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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1997.78
Data decisione, Autorità: 19.08.1997, CEF
Incarto n. 14.97.00078
Lugano 19 agosto 1997/B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 11 aprile 1997 da
contro
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizone interposta al PE n. __________ del 29/30 gennaio 1997 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 23 maggio 1997 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva.
Decisione tempestivamente dedotta in appello dall’escusso con atto 31 maggio 1997;
richiamato l’art. 313 bis CPC;
ritenuto in fatto e considerando in diritto
che con PE n. __________del 29/30 gennaio 1997 dell’UE di Lugano la Fondazione Istituto Collettore LPP ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 12’389.35 e Fr. 150.--, indicando quale titolo di credito: “1) Conteggio previdenza professionale obbligatoria LPP, relativo alla sentenza del tribunale cantonale delle assicurazioni del 29 marzo 1995, cresciuta in giudicato e riconoscimento di debito del 27.04.1995- 2) Spese, art. 103, 106 CO”;
che interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto al Pretore;
che la procedente fonda la sua pretesa su una sentenza 29 marzo 1995 del Tribunale cantonale delle assicurazioni, con la quale l’escusso è stato condannato a versarle Fr. 12’492.-- oltre interessi del 5% su Fr. 164.35 dal 1. febbraio 1990, del 6.5% su Fr. 6’449.-- dal 1. febbraio 1991 e del 6.5% dal 1. febbraio 1992 su Fr. 12’492.-- (doc. C).
La creditrice ha poi prodotto uno scritto 27 aprile 1995 del debitore in merito alla liquidazione degli importi dovuti (doc. D) ed un estratto conto (doc. E);
che con scritto 12 maggio 1997 __________ ha chiesto alla Pretura il rinvio dell’udienza di contraddittorio, fissata per il 23 maggio 1997, sostenendo che in seguito ad un grave infortunio avrebbe dovuto entrare alla __________ a __________ il 21 aprile 1997. Con scritto 15 aprile 1997 aveva rinviato l’entrata in clinica di qualche settimana. Da comunicazioni telefoniche ricevute egli avrebbe dovuto recarsi a __________ per la cura nel corso della settimana durante la quale era fissata l’udienza di contraddittorio;
che con ordinanza 15 maggio 1997 la Pretore non ha ammesso la richiesta di rinvio, ritenendola ingiustificata, non avendo __________ provveduto a suffragare i motivi del suo impedimento, essendo inoltre un rinvio incompatibile con le esigenze organizzative e la richiesta tardiva, atteso che la citazione per l’udienza era stata staccata il 15 aprile 1997;
che con lettera 16 maggio 1997 l’appellante ha trasmesso uno scritto della __________, da cui risulta che la data della sua entrata in clinica era stata fissata per il 26 maggio 1997;
che con scritto 22 maggio 1997 l’escusso ha presentato le sue osservazioni all’istanza di rigetto, non comparendo tuttavia all’udienza di contraddittorio;
che con sentenza 23 maggio 1997 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza, ritenendo la documentazione prodotta valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF;
che contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso sostenendo di non avere avuto la possibilità di produrre documenti. Infatti l’opposizione all’esecuzione è stata interposta per gli importi di cui alla lettera raccomandata 22 maggio
che ex art. 136 CPC la parte o il suo patrocinatore può chiedere il rinvio dell’udienza se impedita per motivi gravi, in particolare per malattia, per infortunio, per servizio militare, per impegni parlamentari o per comparsa avanti ad altro tribunale;
che l’istanza di rinvio presentata dall’escusso è stata correttamente respinta dal primo giudice per carenza di prove, non valendo infatti quale prova la semplice comunicazione di parte di doversi recare in clinica in seguito a comunicazioni telefoniche, per le quali non è stato dapprima fornito alcun riscontro oggettivo e che dalla lettera __________ trasmessa in seguito da __________ emerge che la data della sua entrata in clinica era stata fissata per il 26 maggio 1997, ossia dopo l’udienza di contraddittorio;
che con lettera raccomandata 22 maggio 1997 l’escusso ha presentato le sue osservazioni scritte all’istanza di rigetto dell’opposizione;
che la documentazione presentata fuori udienza non è tuttavia ammessa per ragioni formali, atteso che siffatto modo di procedere viola palesemente il dettato dell’art. 387 CPC, il cui cpv. 2 stabilisce che le parti all’udienza possono esporre le loro domande, le eccezioni d’ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all’istanza scritta e che il principio dell’oralità, dedotto dalla suddetta normativa di diritto procedurale cantonale, assume carattere cogente in virtù dell’art. 101 CPC, il quale vieta alle parti e al giudice di adottare un modo di procedura diverso da quello stabilito dalla legge (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 331 con riferimenti);
che ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni, per cui le allegazioni sollevate dall’escusso la prima volta in sede di appello vanno respinte, essendo proceduralmente irrite;
che come correttamente ritenuto in prima sede la sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni (doc. C) costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF, per cui la sentenza pretorile va confermata;
che ex art. 313 bis CPC può essere deciso con breve motivazione senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora l’appello si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 48, 49 e 61 cpv. 1 OTLEF)
pronuncia
L’appello 31 maggio 1997 di __________è respinto.
La tassa di giustizia di Fr. 270.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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