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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1997.28
Data decisione, Autorità:
20.05.1997, CEF
Incarto n.
14.97.00028
Lugano
20 maggio 1997
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 27 gennaio 1997 presentata da
Contro
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di __________, Sezione 5, con sentenza
18 marzo 1997 ha così deciso:
“1. È pronunciato il
fallimento della ____________ a far tempo da martedì 18 marzo 1997 alle ore
14.00.
2./3./4. omissis”
Sentenza
tempestivamente dedotta in appello il 24 marzo 1997 dalla __________ che ne postula
l’annullamento;
richiamato il decreto
presidenziale 25 marzo/1° aprile 1997 che ha accordato all’appello effetto
sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 27
gennaio 1997 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per fr.
718.50 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza
di contraddittorio del 26 febbraio 1997 l’escussa non è comparsa.
C. L’appellante
adduce di avere saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento,
producendo una lettera datata 17 marzo 1997 nella quale la creditrice dichiara
di avere ricevuto dalla debitrice l’importo di fr. 956.70 e che dopo questo
versamento non ha più alcun credito nei confronti della __________ (doc. B).
Considerato
in diritto: 1. Ex art. 172 n. 3 LEF
il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con
documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese, è stato estinto.
Ex
art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita
all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le
parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati
anteriormente alla decisione di prima istanza.
-
L’appellante
adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver saldato il suo debito
prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio
ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questo documento
costituisce prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di
decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
-
La
tassa di giustizia è a carico dell’appellante, siccome non comparsa avanti al
primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non
si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le
spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171,
172 e 174 LEF
pronuncia: I. L’appello è accolto
Di
conseguenza il giudizio di prima sede viene così riformato:
“1. La
dichiarazione di fallimento 18 marzo 1997 pronunciata dalla Pretore del
Distretto d __________, Sezione 5, inc. FA.97.00090, nei confronti della
__________ o, è annullata.
-
La
tassa di giustizia di prima sede di Fr. 80.--, da anticipare come di rito, è a
carico della __________
-
Le
spese dell’Ufficio dei fallimenti di __________, da anticipare come di rito,
sono a carico della __________.”
II. La
tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall’appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione:
– __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________, Sezione 5.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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