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Numero d'incarto:
14.1998.00039
Data decisione, Autorità:
08.04.1998, CEF
Incarto n.
14.98.00039
Lugano
8 aprile 1998/MR/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sull'istanza di riconoscimento di fallimento presentata il 4/6 aprile 1998
dalla
contro
chiedente:
Nel
merito della richiesta di riconoscimento:
- La
sentenza 3 aprile 1998 della Corte Superiore in materia di fallimento della
provincia del __________, distretto di __________, Inc. __________
amministratore del __________ è riconosciuta ex art. __________ LDIP.
Nel
merito della richiesta di misure conservative da adottare in via supercautelare:
- Vengono
ordinate immediatamente le misure conservative idonee ex art. 168 LDIP (art.
170 LEF), in particolare viene ordinato il blocco immediato della relazione
bancaria che il fallito intrattiene presso la spettabile __________, in
particolare, ma non limitatamente a, i conti:
nonché è ordinato il blocco presso la spettabile __________, di tutti i beni,
crediti, valori e diritti di ogni tipo che si trovano su altri conti, depositi
titoli, relazioni bancarie, cassette di sicurezza o in qualsiasi altra forma
presso la sopraccitata banca appartenenti, anche sotto cifra o qualsivoglia
designazione convenzionale e/o di comodo, al fallito __________,
con
relativo divieto di disporre assortito dalle comminatorie di legge.
In
tutti i casi:
- Spese,
tasse e ripetibili come di rito.”
Ed
ora sui chiesti provvedimenti conservativi;
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
- che
con “__________ 3 aprile 1998 la __________ en matière de faillite del
Distretto di , su richiesta della __________ in qualità di
“ ”, in particolare ha dichiarato e confermato che il 7 agosto 1996
__________ è “diventato fallito a norma della Legge __________ ” e ha
confermato che “il 3 aprile 1998 __________ ha sostituito debitamente __________
curatori di fallimento, in seguito ad un’assemblea di creditori di __________
debitamente tenuta”, che “__________ è, in virtù della legislazione __________,
e più particolarmente in virtù delle disposizioni della Legge __________ sul
Fallimento e l’Insolvenza “Loi sur la faillite et l’insolvabilité __________ ”,
fallito in data delle presenti, questo fallimento essendo esecutorio senza
necessità di nessun'altra formalità e che dunque dal 7 agosto 1996 __________
ha cessato di essere capace di transigere relativamente ai beni a lui
appartenenti e ciò per effetto del fallimento in virtù del quale l’insieme
degli attivi di __________, (tra) i quali i conti (...), sono stati devoluti al
Curatore-Richiedente, il quale ha tutti i poteri per amministrarli, venderli,
liquidarli od altrimenti alienare, per il beneficio della massa dei creditori
di __________ ”;
che
con l’istanza 4 aprile 1998 . chiede il riconoscimento in __________
del surriferito “ ” e l’adozione in via supercautelare di provvedimenti
conservativi ex art. 168 LDIP e art. 170 LEF;
che
per l’art. 167 cpv.1 prima proposizione LDIP l’istanza di riconoscimento del
decreto straniero di fallimento deve essere proposta al tribunale competente
del luogo di situazione dei beni in __________, atteso che se i beni si trovano
in più luoghi è competente il tribunale adito per primo (art. 167 cpv.2 LDIP),
prescindendo da considerazioni fondate sul valore patrimoniale dei beni di
compendio della massa fallimentare siti in __________;
che
l’istanza di riconoscimento del fallimento estero deve essere proposta
all’autorità competente del Cantone in cui è fatta valere la decisione
straniera (art. 29 cpv. 1 LDIP), ritenuto che vi siano beni della massa
fallimentare, ciò che spetta all’istante rendere almeno verosimile (cfr. S. Berti, in Kommentar zum Schweizerischen
Privatrecht, Internationales Privatrecht, Basilea et al. 1996, N. 5 ad art. 167
LDIP; H. Fritzsche/ H. U. Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993,
§ 55, pag. 420, N. 16; P. Volken,
IPRG Kommentar, Zurigo 1993, N. 14 ad art. 167 LDIP);
che
per riconoscere nel Cantone Ticino le decisioni straniere previste dall’art.
166 LDIP è competente la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di
appello, la cui giurisdizione è pure data per la pronunzia dei provvedimenti
conservativi secondo l’art. __________ LDIP (art. 513 cpv.1 CPC), ritenuto che
l’istanza per il riconoscimento del decreto di fallimento estero è proposta e
trattata nelle forme della procedura contenziosa di Camera di consiglio (art.
513 cpv.2 CPC che rinvia agli art. 361 ss. CPC);
che
per l’art. 168 LDIP, proposta l’istanza di riconoscimento del decreto straniero
di fallimento, il tribunale può, su richiesta dell’istante, ordinare i
provvedimenti conservativi di cui agli art. __________ LEF, sempre che
l’istante renda almeno verosimile che il decreto di fallimento straniero possa
essere riconosciuto (cfr. J. Kren Kostkiewicz,
Internationales Konkursrecht: Anerkennung ausländischer Konkursdekrete und Durchführung
eines Sekundärkonkurses in der Schweiz, in: BlSchK 1993, pag. 15; D. Staehelin, Die Anerkennung ausländischer
Konkurse und Nachlassverträge in der Schweiz [Art.
166 ff IPRG ], Basilea et al. 1989,
pag. 110);
che
l’istante afferma esservi beni appartenenti al fallito a __________, in
particolare crediti relativi a conti intestati a __________ presso la
__________, e meglio i conti elencati nel petitum sopra riportato (cfr.
istanza, pag. 3,4);
che
tali riferimenti, benché relativamente generici e contenuti in affermazioni di
parte, possono bastare a questo stadio di procedura per ammettere la competenza
di questa Camera ad adottare provvedimenti conservativi ex art. 168 LDIP,
risultando per il resto l’istanza di riconoscimento, a un esame prima facie
e con riserva di ulteriori accertamenti, non sprovvista di possibilità di
accoglimento, pur dovendo evidenziare come ci si trovi di fronte a tenui indizi
che impongono rigore nell'adozione dei provvedimenti conservativi;
che
con l’istanza in esame si chiedono misure conservative facendo riferimento all’art.
170 LEF, secondo cui “il giudice può prendere i provvedimenti conservativi che
reputi necessari a tutela dei diritti dei creditori”;
che
siffatta norma lascia un ampio potere di apprezzamento all’autorità chiamata ad
ordinare tali provvedimenti, atteso in ogni modo che la ratio di un
provvedimento conservativo - e con essa il suo limite - è quella di evitare che
nelle more della procedura di riconoscimento possa darsi distrazione di beni ad
opera del fallito;
che
a questo stadio di procedura possono risultare adeguati e necessari allo scopo
citato sia il blocco dei conti e di ogni altro avere intestati al fallito
presso la __________ purchè risulti con chiarezza la titolarità di __________,
che il divieto generale al fallito di disporre di suoi beni in __________;
che
le spese relative a questa procedura sono a carico della massa fallimentare
istante che li dovrà anticipare (cfr. H.U.
Walder, Die international konkursrechtliche Bestimmungen des neuen IPR-Gesetzes,
in: Festschrift 100 Jahre SchKG, Zurigo 1989, pag. 332);
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
27, 29 e166 ss. LDIP, 168 LDIP, 162 ss. LEF, 361 ss. e 513 CPC
decreta:
-
L’
istanza per provvedimenti conservativi, inaudita parte, del 4 aprile 1998 è
accolta.
-
Presso
__________, è ordinato il blocco dei conti di cui è __________ in particolare
dei conti:
nonché
di tutti i beni, crediti, valori e diritti di ogni tipo che si trovano su altri
conti, depositi titoli, relazioni bancarie, cassette di sicurezza o in
qualsiasi altra forma presso la sopraccitata banca dei quali è titolare, anche
sotto cifra o qualsivoglia designazione convenzionale, __________.
2.1. Si
rende attenta la __________, che l’art. 169 CP stabilisce che:
“Chiunque arbitrariamente dispone in danno dei
creditori di oggetti pignorati, sequestrati o compresi in un inventario della
procedura di esecuzione, di fallimento o di ritenzione, oppure deteriora,
distrugge, svaluta o rende inservibile tali oggetti, è punito con la
detenzione.”
- E’
fatto divieto a:
di
disporre in qualsiasi modo dei beni, crediti o altri averi di sua proprietà
rispettivamente a lui intestati siti in __________, con la comminatoria delle
sanzioni penali di cui all’art. __________ CP che recita:
“ Chiunque non ottempera ad una decisione a lui
intimata da un’autorità competente o da un funzionario competente sotto
comminatoria della pena prevista dal presente articolo è punito con l’arresto o
con la multa.”
-
La
tassa di giustizia per questa decisione di fr. 500.--, da anticipare
dall'istante, è a carico della Massa del fallimento __________.
-
Intimazione
a:
e
con istanza 4 aprile 1998 a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente
La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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