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Numero d'incarto:
14.1998.00067
Data decisione, Autorità:
30.04.1999, CEF
Incarto n.
14.98.00067
Lugano
30 aprile 1999
/B/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 2 aprile 1998
da
contro
(patr. dall’avv.
__________)
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 19/24 febbraio 1998 dell’UEF di Locarno;
sulla
quale istanza il Pretore di Locarno-Città con sentenza 19 giugno 1998 ha così deciso:
“1. L’istanza
è accolta.
Di
conseguenza è rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta da
__________, al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Locarno per
l’importo di fr. 18’675.-- oltre interessi al 5% su fr. 18’000.-- dal 1.
febbraio 1998 e fr. 100.-- di spese esecutive.
- Le
spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 210.--, da anticipare dagli
istanti in solido, sono poste a carico
del convenuto, il quale rifonderà agli istanti fr. 400.-- a titolo di
ripetibili.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 1. luglio 1998 ha
postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con
osservazioni 31 luglio 1998 la parte appellata si è opposta al gravame,
protestate spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto: A. Con
PE n. __________del 19/24 febbraio 1998 dell’UEF di Locarno __________ e
__________ hanno escusso __________ per l’incasso di fr. 18’000.-- oltre
interessi al 5% dal 1. febbraio 1998 e fr. 675.--, indicando quale titolo di
credito: 1) Capitale, contratto 24.11.95 - cessione di credito 05.12.95; 2)
Interessi fino al 31.01.98. Debitore solidale con __________, Via __________ Interposta
tempestiva opposizone dall’escusso, i procedenti ne hanno chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. I
procedenti fondano la loro pretesa su una convenzione 24 giugno 1995 (doc. A)
sottoscritta dall’escusso e da suo fratello __________, con cui quest’ultimi si
sono impegnati a versare per l’acquisto di un inventario mensilmente, con il
primo versamento da effettuare entro il 1. gennaio 1996, l’importo di fr.
1’000.-- alla società __________ per un periodo di 10 anni. Con dichiarazione 5
dicembre 1995 (doc. B) la __________ ha ceduto ai procedenti il credito di fr.
120’000.-- nei confronti di __________ e __________, di cui alla convenzione
doc. A. Con l’esecuzione in oggetto i creditori pretendono il pagamento di 18
mensilità, ritenuto che solo i primi 8 versamenti sono stati regolarmente effettuati.
C. All’udienza
di contraddittorio l’escusso ha contestato l’ammissibilità dell’esecuzione in
oggetto, essendo pendente una procedura parallela contro l’altro debitore solidale.
__________ ha argomentato che la pretesa posta in esecuzione è inesigibile, non
essendo comprensibile di quali mensilità e per quale periodo si compone
l’importo. Anche il calcolo degli interessi non risulta chiaro. L’escusso ha
poi sostenuto di non essere mai venuto a conoscenza dell’avvenuta cessione.
Inoltre ne ha contestato la validità non essendovi prova del diritto di firma
di __________, quale rappresentante della __________. Sulla convenzione doc. A
è inoltre indicato un conto bancario intestato __________, sul quale l’escusso
ha dichiarato di avere effettuato con suo fratello versamenti anche dopo il 5
dicembre 1995, data della cessione. Il precettato ha poi sostenuto che il conto
bancario non è stato ceduto, così che è impossibile comprendere chi
effettivamente è il cessionario. Infine ha sollevato l’eccezione di
inadempimento contrattuale e la violazione delle disposizioni applicabili alla
vendita a rate.
D. Con
sentenza 19 giugno 1998 il Pretore di Locarno-Città ha accolto l’istanza respingendo
l’eccezione di nullità della convenzione 24 novembre 1995 sollevata
dall’escusso. Egli ha rilevato che, anche riconoscendo in tale convenzione una
vendita a pagamento rateale ex art. 226a CO, trattandosi di merce (inventario)
destinata all’uso professionale, non sono applicabili le norme che tutelano la
vendita a rate. Nel comportamento dell’escusso potrebbe anche essere ravvisato
un abuso di diritto ex art. 2 CC. In prima sede è poi stato ritenuto che lo
stesso escusso ha ammesso l’esistenza di un vincolo solidale debitorio tra lui
e il fratello __________, vincolo tra l’altro confermato dalla loro partecipazione
ad una società in nome collettivo, per cui i procedenti erano legittimati ad
escutere ciascuno dei fratelli __________ per l’intera somma. L’importo posto
in esecuzione per i mesi da settembre 1996 fino e compreso febbraio 1998 (ossia
18 mensilità a fr. 1’000.-- al mese) è stato ritenuto sufficientemente liquido,
mentre la somma di fr. 675.-- corrisponde agli interessi di ritardo fino al 31
gennaio 1998, la scadenza di ogni singola rata essendo stabilita
contrattualmente. Il Pretore ha poi ritenuto irrilevante l’affermazione
dell’escusso di non essere mai stato informato della cessione del credito da
parte della __________ ai creditori, ritenuto da un canto l’esistenza del doc.
E e dall’altro che la mancata notifica al debitore non è motivo sufficiente per
rifiutare il rigetto dell’opposizione al nuovo creditore. Infine è stato
rilevato che l’escusso non ha prodotto alcun giustificativo in merito ai suoi
pretesi versamenti effettuati anche dopo la cessione sul conto indicato in
calce alla convenzione doc. A e che nemmeno ha tentato di rendere verosimile
l’eccezione d’inadempienza contrattuale.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso ribadendo la
mancata notifica della cessione. Egli ha sostenuto di avere continuato a pagare
con il fratello gli importi dovuti sul conto intestato alla __________ anche
dopo il 5 dicembre 1995, data della cessione. I creditori ne hanno fornito
infatti la prova, ponendo in esecuzione importi a partire dal mese di ottobre
1996, quindi ben 11 mesi dopo l’avvenuta cessione e 10 mesi dall’inizio
dell’obbligo contrattuale al pagamento. Pertanto, ha sostenuto l’appellante,
durante i primi mesi del 1996 le mensilità devono essere state versate. L’unico
conto a disposizione era quello indicato sul contratto. Non si sa tuttavia chi
avesse il diritto economico su tale conto, dopo l’avvenuta cessione.
F. Delle
osservazioni 31 luglio 1998 della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in
diritto: 1. a) La nozione di riconoscimento di
debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è
definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte
dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una
somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di
debito può essre dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da
essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di
denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi
stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale
dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto
provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p.
338 con riferimenti).
b) Ex
art. 164 CO il creditore può cedere ad altri il suo credito anche senza il consenso
del debitore, se non vi osta la legge, la convenzione o la natura del rapporto
giuridico. Secondo l’art. 165 cpv. 1 CO per la validità della cessione si richiede
la forma scritta. Possono essere ceduti anche crediti che nascono dopo la loro
cessione (crediti futuri). Secondo la prassi del Tribunale federale il credito
deve essere per quel che concerne la persona del debitor cessus, la causa e
l’importo sufficientemente determinato o determinabile. La notificazione della
cessione al debitore è ricettizia, non richiede una forma particolare ed è una
dichiarazione riformatrice di diritto. Ne segue che in caso di prestazione alla
persona sbagliata il debitore non si libera dal suo obbligo (Daniel Girsberger,
Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Basilea e Francoforte 1996, n. 36 ad art.
164 CO e n. 8 ad art. 167 CO).
Il
rigetto provvisorio dell’opposizione può essere concesso a colui, che prende il
posto del creditore indicato nel riconoscimento di debito, in particolare
tramite cessione ex art. 165 CO, solo se il trasferimento è comprovato da
documenti (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 18 p. 41).
c) Per
l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle
eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe
l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio.
Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo
convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel
senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr.
in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale
federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p.
150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, op.
cit., § 26 p. 61; BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28;
BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS
186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
d) Dalla
convenzione 24 novembre 1995 (doc. A) si evince che l’escusso, insieme a suo
fratello, si è impegnato a versare alla __________ l’importo di fr. 1’000.-- al
mese per il periodo dal 1. gennaio 1996 sino al 31 dicembre 2005, mentre dalla
cessione 5 dicembre 1995 (doc. B) emerge che questo credito di complessivi
fr.120’000.-- è stato ceduto dalla __________ a __________ e ad __________.
Questi documenti costituiscono un valido riconoscimento di debito ex art. 82
LEF a favore dei cessionari procedenti, che con l’esecuzione in oggetto
chiedono il pagamento di 18 mensilità per il periodo da settembre 1996 a febbraio
1998. Orbene nonostante l’escusso abbia da un canto sostenuto di non essere
stato a conoscenza della cessione, per cui avrebbe effettuato dei versamenti
sul conto intestato alla __________ indicato sulla convenzione doc. A e
dall’altro abbia rilevato che non vi è chiarezza in merito al periodo per cui
viene chiesto il pagamento delle mensilità, egli non ha prodotto alcun
giustificativo idoneo a comprovare gli asseriti versamenti sul conto della
cedente __________ risp. su qualsivoglia altro conto quale pagamento delle
mensilità esigibiliposte in esecuzione. L’escusso non ha pertanto fornito alcun
riscontro oggettivo atto ad infirmare la validità del riconoscimento di debito
composto dai doc. A e B.
La
sentenza pretorile va quindi confermata.
- L’appello
- luglio 1998 __________ va pertanto respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per i quali
motivi,
richiamato l’art.
82 LEF
pronuncia: 1. L’appello
-
luglio 1998 __________ o, è respinto.
-
La
tassa di giustizia di fr. 315.--, già anticipata dall’appellante, resta a
carico di __________, il quale rifonderà a __________ e a __________
complessivamente fr. 400.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione:
–
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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