’opposizione successiva ai sensi dell'art. 77 LEF non è ammessa.
Tosto cresciuta in giudicato la presente decisione, l'esecuzione n. __________ dell'UEF di Locarno potrà continuare il suo corso, dovendosi ritenere revocata la sospensione provvisoria ordinata il 18 novembre 1997
Le spese e la tassa di giudizio di complessivi fr. 300.– sono poste a carico dell'istante, che rifonderà al convenuto l'importo di fr. 800.– a titolo di ripetibili.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________, che con atto 10 dicembre 1997 ha postulato l'accoglimento dell'istanza con protesta di spese e ripetibili;
con osservazioni 15 gennaio 1998 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto: A. Il 18 ottobre 1996 __________ ha fatto spiccare dall'UEF di Locarno, nei confronti di __________, il precetto esecutivo n. __________ per l'importo di fr. 210'571.70 oltre interessi; al quale non è stata interposta opposizione (cfr. doc. 12). Sulla base del citato PE l'UEF di Locarno ha emesso il 20 novembre 1996 una comminatoria di fallimento. Il 31 dicembre 1996 __________ ha poi ceduto il proprio credito nei confronti dell'escussa a __________.
B. Con decreto 4 giugno 1997 il Pretore della Giurisdizione di Locarno–Campagna ha pronunciato il fallimento di __________. Il 4 luglio 1997 il Pretore ha poi decretato la sospensione della procedura fallimentare per mancanza di attivi.
C. Statuendo il 30 ottobre 1997 su ricorso 22 agosto 1997 di __________, questa Camera ha fatto ordine all'UEF di Locarno di riattivare l'esecuzione n. __________ nei confronti di __________ con l'emissione dell'avviso di pignoramento.
D. Con istanza 17 novembre 1997 __________, "in qualità di amministratore unico della __________ ", ha postulato di essere ammesso a formulare opposizione tardiva per cambiamento del creditore ex art. 77 LEF. Il credito prima di __________ e poi di __________ sarebbe contestato.
All'udienza 25 novembre 1997 __________ si è opposto all'istanza, che sarebbe intempestiva sulla base dell'art. 77 cpv. 1 e 2 LEF. __________ poi non sarebbe legittimato ad agire né in nome proprio né a nome della società fallita. L'istanza sarebbe poi abusiva ex art. 2 CC e non renderebbe verosimili le eccezioni opponibili al nuovo creditore.
E. Il Pretore di Locarno–Città ha respinto l'istanza argomentando che l'istante non ha reso verosimile alcuna nuova eccezione nei confronti della pretesa del creditore, che essendo la __________ già fallita l'opposizione ex art. 77 LEF non è più possibile. Da ultimo __________ non era legittimato a introdurre l'azione.
F. Con appello 10 dicembre 1997 __________ si è aggravato contro la sentenza pretorile argomentando di non sapere nulla in merito al credito in oggetto. Siccome l'importo rivendicato non sarebbe dovuto per nessun motivo, non sarebbe necessario rendere verosimili le proprie eccezioni. L'azione sarebbe poi stata tempestiva e la legittimità dell'istante sarebbe data.
G. Con osservazioni 15 gennaio 1998 __________ ha ribadito in sostanza la propria posizione, esposta in sede di udienza.
Considerato
in diritto: 1. Legittimato ad introdurre un'azione ex art. 77 LEF è unicamente l'escusso (cfr. Balthasar Bessenich, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1 ad art. 77 LEF). Già solo per questo motivo l'istanza andava respinta per carenza di legittimazione attiva dell'istante. __________ infatti non è titolare del presunto diritto che egli fa valere. L'indicazione "in qualità di amministratore unico della fallita __________" non giova all'istante, patrocinato da un legale, che doveva riconoscere di non potere agire in nome proprio, come in effetti ha fatto. In nessuno degli atti dell'istante risulta quale parte __________, l'unica titolare del diritto di sollevare opposizione tardiva per cambiamento del creditore.
In concreto dalle argomentazioni del ricorrente non risulta l'esistenza di fatti nuovi atti a giustificare l'opposizione tardiva. Semplicemente l'appellante "nulla sa in merito alle pretese avanzate dalla __________ e men che meno in merito all'attuale pretesa del signor __________" (cfr. appello, p. 3). Anche per questo motivo l'appello sarebbe dovuto essere respinto. Le ulteriori eccezioni sollevate dalla parte appellata non abbisognano quindi di essere qui analizzate.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 77 LEF,
pronuncia: 1. L’appello 10 dicembre 1997 di __________, è respinto.
La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 450.–, già anticipata dall’appellante, è posta a carico di __________, che rifonderà a __________ fr. 600.–.
Intimazione:
– __________
Comunicazione alla Pretura di Locarno–Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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