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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1998.00039
Data decisione, Autorità: 08.04.1998, CEF
Incarto n. 14.98.00039
Lugano 8 aprile 1998/MR/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sull'istanza di riconoscimento di fallimento presentata il 4/6 aprile 1998 dalla
contro
chiedente:
Nel merito della richiesta di riconoscimento:
Nel merito della richiesta di misure conservative da adottare in via supercautelare:
nonché è ordinato il blocco presso la spettabile __________, di tutti i beni, crediti, valori e diritti di ogni tipo che si trovano su altri conti, depositi titoli, relazioni bancarie, cassette di sicurezza o in qualsiasi altra forma presso la sopraccitata banca appartenenti, anche sotto cifra o qualsivoglia designazione convenzionale e/o di comodo, al fallito __________,
con relativo divieto di disporre assortito dalle comminatorie di legge.
In tutti i casi:
Ed ora sui chiesti provvedimenti conservativi;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con l’istanza 4 aprile 1998 . chiede il riconoscimento in __________ del surriferito “ ” e l’adozione in via supercautelare di provvedimenti conservativi ex art. 168 LDIP e art. 170 LEF;
che per l’art. 167 cpv.1 prima proposizione LDIP l’istanza di riconoscimento del decreto straniero di fallimento deve essere proposta al tribunale competente del luogo di situazione dei beni in __________, atteso che se i beni si trovano in più luoghi è competente il tribunale adito per primo (art. 167 cpv.2 LDIP), prescindendo da considerazioni fondate sul valore patrimoniale dei beni di compendio della massa fallimentare siti in __________;
che l’istanza di riconoscimento del fallimento estero deve essere proposta all’autorità competente del Cantone in cui è fatta valere la decisione straniera (art. 29 cpv. 1 LDIP), ritenuto che vi siano beni della massa fallimentare, ciò che spetta all’istante rendere almeno verosimile (cfr. S. Berti, in Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Internationales Privatrecht, Basilea et al. 1996, N. 5 ad art. 167 LDIP; H. Fritzsche/ H. U. Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993, § 55, pag. 420, N. 16; P. Volken, IPRG Kommentar, Zurigo 1993, N. 14 ad art. 167 LDIP);
che per riconoscere nel Cantone Ticino le decisioni straniere previste dall’art. 166 LDIP è competente la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, la cui giurisdizione è pure data per la pronunzia dei provvedimenti conservativi secondo l’art. __________ LDIP (art. 513 cpv.1 CPC), ritenuto che l’istanza per il riconoscimento del decreto di fallimento estero è proposta e trattata nelle forme della procedura contenziosa di Camera di consiglio (art. 513 cpv.2 CPC che rinvia agli art. 361 ss. CPC);
che per l’art. 168 LDIP, proposta l’istanza di riconoscimento del decreto straniero di fallimento, il tribunale può, su richiesta dell’istante, ordinare i provvedimenti conservativi di cui agli art. __________ LEF, sempre che l’istante renda almeno verosimile che il decreto di fallimento straniero possa essere riconosciuto (cfr. J. Kren Kostkiewicz, Internationales Konkursrecht: Anerkennung ausländischer Konkursdekrete und Durchführung eines Sekundärkonkurses in der Schweiz, in: BlSchK 1993, pag. 15; D. Staehelin, Die Anerkennung ausländischer Konkurse und Nachlassverträge in der Schweiz [Art. 166 ff IPRG ], Basilea et al. 1989, pag. 110);
che l’istante afferma esservi beni appartenenti al fallito a __________, in particolare crediti relativi a conti intestati a __________ presso la __________, e meglio i conti elencati nel petitum sopra riportato (cfr. istanza, pag. 3,4);
che tali riferimenti, benché relativamente generici e contenuti in affermazioni di parte, possono bastare a questo stadio di procedura per ammettere la competenza di questa Camera ad adottare provvedimenti conservativi ex art. 168 LDIP, risultando per il resto l’istanza di riconoscimento, a un esame prima facie e con riserva di ulteriori accertamenti, non sprovvista di possibilità di accoglimento, pur dovendo evidenziare come ci si trovi di fronte a tenui indizi che impongono rigore nell'adozione dei provvedimenti conservativi;
che con l’istanza in esame si chiedono misure conservative facendo riferimento all’art. 170 LEF, secondo cui “il giudice può prendere i provvedimenti conservativi che reputi necessari a tutela dei diritti dei creditori”;
che siffatta norma lascia un ampio potere di apprezzamento all’autorità chiamata ad ordinare tali provvedimenti, atteso in ogni modo che la ratio di un provvedimento conservativo - e con essa il suo limite - è quella di evitare che nelle more della procedura di riconoscimento possa darsi distrazione di beni ad opera del fallito;
che a questo stadio di procedura possono risultare adeguati e necessari allo scopo citato sia il blocco dei conti e di ogni altro avere intestati al fallito presso la __________ purchè risulti con chiarezza la titolarità di __________, che il divieto generale al fallito di disporre di suoi beni in __________;
che le spese relative a questa procedura sono a carico della massa fallimentare istante che li dovrà anticipare (cfr. H.U. Walder, Die international konkursrechtliche Bestimmungen des neuen IPR-Gesetzes, in: Festschrift 100 Jahre SchKG, Zurigo 1989, pag. 332);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 27, 29 e166 ss. LDIP, 168 LDIP, 162 ss. LEF, 361 ss. e 513 CPC
decreta:
L’ istanza per provvedimenti conservativi, inaudita parte, del 4 aprile 1998 è accolta.
Presso __________, è ordinato il blocco dei conti di cui è __________ in particolare dei conti:
nonché di tutti i beni, crediti, valori e diritti di ogni tipo che si trovano su altri conti, depositi titoli, relazioni bancarie, cassette di sicurezza o in qualsiasi altra forma presso la sopraccitata banca dei quali è titolare, anche sotto cifra o qualsivoglia designazione convenzionale, __________.
2.1. Si rende attenta la __________, che l’art. 169 CP stabilisce che:
“Chiunque arbitrariamente dispone in danno dei creditori di oggetti pignorati, sequestrati o compresi in un inventario della procedura di esecuzione, di fallimento o di ritenzione, oppure deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibile tali oggetti, è punito con la detenzione.”
di disporre in qualsiasi modo dei beni, crediti o altri averi di sua proprietà rispettivamente a lui intestati siti in __________, con la comminatoria delle sanzioni penali di cui all’art. __________ CP che recita:
“ Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da un’autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo è punito con l’arresto o con la multa.”
La tassa di giustizia per questa decisione di fr. 500.--, da anticipare dall'istante, è a carico della Massa del fallimento __________.
Intimazione a:
e con istanza 4 aprile 1998 a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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