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Numero d'incarto:
14.1997.75
Data decisione, Autorità:
09.04.1998, CEF
Incarto n.
14.97.00075
Lugano
9 aprile 1998/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 27 marzo 1997
da
contro
__________)
patr.
dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 23/24 febbraio 1994 dell’UE
di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, con sentenza 16 maggio 1997 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione
interposta al precetto esecutivo in esame è respinta in via definitiva per Fr.
390’615.655 oltre interessi al 4.75% dal 20.12.1993 e Fr. 1’620’418.35 oltre
interessi al 7.5625% dal 27.7.1991.
- La tassa di giustizia in Fr. 1’000.--, da
anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta con
l’obbligo di rifondere a controparte Fr. 7’000.-- a titolo di indennità.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 27 maggio 1997 ha
postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con
osservazioni 24 giugno 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, con
protesta di spese e ripetibili;
rilevato
che con ordinanza presidenziale 28 maggio 1997 l’istanza per effetto sospensivo
è stata dichiarata irricevibile;
ritenuto
in fatto:
A. Con
PE n. __________del 23/24 febbraio 1994 dell’UE di Lugano la __________. (in
seguito: __________) ha escusso __________ (in seguito: ) per
l’incasso di Fr. 2’228’932.80, indicando quale titolo di credito: “provvigioni
dovute sugli incassi della debitrice, relativi ai contratti “ ”, -
capitale pari a US$ 1’547’870.-- al cambio di 1 US$ = Fr. 1.44. Al capitale
viene applicato l’interesse sulla base LIBOR, 3 mesi + 1.5% dal 27.7.1991.”
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto
definitivo alla Pretore.
B. La
procedente fonda la sua pretesa su un lodo arbitrale 14 marzo 1997 (doc. G),
emesso da un Tribunale arbitrale con sede a Ginevra, con cui la __________ è
stata condannata a pagare alla __________ l’importo di Fr. 390’615.655 (= US$
269’390.10 al cambio del 25.3.1997 di fr. 1.45) oltre interessi al 4.75% dal
20.12.1993 e Fr. 1’620’418.35(= US$ 1’117’529.90 al cambio del 25.3.1997 oltre
interesse al 7.5625% dal 27.7.1991.
C. All’udienza
di contraddittorio l’escussa ha sostenuto l’inesecutività del lodo arbitrale
essendo lo stesso stato impugnato con ricorso di diritto pubblico al Tribunale
federale e dovendo quest’ultimo decidere in merito alla domanda di concessione
dell’effetto sospensivo. Inoltre il lodo non sarebbe esecutivo in quanto non è
ancora stata eseguita la procedura di exequatur prevista dalla Convenzione di
New York del 10 giugno 1958 agli art. 192-194 LDIP.
D. Con
sentenza 16 maggio 1997 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha
accolto l’istanza argomentando che il lodo arbitrale emesso il 14 marzo 1997
nel Canton Ginevra, conformemente alle leggi vigenti in detto Cantone non
soggiace alla Convenzione di New York e non necessita di procedura di
riconoscimento e di dichiarazione di esecutività ad opera del giudice
cantonale. In prima sede il lodo arbitrale è stato ritenuto valido titolo di
rigetto definitivo dell’opposizione, trattandosi di un lodo definitivo ed
esecutivo davanti ai tribunali di Ginevra, essendo stato regolarmente
notificato per lettera raccomandata alle parti il 20 marzo 1997 e l’effetto
sospensivo richiesto da __________ con ricorso di diritto pubblico al Tribunale
federale il 5 maggio 1997 non essendo ancora stato deciso. Inoltre risulta
adempiuta la condizione dell’indipendenza del tribunale arbitrale, gli arbitri
essendo stati designati da ognuna delle parti in conformità all’art. 179 LDIP.
Il Pretore ha respinto la domanda di sospensione della procedura ex art. 107
CPC, in attesa della decisione del Tribunale federale in merito all’effetto
sospensivo, non essendo tale norma applicabile nella procedura di rigetto
definitivo dell’opposizione, visti i brevi tempi previsti dall’art. 84 LEF.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la __________
riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Con
osservazioni 24 giugno 1997 la parte appellata si è opposta al gravame con
argomentazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.
Considerato
in diritto:
a) Ex
art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre
nuovi fatti, prove ed eccezioni.
b) La
decisione del Tribunale federale 27 giugno 1997 concernente la non concessione
dell’effetto sospensivo al ricorso di diritto pubblico presentato
dall’appellante contro il lodo arbitrale 14 marzo 1997, prodotta dalla
__________ il 3 luglio 1997, così come la decisione 12 settembre 1997 del
Tribunale federale, con cui è stato respinto il ricorso di diritto pubblico,
prodotta sempre dalla __________ 22 settembre 1997, vanno estromesse
dall’incarto, in sede di appello essendo esclusa ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC
la facoltà di produrre nuovi documenti.
a) Un
lodo arbitrale svizzero costituisce titolo di rigetto definitivo
dell’opposizione ex art. 80 cpv. 1 LEF. Se si tratta di una vertenza
internazionale (art. 176 LDIP), per l’attestazione di esecutività è applicabile
l’art. 193 LDIP (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
Berna 1997, § 19 n. 38 p. 123).
b) Ex
art. 194 LDIP il riconoscimento e l’esecuzione di lodi stranieri sono regolati
dalla Convenzione di New York del 10 giugno 1958 concernente il riconoscimento
e l’esecuzione delle sentenze arbitrali estere.
Quale
lodo arbitrale estero nel senso dell’art. 194 LDIP vale ogni lodo arbitrale
emanato da un tribunale arbitrale con sede all’estero, indipendentemente dalla
nazionalità delle parti e dal diritto applicabile (Patocchi/Jermini in
Commentario basilese, n. 12 ad art. 194 LDIP).
Ex
art. 192 cpv. 2 LDIP se le parti hanno escluso completamente l’impugnabilità di
una decisione e questa deve essere eseguita in Svizzera, si applica per
analogia la Convenzione di New York
In
casu, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, non sono dati i
presupposti per l’applicazione della Convenzione di New York. Infatti la sede
del tribunale arbitrale non era all’estero, bensì in Svizzera, a Ginevra.
Inoltre non risulta che le parti abbiano escluso la facoltà d’impugnare il lodo
arbitrale che, come rilevato dall’appellante, il 5 maggio 1997 è stato
impugnato con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale.
c) Ex
art. 190 cpv. 1 LDIP notificato che sia, il lodo è definitivo.
Con
la notifica subentra la crescita in giudicato e l’esecutività del lodo. Contro
il lodo arbitrale emesso e pertanto definitivo, vi sono le possibilità
d’impugnazione previste all’art. 190 cpv. 2 LDIP, riservata, come si è visto al
precedente considerando, una valida rinuncia ex art. 192 LDIP che impone una
verifica allo stadio dell’exequatur per le sentenze che devono essere eseguite
in Svizzera .Se la decisione non è stata impugnata, diventa definitiva con la
decorrenza del termine d’impugnazione. Se invece il lodo viene impugnato
tempestivamente, ciò non limita di per sé la sua esecutività. Infatti un
eventuale ricorso contro un lodo arbitrale non ha effetto sospensivo. Ne
risulta che il lodo è esecutivo senza che sia necessario attendere la
decorrenza del termine di ricorso e che lo stesso vale anche se è stato
presentato ricorso. Pertanto può essere chiesta l’esecuzione immediata del lodo
in Svizzera, ad esclusione del caso in cui l’autorità di ricorso ha concesso
espressamente effetto sospensivo (Berti/Schnyder in Commentario basilese, n. 8
ad art. 190 LDIP; Lalive/Poudret/Reymond, Le droit de l’arbitrage, n. 2 ad art.
190 LDIP; Bernard Dutoit, Commentaire de la loi Fédérale du 18 décembre 1987 n.
1 ad art. 190 LDIP).
d) In
casu la __________ ha chiesto con istanza 27 marzo 1997 il rigetto
dell’opposizione fondando la sua pretesa su un lodo arbitrale emesso il 14
marzo 1997. All’udienza di contraddittorio 6 maggio 1997 __________ ha rilevato
che il lodo arbitrale era stato impugnato con ricorso di diritto pubblico 5
maggio 1997 al Tribunale federale e che era stato chiesto l’effetto sospensivo.
In sede pretorile non è tuttavia stata prodotta alcuna decisione del Tribunale
federale in merito alla sua concessione. La prima giudice ha pertanto
correttamente ritenuto ex art. 190 cpv. 1 LDIP il lodo arbitrale definitivo ed
esecutivo con l’avvenuta, incontestata, notifica alle parti.
e) Come
già rilevato al considerando 2.b), al lodo arbitrale in esame non è applicabile
la Convenzione di New York, per cui non occorreva eseguire la procedura di
riconoscimento e di esecuzione secondo le formalità previste dalla predetta
convenzione.
f) Ex
art.193 cpv. 1 LDIP ogni parte può, a sue spese, depositare un esemplare del
lodo presso il tribunale svizzero del luogo di sede del tribunale arbitrale.
Le
parti hanno la facoltà, ma non l’obbligo di depositare la sentenza.
Contrariamente all’art. 35 CIA il tribunale arbitrale non è tenuto a depositare
la sentenza presso l’autorità giudiziaria della sede del tribunale arbitrale.
Tale deposito non ha alcuna incidenza sulla validità o sulla forza esecutiva
della decisione.
Secondo
il cpv. 2 dell’art. 193 LDIP ad istanza di una parte, il tribunale attesta
l’esecutività. Questa attestazione, che ha solo portata declaratoria, non
conferisce alcun carattere esecutivo alla decisione, ma attesta unicamente che
secondo il diritto svizzero la sentenza è esecutiva.
Ex
art. 193 cpv. 3 LDIP ad istanza di una parte, il tribunale arbitrale attesta
che il lodo è stato pronunciato secondo le disposizioni della LDIP; siffatta
attestazione equivale a deposito giudiziale. Questa attestazione non incide sul
carattere esecutivo della decisione. Essa si riferisce solamente alla sua
conformità con la LDIP (Berti in Commentario basilese, n. 7 e 19 ad art. 193; Bernard
Dutoit, op. cit., n. 1-3 ad art. 193 LDIP; Lalive/Poudret/Reymond, op. cit. n.
2 ad art. 193 LDIP).
In
casu nessuna delle parti ha proceduto al deposito del lodo arbitrale e nemmeno
ne ha chiesto l’attestazione d’esecutività. Ex art. 190 LDIP il lodo arbitrale
doc. G è tuttavia divenuto definitivo e quindi esecutivo già con la sua
emanazione, per cui costituisce valido titolo di rigetto definitivo
dell’opposizione ex art. 80 LEF.
La
sentenza pretorile va pertanto confermata.
- L’appello
27 maggio 1997 della __________. va quindi respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80 LEF e 190 cpv. 1
LDIP
pronuncia
-
L’appello
27 maggio 1997 __________ __________ __________ è respinto.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 1’500.--, già anticipata dall’appellante, è a carico
della __________., la quale rifonderà alla ____________________. Fr. 5’000.-- a
titolo di indennità.
-
Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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