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Numero d'incarto:
14.1997.58
Data decisione, Autorità:
10.08.1999, CEF
Incarto n.
14.97.00058
Lugano
10 agosto 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 14 marzo 1997
da
(patr. dall’avv.
contro
(patr. dall’avv.
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 5 febbraio 1997 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza la Pretore di Lugano, Sezione 5, con sentenza 28 aprile 1997 ha così
deciso:
“1. L’istanza
è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto
esecutivo è respinta in via provvisoria.
- La
tassa di giustizia in fr. 300.–, da anticipare dalla parte istante, è posta a
carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr.
750.– a titolo di indennità.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dalla __________ che con atto 30 aprile 1997
ha chiesto la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con
osservazioni 4 giugno 1997 la parte appellata si è opposta al gravame,
protestate spese e ripetibili;
con
decisione 1. luglio 1997 la Pretore di Lugano, Sezione 5, ha decretato il
fallimento della __________
il 4
febbraio 1999 l’Ufficio fallimenti di Lugano ha comunicato che il fallimento
della __________ è in fase di liquidazione e che la __________ ha insinuato un
credito di fr. 160’000.–;
rilevato
che ex art. 206 cpv. 1 LEF tutte le esecuzioni in corso contro il fallito
cessano di diritto e non si possono promuovere durante la procedura di fallimento
nuove esecuzioni per crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento (Heiner Wohlfart, in Kommentar zum SchkG,
vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 11 ad art. 206 LEF);
considerato
come in seguito alla chiusura del fallimento, la ragione sociale __________ è
stata radiata d’ufficio dal Registro di commercio (FUSC 6 agosto1999 p. 5349);
considerato
come la presente procedura sia così divenuta priva d’oggetto, per cui va
stralciata dai ruoli;
ritenuto
che per le peculiarità del caso si prescinde dal prelevare ulteriori spese e
non si assegnano indennità;
pronuncia: 1. L’appello
30 aprile 1997 di __________, è stralciato dai ruoli nel senso dei considerandi.
-
Non
si prelevano ulteriori spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione:
–
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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