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Numero d'incarto:
14.1997.77
Data decisione, Autorità:
18.09.1998, CEF
Incarto n.
14.97.00077
Lugano
18 settembre 1998 /FA/fp/fc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente
Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 26 febbraio
1997 da
__________ (rappr.
dal tutore dott. __________ patr. dallo studio legale avv. __________
contro
__________ patr.
dallo studio legale __________
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 10/13 febbraio 1997 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza il Segretario Assessore della Pretura di Lugano con sentenza 22
maggio 1997 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione
interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva per
fr. 368'086.70 oltre interessi al 5% dal 31.12.1996 su fr. 340'199.60.
- La tassa di giustizia in fr. 350.--, da anticipare
dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l'obbligo di
rifondere alla controparte fr. 1'800.-- a titolo di indennità.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 30 maggio 1997 ha
postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con
osservazioni 30 giugno 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, con
protesta di spese e ripetibili;
rilevato
che con decreto presidenziale 2/3 giugno 1997 l’istanza per effetto sospensivo
è stata dichiarata irricevibile;
ritenuto
in fatto:
A. Con
PE n. __________del 10/13 febbraio 1997 dell'UE di Lugano __________ ha escusso
__________ per l'incasso di fr. 352'666.25 oltre interessi al 5% dal 31
dicembre 1996 e fr. 27'887.10, indicando quale titolo di credito "1)
sentenza di divorzio del 12 ottobre 1967 Inc. n. 11'088 della Pretura della Giuridizione
di Lugano-Città 2) interessi scaduti". L'escusso ha interposto tempestiva
opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. La
procedente fonda la sua pretesa sulla citata sentenza di divorzio (doc. D). La
stessa prevede l'obbligo per l'escusso di versare all'escutente alimenti per
fr. 4'000.-- mensili, indicizzati nel momento in cui l'indice base (fine aprile
1967) fosse aumentato di 10 punti. La differenza tra il totale degli alimenti
indicizzati dovuti (fr. 679'349.60) e quelli effettivamente versati (fr.
339'150.--) nel periodo gennaio 1992 - dicembre 1996 ammonterebbe a fr.
340'199.60 più interessi al 5% dal 31 dicembre 1996 oltre a fr. 27'887.10 di
interessi scaduti. __________ ha quindi postulato il rigetto dell'opposizione
limitatamente a questa somma.
C. All'udienza
di contraddittorio __________ ha contestato l'esistenza di un valido titolo di
rigetto, ritenuto che la sentenza sarebbe stata prodotta in fotocopia e priva
dell'attestazione di crescita in giudicato. Ad ogni modo il debito sarebbe
completamente estinto visto che le parti si sarebbero accordate circa una
diminuzione dell'importo mensile, prima a fr. 7'000.-- e poi a fr. 5'950.--.
Ciò sarebbe comprovato dalle dichiarazioni dei signori __________ i e
__________ Persino il tutore dell'escutente, __________, avrebbe ammesso in una
lettera (cfr. doc. 4) e nei vari rendiconti alla delegazione tutoria di Lugano
che non esistevano crediti nei confronti di __________ (cfr. doc. 5-9).
Giuridicamente è del tutto legittimo per due ex-coniugi modificare i rapporti
patrimoniali, senza dover rispettare alcuna forma. La lettera e i resoconti del
tutore rappresenterebbero un cosiddetto riconoscimento di debito negativo.
L'escutente,
vista l'eccezione di controparte, ha ottenuto dalla Pretura l'immediata apposizione
del timbro di crescita in giudicato. Ha pure contestato l'esistenza di un
accordo circa la diminuzione degli alimenti.
D. Con
sentenza 22 maggio 1997 il Segretario assessore della Pretura di Lugano ha
accolto l'istanza argomentando che la documentazione prodotta dall'escusso non
è sufficiente per provare (strikter Beweis) l'avvenuta estinzione a
seguito di accordo tra le parti.
E. Contro
la sentenza del Segretario assessore si è tempestivamente aggravato __________
riconfermandosi, in sostanza, nelle argomentazioni di prima sede. L'esigenza di
uno strikter Beweis sarebbe data unicamente in caso di estinzione per
compensazione. Nel caso concreto basterebbe una prova documentale semplice ex art.
81 LEF.
F. Con
osservazioni 30 giugno 1997 __________ ha ribadito la propria posizione. Le
dichiarazioni di __________ e __________ indicano solamente quanto veniva
effettivamente versato all'escutente, nulla però possono apportare in merito a
presunti accordi intercorsi tra le parti. Quanto sostenuto da __________ non
corrisponderebbe al vero, la citata diminuzione concerneva unicamente gli
stipendi e non gli alimenti oggetto di questa vertenza. Da ultimo la richiesta
prova documentale non sarebbe data.
Considerato
in diritto
-
Ex
art. 80 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il
creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Sono
parificate alle sentenze esecutive le transazioni e i riconoscimenti di debito
giudiziali, le decisioni di autorità amministrative federali, come pure, entro
il territorio cantonale, le decisioni di autorità amministrative cantonali
riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico, quali le imposte, in
quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive.
-
Nel
caso specifico la sentenza 12 ottobre 1967 (doc. D), prodotta in fotocopia,
costituisce un chiaro titolo di rigetto definitivo. Essa è munita di timbro di
crescita in giudicato che attesta, oltre all'esecutività del pronunciato, la
conformità della copia all'originale. La somma richiesta, nemmeno contestata,
risulta conforme a quanto stabilito nella sentenza.
-
"Se
il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un'autorità della
Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l'esecuzione, l'opposizione è
rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo
la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato
prorogato ovvero dimostri che è prescritto" (art. cpv. 1 LEF).
Tra
i motivi di estinzione rientra pure la rinuncia del creditore (cfr. Jäger/Walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, I vol., Zurigo 1997, n.6 ad art.
81 LEF).
-
Una
modifica, concordata tra le parti, degli effetti accessori del divorzio è unanimemente
ammessa senza l'omologazione da parte del giudice. Ciò a condizione che la
modifica concerna unicamente i rapporti patrimoniali tra i coniugi. Se
l'accordo si riferisce ad una diminuzione degli alimenti, la pretesa alimentare
stabilita in sentenza si ritiene estinta per quell'importo (cfr. DTF 107 II 12;
SJZ 1975 p. 165).
-
Le
dichiarazioni scritte di testimoni non sono documenti ai sensi dell'art. 81
cpv. 1 LEF, esse sostituiscono in pratica delle audizioni testimoniali, non
ammesse in procedura sommaria (cfr. art. 20 cpv. 3 LALEF), e non sono atte a
provare i fatti ivi enunciati (cfr. BlSchK 1991 p.36). La ratio della norma è
quella di pretendere una prova chiara e inconfutabile, non soggetta a
interpretazioni (cfr. tra gli altri DTF 115 III 110, cons. 4), che non è data
da siffatte dichiarazioni.
In
concreto non possono quindi essere considerate le dichiarazioni di cui ai doc.
1, 2 e 3 in merito all'asserita rinuncia di una quota degli alimenti da parte
della beneficiaria o del suo rappresentante.
- Nella
lettera 6 settembre 1995 all'escusso __________ i, tutore dell'escutente, fa
riferimento agli "alimenti che tu non stai pagando alla mamma da
gennaio". __________ vorrebbe derivare da questa formulazione l'ammissione
che prima del gennaio 1995 non vi erano alimenti arretrati vista la rinuncia ad
una parte di essi. Ciò sarebbe pure rilevabile dai rendiconti per gli anni dal
1990 al 1994 del tutore, approvati dalla Delegazione tutoria di Lugano (doc. 5,
6, 7 ,8 e 9). Il tutore __________, nella finca riservata ai crediti della
tutelata, non ha mai indicato alcun importo, lasciando intendere, a mente
dell'escusso, l'inesistenza di scoperti relativi ad alimenti.
Ora,
nelle tavole processuali non è documentata in modo diretto l'esistenza di un accordo
circa la pretesa riduzione degli alimenti. Vi sono per la verità degli indizi
che possono far presumere tale eventualità. Non risulta però mai che
l'escutente o il suo tutore abbiano rinunciato esplicitamente a una parte del
contributo dovuto. Le contraddizioni innegabili nel comportamento del tutore
potrebbero essere ricondotte a una sua negligenza nell'allestimento dei
rapporti, rilevanti nell'ambito del diritto sulla tutela ma non determinanti
circa le pretese patrimoniali del pupillo nei confronti di terzi. Il grado di
prova preteso dall'art. 81 cpv. 1 LEF non può quindi essere considerato
raggiunto.
- L’appello
30 maggio 1997 di __________, va di conseguenza respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 2 OTLEF).
Per i quali
motivi,
richiamato l'art.
81 LEF,
pronuncia
-
L’appello
30 maggio 1997 __________ s, è respinto.
-
La
tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 525.--, già anticipata
dall’appellante, è posta a carico di __________ che rifonderà a __________, Fr.
1'500.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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