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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1997.55
Data decisione, Autorità: 11.06.1997, CEF
Incarto n. 14.97.00055
Lugano 11 giugno 1997/B/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 17 novembre 1993 da
contro
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’1. luglio/2 settembre 1993 dell’UEF di Locarno;
sulla quale istanza il Pretore di Locarno-Campagna con sentenza 14 gennaio 1994 ha così deciso:
“1. L’opposizione interposta al PE n__________ dell’UEF di Locarno del 1.7./2.9.93 è rigettata in via definitiva.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escussa con atto 23 gennaio 1994, pervenuto alla scrivente Camera il 23 aprile 1997;
richiamato l’art. 313 bis CPC;
ritenuto in fatto e considerando in diritto
che con PE n. __________dell’1. luglio/2 settembre 1993 dell’UEF di Locarno __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 12’449.35 oltre interessi al 6% dal 1. maggio 1992;
che avendo l'escussa interposto opposizione, la procedente con istanza 17 novembre 1993 ne ha chiesto il rigetto definitivo;
che la procedente fonda la sua pretesa su una sua decisione 14 aprile 1992, cresciuta in giudicato, con la quale i contributi AVS/AI/IPG di __________ per il periodo 1.1.1987- 31.12 1987 sono stati fissati in Fr. 12’878.-- oltre a Fr. 257.55 per spese amministrative (doc. B);
che all’udienza di contraddittorio l’escussa non è comparsa;
che con sentenza 14 gennaio 1994 il Pretore di Locarno-Campagna ha accolto l’istanza, argomentando che la decisione 14 aprile 1992 della __________, cresciuta in giudicato (doc. G), giustifica il rigetto definitivo dell’opposizione per la pretesa posta in esecuzione;
che contro questa decisione si è tempestivamente aggravata l’escussa sostenendo che contro il giudice di prima sede e la relativa Pretura di Locarno-Campagna è pendente presso il Tribunale federale un nuovo “ricorso/istanza” di ricusa generale. L’appellante ha pertanto chiesto che la sentenza in oggetto venga annullata e che venga ordinato alla Pretura di Locarno-Campagna di non emettere sentenze nei suoi confronti fino alla decisione del Tribunale federale. Per questo motivo __________ ha ritenuto di non dovere comparire all’udienza di contraddittorio e di non dovere presentare la relativa documentazione;
che, tuttavia, dagli atti dell'incarto non risulta che l'appellante abbia chiesto la ricusazione del Pretore di Locarno-Campagna nella forma e nei modi stabiliti dall'art. 29 cpv. 2 CPC una volta preso atto dell'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione presentato dalla creditrice e della relativa citazione all'udienza del 13 gennaio 1994;
che pertanto la pretesa ricusazione del Pretore sulla base di riferimento estraneo alla presente procedura non giova al buon esito del ricorso;
che, d'altro canto, va comunque rilevato che le allegazioni dell'appellante si riferiscono ad una ricusa generale, non prevista dal Codice di procedura civile, mentre nessun motivo di ricusa viene fatto valere in merito al caso di specie;
che la sentenza pretorile va quindi confermata, la decisione 14 aprile 1992 __________ (doc. B) costituendo valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF;
che ex art. 313 bis CPC può essere deciso con breve motivazione senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora l’appello si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
pronuncia
L’appello 23 gennaio 1994 __________è respinto.
La tassa di giustizia di Fr. 225.-- è a carico di __________
Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Locarno- Campagna
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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