AIUTO
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Numero d'incarto:
14.1997.8
Data decisione, Autorità:
30.10.1997, CEF
Incarto n.
14.97.00008
Lugano
30 ottobre 1997
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 20 novembre
1996 da
patr.
dall'avv. __________
contro
patr.
dall'avv. __________
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 4 novembre 1996 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 27
gennaio 1997 ha così deciso:
“1. L’istanza è
respinta.
- La tassa di giustizia in Fr. 150.--, da
anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico, con l’obbligo di
rifondere alla controparte Fr. 600.-- a titolo di indennità.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dal
procedente che con atto 5 febbraio 1996 ha postulato l’accoglimento
dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con
osservazioni 27 febbraio 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, con
protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in
fatto:
A. Con
PE n. __________ del 28 ottobre/4 novembre 1996 dell’UE di Lugano __________ ha
escusso __________ a per l’incasso di Fr. 150’000.-- oltre interessi al 6% dal
15 agosto 1996, indicando quale titolo di credito: “saldo IV acconto del
7.7.95, dichiarazione del 19.2.96, 3 vaglia cambiari del 15.2.96 da Fr.
50’000.--”
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. Il
procedente fonda la sua pretesa su tre vaglia cambiari per un importo di Fr.
50’000.-- ciascuno emessi il 15 febbraio 1996 da __________ all’ordine dello
Studio __________ con scadenza al 15 aprile risp. 1. maggio risp. 15 maggio
1996, prorogati al 15 agosto 1996 (doc. C, D e E) e avallati da __________. Il
creditore ha inoltre prodotto una dichiarazione sottoscritta da __________ il
19 febbraio 1996 (doc. B) del seguente tenore:
“Io sottoscritta __________
dichiaro
di aver consegnato in data odierna all’arch. __________ i miei gioeielli, e
meglio come alla lista allegata, quale pegno e garanzia per il pagamento della
somma di Fr. 213’000.-- (duecentotredicimila), garantito da cambiale scaduta il
15 c.m., somma di cui sono solidalmente debitrice con mio marito __________.
Autorizzo
l’arch. __________ a disporre come meglio crede, ivi compresa la vendita a
qualsiasi prezzo, da subito.
Mi
dichiaro inoltre debitrice nei confronti del medesimo arch. __________ della
somma di Fr. 250’000.-- (duecentocinquantamila), composta dai Fr. 213’000.--
garantiti da cambiale e dalla differenza di Fr. 37’000.-- (trentasettemila) a
copertura delle spese causate al suddetto arch. __________, tramite ritardo nel
pagamento.
Sottoscrivo
parallelamente cinque cambiali per l’importo di Fr. 50’000.-- ciascuna, con
scadenza scalare al 15 marzo, 1. aprile, 15 aprile, 1. maggio e 15 maggio,
ritenuto che in caso di mancato pagamento alla prima scadenza del 15 marzo,
l’intero importo sarà esigibile.”
C. All’udienza
di contraddittorio l’escusso ha sostenuto che gli effetti cambiari in oggetto
costituiscono garanzie fornite per una fattura di complessivi Fr 213’000.--
emessa dal procedente. Mediante convenzione 1. aprile 1996 (doc. 2) questo
credito è stato ripreso dalla __________ (in seguito: __________). Dell’importo
iniziale di Fr. 213’000.-- sono già stati pagati Fr. 100’000.--. Dopo questo
pagamento i debitori si sono tuttavia resi conto che le richieste del
procedente erano infondate e non hanno più effettuato altri versamenti.
__________ ha dichiarato che, se del caso, sulla base della citata convenzione,
il credito in oggetto, che presenta oggi un residuo di Fr. 113’000.-- spetta
alla __________, quale cessionaria.
D. Con
sentenza 27 gennaio 1997 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha
respinto l’istanza argomentando che in linea di principio i tre vaglia cambiari
doc. C, D ed E insieme con la dichiarazione di __________ sottoscritta il 19
febbraio 1996 (doc. B), costituiscono riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.
In prima sede è stata tuttavia ritenuta verosimile l’eccezione di inesistenza
del debito sollevata dall’escusso, essendo il debito stato ceduto da __________
alla __________, la quale è surrogata nei diritti di __________ nei confronti
del precettato. Infatti dalla convenzione 1. aprile 1996, sottoscritta dalla
__________ e dai coniugi __________, risulta che la citata banca ha scontato in
favore dello Studio __________ una cambiale di nominali Fr. 213’000.-- emessa
da __________ e __________ in favore dello Studio __________. La banca è
pertanto subentrata nei diritti di __________ nei confronti dell’escussa. Il
cedente __________ risulta di conseguenza essere stato tacitato del proprio
credito e non può più quindi farlo valere.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato il procedente con
argomentazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.
F. Con
le sue osservazioni la parte appellata si è opposta al gravame riconfermandosi
in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
Considerato
in diritto:
a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex
art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr.
Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
Nel
caso di un’esecuzione ordinaria per titolo cambiario l’esame della sua
esecutività si estende all’accertamento della validità del titolo sotto il
profilo del diritto cambiario (Rep 1979 p. 400-401 e 1949 p. 312; Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, §59 p. 141).
b) In
linea di principio i vaglia cambiari doc. C, D e E, che adempiono i requisiti i
cui all’art. 1096 CO, così come la dichiarazione 19 febbraio 1996 sottoscritta
da __________ (doc. B), costituiscono validi riconoscimenti di debito ex art.
82 LEF.
a) Per
l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe
l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del
Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep
1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61); BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p.
228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée
provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) Dapprima
va rilevato che le disposizioni in seguito citate sono applicabili per il
rinvio dell’art. 1098 CO anche ai vaglia cambiari.
Giusta
l’art. 1001 cpv. 1 CO il vaglia cambiario è trasferibile mediante girata. La
girata trasferisce tutti i diritti inerenti al vaglia cambiario.
Secondo
l’art. 1003 cpv. 2 CO la girata è valida ancorché il beneficiario non sia
indicato o il girante abbia apposto soltanto la firma (girata in bianco). In
questo caso la girata per essere valida deve essere scritta a tergo del titolo
cambiario o sull’allungamento. Infatti la trasmissione di un titolo cambiario
può avvenire non solo tramite una girata completa, bensì già la firma del
girante a tergo del titolo è sufficiente per un valido trasferimento. Questa
forma aumenta la capacità di trasferimento (cfr. A.Meier-Hayoz/H.C.von der Crone,
Wertpapierrecht, Berna 1985, § 11 n. 23 p. 175)
Ex
art. 1004 CO se la girata è in bianco, il portatore può
-
riempirla
con il proprio nome o con quello di altra persona;
-
girare
il vaglia cambiario di nuovo in bianco o a persona determinata;
-
trasmettere
il vaglia cambiario a un terzo, senza riempire la girata in bianco e senza
girarla.
Secondo
l’art. 1004 CO la girata trasferisce tutti i diritti inerenti il vaglia
cambiario.
Ex
art. 1006 cpv. 1 CO il detentore del vaglia cambiario è considerato portatore
legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate. Chi si
legittima in tal modo, vale fino a prova contraria, anche come legittimato
materialmente, come proprietario del titolo cambiario e pertanto come creditore
del credito cambiario (A.Meier-Hayoz/H.C. von der Crone, op. cit., § 11 n. 53
p. 181).
c) Secondo
l’art. 1022 cpv. 1 CO, l’avallante è obbligato nello stesso modo di colui per
il quale l’avallo è stato dato. L’emittente di un vaglia cambiario, siccome
promette il proprio pagamento, è debitore principale e non potenziale debitore
in seguito a regresso. Ciò significa che l’emittente di un vaglia cambiario
garantisce il pagamento come l’accettante della cambiale (art. 1099 cpv. 1 CO).
Per mantenere il diritto cambiario contro l’emittente non occorre pertanto né
la presentazione tempestiva, né il protesto, per cui se l’avallante si obbliga
per l’emittente, egli diventa debitore principale e garante, senza che vi sia
la necessità di levare protesto (A. Meier-Hayoz/H.C. von der Crone, op. cit., §
16 n. 8 p. 221 e § 14 n. 13 p. 211 e rif. ivi).
Ex
art. 1044 cpv. 1, 2 e 4 CO l’avallante del vaglia cambiario risponde in solido
verso il portatore. Il portatore ha diritto di agire contro queste persone
individualmente o congiuntamente e non è tenuto ad osservare l’ordine nel quale
si sono obbligate. L’azione promossa contro uno degli obbligati non impedisce
di agire contro gli altri, a che se posteriori a colui contro il quale si sia
prima proceduto.
d) L’escusso
ha contestato la legittimazione attiva dell’appellante, sostenendo che
creditrice è la __________. L’appellato ha prodotto una convenzione stipulata
dai coniugi __________ con la citata banca il 1. aprile 1996 (doc. 2), in
merito allo sconto di un vaglia cambiario emesso dai coniugi __________
all’ordine dello Studio d’architettura __________ per l’importo di Fr.
213’000.--, nella cui premessa viene menzionata la surrogazione della __________
nei diritti dello Studio d’architettura __________ nei confronti dei coniugi
__________. Dalla convenzione risulta che il vaglia cambiario è scaduto e che
per il rimborso dell’importo di Fr. 213’000.-- e delle spese, __________ ha
sottoscritto a favore dello Studio __________ cinque vaglia cambiari per
l’importo di Fr. 50’000.-- ciascuno, i quali sono stati avallati da __________.
Questa convenzione, stipulata esclusivamente tra la __________ e ed i coniugi
__________, non esplica tuttavia alcun effetto sulla posizione creditoria del
procedente. Dagli atti non risulta d’altro canto indizio alcuno in merito alla tacitazione
dell’arch. __________ e alla surrogazione della __________ nei suoi diritti.
Non basta infatti asserirlo unilateralmente come affermato apoditticamente, ma
non provato, alla premessa a) a pag. 1 della Convenzione doc. 2. Determinante è
infatti che, indipendentemente da possibili girate in bianco, i titoli cambiari
in esame sono stati presentati dall’arch. __________ che, ex art. 1006 cpv. 1
CO, quale loro detentore è considerato portatore legittimo, legittimato
materialmente, proprietario dei titoli cambiari e creditore dei crediti
cambiari.
e) L’appellato
ha poi sostenuto l’infondatezza del credito.
Ex
art. 1022 cpv. 2 CO l’obbligazione dell’avallante è valida ancorché
l’obbligazione garantita sia nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di
forma. L’avallo non dipende infatti dalla validità materiale dell’obbligazione
assunta dal debitore principale. L’avallante si obbliga indipendentemente. Per
questo può far valere solo eccezioni ex art. 1007 CO (cfr. A. Meier-Hayoz/H.C. von
der Crone, op. cit., § 14 n. 11 p. 210 e rif. ivi).
Ex
art. 1007 CO la persona contro la quale sia promossa azione cambiaria non può
opporre al portatore eccezioni fondate sui suoi rapporti personali con il
traente o con i portatori precedenti a meno che il portatore, acquistando il
titolo cambiario, abbia agito scientemente a danno del debitore.
L’escusso
non ha eccepito alcun vizio di forma dell’obbligazione avallata, per la quale è
stata prodotto il riconoscimento di debito sottoscritto il 19 febbraio 1996 da
__________ (doc. B), in cui essa si è dichiarata debitrice nei confronti del
procedente di Fr. 213’000.--, garantiti da cambiale e di Fr. 37’000.-- per le
spese causate per il ritardo nel pagamento, debito per il quale ha sottoscritto
5 cambiali di Fr. 50’000.-- ciascuna.
L’avallante
non ha d’altro canto sollevato alcuna eccezione ex art. 1007 CO.
I
tre vaglia cambiari doc. C, D e E costituiscono pertanto validi riconoscimenti
di debito ex art. 82 LEF.
L’istanza
di rigetto dell’opposizione va di conseguenza accolta e l’opposizione rigettata
in via provvisoria per l’importo di Fr. 150’000.-- senza interessi perché non
richiesto con l'istanza di rigetto.
- L’appello
5 febbraio 1996 dell’arch. __________ va quindi accolto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi
richiamati gli art. 82 LEF, 1098, 1006
cpv. 1 e 1022 CO
pronuncia
I. L’appello
5 febbraio 1997 dell’arch. __________, è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 27 gennaio 1997 della Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 5, è così riformata:
“1. L’istanza 20 novembre 1996 dell’arch.
__________, è accolta.
Di
conseguenza l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________ del 28
ottobre/4 novembre 1996 dell’UE di Lugano è rigettata in via provvisoria per
Fr. 150’000.--.
- La
tassa di giustizia di Fr. 150.--, da anticipare dalla parte istante, è a carico
di __________, che rifonderà all’arch. __________ Fr. 600.-- a titolo di
indennità.”
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 225.--, già anticipata
dall’appellante, è a carico di __________, che rifonderà all’arch. __________
Fr. 1’000.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente:
La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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