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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1998.00067
Data decisione, Autorità: 30.04.1999, CEF
Incarto n. 14.98.00067
Lugano 30 aprile 1999 /B/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 2 aprile 1998 da
contro
(patr. dall’avv. __________)
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 19/24 febbraio 1998 dell’UEF di Locarno;
sulla quale istanza il Pretore di Locarno-Città con sentenza 19 giugno 1998 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta.
Di conseguenza è rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta da __________, al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Locarno per l’importo di fr. 18’675.-- oltre interessi al 5% su fr. 18’000.-- dal 1. febbraio 1998 e fr. 100.-- di spese esecutive.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 1. luglio 1998 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con osservazioni 31 luglio 1998 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________del 19/24 febbraio 1998 dell’UEF di Locarno __________ e __________ hanno escusso __________ per l’incasso di fr. 18’000.-- oltre interessi al 5% dal 1. febbraio 1998 e fr. 675.--, indicando quale titolo di credito: 1) Capitale, contratto 24.11.95 - cessione di credito 05.12.95; 2) Interessi fino al 31.01.98. Debitore solidale con __________, Via __________ Interposta tempestiva opposizone dall’escusso, i procedenti ne hanno chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. I procedenti fondano la loro pretesa su una convenzione 24 giugno 1995 (doc. A) sottoscritta dall’escusso e da suo fratello __________, con cui quest’ultimi si sono impegnati a versare per l’acquisto di un inventario mensilmente, con il primo versamento da effettuare entro il 1. gennaio 1996, l’importo di fr. 1’000.-- alla società __________ per un periodo di 10 anni. Con dichiarazione 5 dicembre 1995 (doc. B) la __________ ha ceduto ai procedenti il credito di fr. 120’000.-- nei confronti di __________ e __________, di cui alla convenzione doc. A. Con l’esecuzione in oggetto i creditori pretendono il pagamento di 18 mensilità, ritenuto che solo i primi 8 versamenti sono stati regolarmente effettuati.
C. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha contestato l’ammissibilità dell’esecuzione in oggetto, essendo pendente una procedura parallela contro l’altro debitore solidale. __________ ha argomentato che la pretesa posta in esecuzione è inesigibile, non essendo comprensibile di quali mensilità e per quale periodo si compone l’importo. Anche il calcolo degli interessi non risulta chiaro. L’escusso ha poi sostenuto di non essere mai venuto a conoscenza dell’avvenuta cessione. Inoltre ne ha contestato la validità non essendovi prova del diritto di firma di __________, quale rappresentante della __________. Sulla convenzione doc. A è inoltre indicato un conto bancario intestato __________, sul quale l’escusso ha dichiarato di avere effettuato con suo fratello versamenti anche dopo il 5 dicembre 1995, data della cessione. Il precettato ha poi sostenuto che il conto bancario non è stato ceduto, così che è impossibile comprendere chi effettivamente è il cessionario. Infine ha sollevato l’eccezione di inadempimento contrattuale e la violazione delle disposizioni applicabili alla vendita a rate.
D. Con sentenza 19 giugno 1998 il Pretore di Locarno-Città ha accolto l’istanza respingendo l’eccezione di nullità della convenzione 24 novembre 1995 sollevata dall’escusso. Egli ha rilevato che, anche riconoscendo in tale convenzione una vendita a pagamento rateale ex art. 226a CO, trattandosi di merce (inventario) destinata all’uso professionale, non sono applicabili le norme che tutelano la vendita a rate. Nel comportamento dell’escusso potrebbe anche essere ravvisato un abuso di diritto ex art. 2 CC. In prima sede è poi stato ritenuto che lo stesso escusso ha ammesso l’esistenza di un vincolo solidale debitorio tra lui e il fratello __________, vincolo tra l’altro confermato dalla loro partecipazione ad una società in nome collettivo, per cui i procedenti erano legittimati ad escutere ciascuno dei fratelli __________ per l’intera somma. L’importo posto in esecuzione per i mesi da settembre 1996 fino e compreso febbraio 1998 (ossia 18 mensilità a fr. 1’000.-- al mese) è stato ritenuto sufficientemente liquido, mentre la somma di fr. 675.-- corrisponde agli interessi di ritardo fino al 31 gennaio 1998, la scadenza di ogni singola rata essendo stabilita contrattualmente. Il Pretore ha poi ritenuto irrilevante l’affermazione dell’escusso di non essere mai stato informato della cessione del credito da parte della __________ ai creditori, ritenuto da un canto l’esistenza del doc. E e dall’altro che la mancata notifica al debitore non è motivo sufficiente per rifiutare il rigetto dell’opposizione al nuovo creditore. Infine è stato rilevato che l’escusso non ha prodotto alcun giustificativo in merito ai suoi pretesi versamenti effettuati anche dopo la cessione sul conto indicato in calce alla convenzione doc. A e che nemmeno ha tentato di rendere verosimile l’eccezione d’inadempienza contrattuale.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso ribadendo la mancata notifica della cessione. Egli ha sostenuto di avere continuato a pagare con il fratello gli importi dovuti sul conto intestato alla __________ anche dopo il 5 dicembre 1995, data della cessione. I creditori ne hanno fornito infatti la prova, ponendo in esecuzione importi a partire dal mese di ottobre 1996, quindi ben 11 mesi dopo l’avvenuta cessione e 10 mesi dall’inizio dell’obbligo contrattuale al pagamento. Pertanto, ha sostenuto l’appellante, durante i primi mesi del 1996 le mensilità devono essere state versate. L’unico conto a disposizione era quello indicato sul contratto. Non si sa tuttavia chi avesse il diritto economico su tale conto, dopo l’avvenuta cessione.
F. Delle osservazioni 31 luglio 1998 della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto: 1. a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essre dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Ex art. 164 CO il creditore può cedere ad altri il suo credito anche senza il consenso del debitore, se non vi osta la legge, la convenzione o la natura del rapporto giuridico. Secondo l’art. 165 cpv. 1 CO per la validità della cessione si richiede la forma scritta. Possono essere ceduti anche crediti che nascono dopo la loro cessione (crediti futuri). Secondo la prassi del Tribunale federale il credito deve essere per quel che concerne la persona del debitor cessus, la causa e l’importo sufficientemente determinato o determinabile. La notificazione della cessione al debitore è ricettizia, non richiede una forma particolare ed è una dichiarazione riformatrice di diritto. Ne segue che in caso di prestazione alla persona sbagliata il debitore non si libera dal suo obbligo (Daniel Girsberger, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Basilea e Francoforte 1996, n. 36 ad art. 164 CO e n. 8 ad art. 167 CO).
Il rigetto provvisorio dell’opposizione può essere concesso a colui, che prende il posto del creditore indicato nel riconoscimento di debito, in particolare tramite cessione ex art. 165 CO, solo se il trasferimento è comprovato da documenti (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 18 p. 41).
c) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, op. cit., § 26 p. 61; BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
d) Dalla convenzione 24 novembre 1995 (doc. A) si evince che l’escusso, insieme a suo fratello, si è impegnato a versare alla __________ l’importo di fr. 1’000.-- al mese per il periodo dal 1. gennaio 1996 sino al 31 dicembre 2005, mentre dalla cessione 5 dicembre 1995 (doc. B) emerge che questo credito di complessivi fr.120’000.-- è stato ceduto dalla __________ a __________ e ad __________. Questi documenti costituiscono un valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF a favore dei cessionari procedenti, che con l’esecuzione in oggetto chiedono il pagamento di 18 mensilità per il periodo da settembre 1996 a febbraio 1998. Orbene nonostante l’escusso abbia da un canto sostenuto di non essere stato a conoscenza della cessione, per cui avrebbe effettuato dei versamenti sul conto intestato alla __________ indicato sulla convenzione doc. A e dall’altro abbia rilevato che non vi è chiarezza in merito al periodo per cui viene chiesto il pagamento delle mensilità, egli non ha prodotto alcun giustificativo idoneo a comprovare gli asseriti versamenti sul conto della cedente __________ risp. su qualsivoglia altro conto quale pagamento delle mensilità esigibiliposte in esecuzione. L’escusso non ha pertanto fornito alcun riscontro oggettivo atto ad infirmare la validità del riconoscimento di debito composto dai doc. A e B.
La sentenza pretorile va quindi confermata.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia: 1. L’appello
luglio 1998 __________ o, è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 315.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di __________, il quale rifonderà a __________ e a __________ complessivamente fr. 400.-- a titolo di indennità.
Intimazione:
–
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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