AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1997.21
Data decisione, Autorità:
04.06.1998, CEF
Incarto n.
14.97.00021
Lugano
4 giugno 1998/FA/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 25 settembre
1996 da
patr.
dall'avv. __________
contro
patr.
dallo studio legale __________
tendente
ad ottenere il rigetto.
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 3/4 settembre 1996 dell’UEF di Mendrisio;
sulla
quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord con sentenza 4
febbraio 1997 ha così deciso:
“1. In parziale accoglimento dell'istanza,
l'opposizione interposta al PE no. __________ di data 3.9.1996 dell'UEF di Mendrisio
è rigettata in via provvisoria limitatamente all'importo di fr. 69'391.25 oltre
interessi al 5% dal 3.9.1996 e spese esecutive.
- La tassa di giustizia e le spese di fr. 290.--, da
anticiparsi dall'istante, sono poste integralmente a carico del convenuto, che
rifonderà altresì alla controparte l'importo di fr. 1'400.-- a titolo di
indennità.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 17 febbraio 1997
ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con
osservazioni 26 marzo 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, con
protesta di spese e ripetibili;
rilevato
che con decreto presidenziale 21/25 febbraio 1997 l’istanza per effetto
sospensivo è stata dichiarata irricevibile;
ritenuto
in fatto:
A. Con
PE n. __________1 del 3/4 settembre 1996 dell'UEF di Mendrisio __________ (in
seguito __________ l) ha escusso __________ per l'incasso di fr. 69'569.05
oltre interessi al 5% dal 22 febbraio 1996, indicando quale titolo di credito
un "contratto di litraggio" del 26 marzo 1991 ed un elenco di
fatture. L'escusso ha interposto tempestiva opposizione, la procedente ne ha
chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. La
procedente fonda la sua pretesa sul citato "contratto di litraggio" e
su svariati bollettini di consegna sottoscritti dal cliente con le relative
fatture inviate a __________ (doc. A, doc. da E1 a X2.
C. All'udienza
di contraddittorio l'escusso ha negato che la firma che appare sui bollettini
di consegna sia la sua, la documentazione prodotta poi non è stata tradotta. Da
ultimo la somma dovuta non sarebbe determinabile vista la discrepanza tra
l'importo unitario previsto dal contratto e quello fatturato.
D. Con
sentenza 4 febbraio 1997 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza
argomentando che la somma dovuta è in casu facilmente determinabile sulla base
dei bollettini e delle fatture. La discrepanza tra i prezzi di cui al contratto
e quelli fatturati è da far risalire alla facoltà per __________ di modificare
unilateralmente i prezzi dopo averli notificati al cliente. Tali modifiche non
risultano essere state contestate, così come non lo sono stati l'effettiva
fornitura di carburante e la capacità di rappresentanza del firmatario dei
bollettini. La produzione della documentazione in originale poi non era
necessaria visto che il convenuto non ha sostenuto che fosse contraria al vero.
Nemmeno la censura relativa alla lingua può essere ammessa, i punti essenziali
dei bollettini e delle fatture sono redatti in italiano.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato __________ ribadendo che gran
parte dei bollettini è stata sottoscritta da una terza persona. Anche le
argomentazioni circa la produzione in fotocopia ed in lingua straniera sono
state riproposte. La trasformazione da litri a metri cubi poi sfuggirebbe
addirittura al potere di cognizione del giudice del rigetto. Da ultimo
__________ avrebbe dovuto fornire la prova della comunicazione a __________
delle intervenute modifiche di prezzo.
F. Con
osservazioni 26 marzo 1997 l'escutente postula la reiezione in ordine del
gravame di controparte poiché esso violerebbe crassamente i presupposti formali
di validità di cui all'art. 309 CPC. Non sarebbe poi determinante l'identità
del firmatario dei bollettini di consegna: l'avvenuta fornitura di carburante
non è mai stata contestata. Non è stata poi portata nessuna prova circa
l'assenza della facoltà di __________ di rappresentare il fratello __________
La prova dell'avvenuta comunicazione della modifica dei prezzi consisterebbe
invece nelle fatture stesse, mai contestate dal destinatario; nel contratto non
è indicato quando tale comunicazione avrebbe dovuto avvenire, è invece previsto
la fatturazione sulla base del prezzo del giorno della fornitura. __________
ravvisa nel comportamento processuale di controparte un atteggiamento temerario
e abusivo di diritto, chiede l'applicazione dell'art. 152 CPC.
Considerato
in diritto
- Il
gravame formulato quale ricorso in cassazione invece di appello va trattato
quale appello. Se non viene indicata la parte appellata o se le domande non
risultano con chiarezza l'atto non è nullo ex art. 309 CPC. In tutti i casi
vale però la condizione che l'appellato non ne subisca un pregiudizio (cfr.
Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 8, 13 e 22 ad. art. 309 CPC;
Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 333 con riferimenti).
In
concreto l'approssimativo atto ricorsuale non ha causato un pregiudizio a
controparte che ha potuto prendere regolarmente posizione, l'atto non è quindi
affetto da nullità e deve essere esaminato nel merito.
2.a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.
82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti
(Flavio Cometta, op. cit. , in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).
b) Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il
credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il
debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep
1989 pag. 331).
c) Ex art. 117 cpv. 1 CPC il processo deve svolgersi in
lingua italiana, ritenuto che per il cpv. 2 “gli atti processuali, i documenti
e le perizie” sono trattati allo stesso modo:
La
normativa di diritto processuale ticinese riprende un principio generale ben
radicato nel diritto ticinese: già l’art. 39 dell’abrogato CPC del 24 giugno
1924 stabiliva che “le allegazioni e conclusioni devono essere scritte in
lingua Italiana”.
Si
tratta, per “radicata giurisprudenza” della II. Camera civile del Tribunale di
appello (cfr. sentenza 15 luglio 1974 in Rep 1975 p. 302-303 nonché sentenza
inedita in re Z. c. F. del 3 febbraio 1965 della CCA), di “un prescritto di
ordine pubblico che nel nostro Cantone non richiede alcuna giustificazione per
cui l’osservanza di questa fondamentale forma non può essere lasciata
all’arbitrio delle parti né all’inerzia del giudice”. Il Tribunale federale ha
dal canto suo stabilito che il riconoscimento delle quattro lingue nazionali e
delle tre lingue ufficiali vale solo nei rapporti con le autorità federali per
cui il diritto processuale cantonale può prescrivere, tra l’altro, l’uso
esclusivo della lingua ufficiale del Cantone per la stesura degli atti
processuali (cfr. DTF 83 III 58, giurisprudenza che ha trovato ulteriore
conferma in DTF 102 Ia 35-38; Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).
d) L’applicazione della norma sotto il vecchio regime
(qui ancora valido, mentre dal 6 giugno 1997 il nuovo art. 21 LALEF disciplina
in termini univoci l’uso della lingua nel processo sommario in tema di
esecuzione e fallimento) ha in sostanza subito attenuazioni nel senso che
documenti in francese e tedesco, se non contestati, venivano ammessi siccome ricevibili
mentre documenti in altre lingue erano considerati come non prodotti.
e) Documenti
prodotti in fotocopia e sostanzialmente non contestati siccome contrari al vero
sono suscettibili di principio, ove ne ricorrano i presupposti ex art. 82 LEF,
di costituire titolo idoneo al rigetto provvisorio dell'opposizione (Cometta,
op. cit. in Rep 1989 p. 338)
f) In
concreto gli elementi essenziali delle fatture e dei bollettini sono redatti in
italiano, le restanti indicazioni sono poi ad ogni modo di immediata
comprensione. L'eccezione relativa alla lingua non può quindi trovare
accoglimento.
In
sede di udienza l'appellante ha sostenuto che "non riconosce la firma come
sua sui bulletin de livraison/Lieferschein", con il gravame __________ ha
indicato di contestare la veridicità dei documenti e di averlo pure fatto
all'udienza negando di aver firmato i bollettini. Ritenuto che gli esemplari
con la firma in originale sono rimasti verosimilmente al firmatario, nelle mani
di __________ vi sono comunque gli esemplari compilati tramite carta carbone le
cui fotocopie sono state prodotte in causa. L'escusso aveva il diritto in
udienza, dopo aver negato di aver sottoscritto i presunti riconoscimenti di
debito, di visionare i documenti originali di cui disponeva controparte. I
bollettini in fotocopia, la cui conformità all'originale è stata contestata,
non possono quindi essere considerati validi titoli di rigetto. Il "contratto
di litraggio" 26 marzo 1991(doc. A), da solo, non vale quale
riconoscimento di debito.
3.a) A
titolo abbondanziale giova comunque rilevare che il riconoscimento di debito
firmato da un rappresentante dell'escusso vincola quest'ultimo solo se vi è
alternativamente procura scritta, ammissione esplicita in documenti oppure
all'udienza. Atti concludenti non sono sufficienti (cfr. Cometta, op. cit. in Rep
1989 pag. 340 e riferimenti citati; Panchaud/ Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo
1980, §5 n. 2 e 16, vedi però n. 1 e 17).
b) In
concreto quasi tutti i bollettini di consegna non sembrano essere stati
sottoscritti dall'escusso. Dagli atti non risulta che il firmatario dei
bollettini (probabilmente __________) potesse rappresentare l'escusso, non vi è
infatti né procura scritta né ammissione in questo senso. Essi non
rappresenterebbero quindi in ogni modo un valido riconoscimento di debito.
- L'appello
17 febbraio 1997 di __________ va di conseguenza accolto .
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 2 OTLEF).
Per i quali
motivi,
richiamato l'art.
82 LEF
pronuncia
I. L’appello
17 febbraio 1997 __________, è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 4 febbraio 1997 del Pretore della Giurisdizione di Mendrisio
Nord è così riformata:
"1. L'istanza
27 settembre 1996 __________ è respinta.
-
La
tassa di giustizia e le spese in fr. 290.--, da anticipare dall'istante,
rimangono a suo carico. __________ verserà a __________ la somma di fr.
1'000.-- a titolo di indennità."
-
La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 450.--, già anticipata
dall’appellante, è posta a carico di __________ che rifonderà a controparte fr.
600.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio Nord
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente
La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster