AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1998.00083
Data decisione, Autorità:
04.03.1999, CEF
Incarto n.
14.98.00083
Lugano
4 marzo 1999/B/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 11 giugno
1998 da
contro
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 6/9 febbraio 1998 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza la Pretore di Lugano, Sezione 5, con sentenza 10 agosto 1998 ha
così deciso:
“1. L’istanza è
accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto
esecutivo è respinta in via definitiva.
- La tassa di
giustizia in fr. 230.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico
della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 600.-- a
titolo di indennità.”.
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 24 agosto 1998 ha
postulato la reiezione dell’istanza;
con osservazioni
24 settembre 1998 la parte appellata si è opposta al gravame;
ritenuto
in fatto: A. Con
PE n. __________ del 6/9 febbraio 1998 dell’UE di Lugano la __________ (in
seguito: __________) ha escusso __________ per l’incasso di fr. 49’000.-- oltre
interessi al 6% dal 31 gennaio 1996, fr. 880.-- oltre interessi al 6% dal 5
dicembre 1996 e fr. 3’000.-- oltre interessi al 6% dal 30 ottobre 1997, indicando
quale titolo di credito: “1) cifra II dal giudizio del 31.10.97 del giudice
d’istruzione della corte civile del Tribunale cantonale vodese- 2) cifra III
dal giudizio del 5.12.96 del giudice istruzione della corte civile del
tribunale cantonale vodese - cifra IV dal giudizio del 31.10.1997 del giudice
d’istruzione della corte civile vodese.”
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto
definitivo alla Pretore.
B. La
procedente fonda la sua pretesa su una sentenza 12 giugno 1997, la cui motivazione
è stata notificata alle parti il 31 ottobre 1997, del Giudice istruttore della
Corte civile del Tribunale cantonale del Canton __________con cui __________ è
stato condannato a pagare alla __________ l’importo di fr. 49’000.-- oltre
interessi al 5% dal 31 gennaio 1996 così come fr. 3’000.-- quale indennità di
parte. Secondo l’attestazione del predetto Tribunale la sentenza è cresciuta in
giudicato l’11 dicembre 1997 (doc. A e B). La creditrice ha poi prodotto una
sentenza 26 settembre 1996, la cui motivazione è stata notificata alle parti il
5 dicembre 1996, sempre del Giudice istruttore della Corte civile del Tribunale
cantonale del Canton __________con cui l’escusso è stato condannato a pagare
alla __________ la somma di fr. 880.-- quale indennità di parte. Secondo
l’attestazione del Tribunale cantonale del Canton __________ la decisione è
cresciuta in giudicato il 17 dicembre 1996 (doc. C e D).
C. All’udienza
di contraddittorio nessuna della parti è comparsa.
D. Con
sentenza 10 agosto 1998 la Pretore di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza,
ritenendo i documenti prodotti validi titoli di rigetto definitivo
dell’opposizione ex art. 80 LEF.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso sostenendo che
la sentenza ricevuta il 22 giugno 1997 del Tribunale cantonale del Canton
__________ non è cresciuta in giudicato, avendone egli chiesto il 30 giugno
1998 (recte: 1997) la motivazione e la concessione dell’effetto sospensivo e
non avendo ricevuto risposta alcuna. Subordinatamente l’appellante chiede la
compensazione della pretesa fatta valere dalla procedente con un riconoscimento
di debito di fr. 330’000.--.
F. Delle
osservazioni della procedente si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in
diritto: 1. a) Ex art. 81 cpv. 1 e 2 LEF se il
credito è fondato su una sentenza esecutiva di un’autorità della Confederazione
o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è rigettata in via
definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo la sentenza il
debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero
dimostri che è prescritto. Se la sentenza esecutiva è stata pronunciata in un
altro Cantone, l’escusso può inoltre eccepire di non essere stato regolarmente
citato o legalmente rappresentato.
b) Ex
art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre
nuovi fatti, prove ed eccezioni, per cui le allegazioni sollevate dalll’appellante
la prima volta in questa sede, vanno respinte poichè proceduralmente irrite.
c) Come
correttamente ritenuto dalla prima Giudice le sentenze doc. A, B, C e D
prodotte dalla creditrice, munite dell’attestazione di crescita in giudicato,
costituiscono validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione ex art.
80/81 LEF. La sentenza pretorile va quindi confermata.
- L’appello
24 agosto 1998 __________ va pertanto respinto.
La
tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità, in
mancanza di petitum in tal senso (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
80/81 LEF
pronuncia: 1. L’appello
24 agosto 1998 __________ o, è respinto.
-
La
tassa di giustizia di fr. 350.--, già anticipata dall’appellante, resta a
carico di __________.
-
Intimazione:
–
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster