AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1998.00100
Data decisione, Autorità:
29.10.1999, CEF
Incarto n.
14.1998.00100
Lugano
29 ottobre 1999
/MR/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria di cui agli inc.n. __________ e n. __________
della Pretura della Giurisdizione di __________ a dipendenza dell’istanza di
sequestro del 16 luglio 1998 di
contro
e dell’opposizione
formulata il 31 luglio 1998 da
al
decreto di sequestro 16 luglio 1998 emanato dal Segretario assessore della
Pretura della Giurisdizione di __________;
opposizione
respinta dal Pretore di __________, che con decisione del 3 settembre 1998 ha
cosi statuito:
“1. L’opposizione
31 luglio 1998 di __________ __________ __________, è respinta.
-
La tassa di
Fr. 1’500.– e le spese, da anticipare dall’opponente __________ __________,
restano a carico di quest’ultima, la quale rifonderà ad __________ __________
Fr. 3’000.– per ripetibili.
-
omissis.”
decisione
impugnata da __________ __________, __________, che con atto di ricorso (recte:
appello) 17 settembre 1998 chiede sia giudicato:
“1. Il ricorso è
accolto.
Di
conseguenza la sentenza 3 settembre 1998 della Pretura di __________ è
annullata e così riformata:.
1.1. L’opposizione
31 luglio 1998 di __________ __________, __________a, è accolta ed il sequestro
decretato il 16 luglio 1998 infirmato.
1.2.
La tassa di Fr. 1’500.– e le spese sono poste a carico di __________
__________ il quale rifonderà a __________ __________ Fr. 3’000.– per ripetibili.
- Protestate
tasse, spese ed indennità di ricorso.”
Viste le
osservazioni 14 ottobre 1998 di, __________;
Ritenuto
in fatto: A. ,
cittadino germanico, ha acquistato mediante rogito 11 settembre 1991
n. del notaio __________ per Fr. 1’054’000.– l’unità PPP n.__________
quota di comproprietà __________ del fondo base part.n.__________ RFD
__________ (doc.C foglio –inc.EF.). Contemporaneamente, con rogito
n. dello stesso notaio, , pure cittadina germanica e in
quel momento legata sentimentalmente a , ha acquistato per Fr.
846’000.– l’unità PPP , quota di __________ di comproprietà della
part. RFD __________ (doc.A e D –inc.EF.), appartamento
adiacente a quello di . I relativi trapassi a Registro fondiario sono
avvenuti nel dicembre 1992, dopo ottenimento dell’autorizzazione LAFE (doc.A1 e
A2–inc.EF.). A partire dal 1993 sul fondo part. n. RFD
__________ – sotto la direzione dell’arch. __________ – sono stati eseguiti
importanti lavori di ristrutturazione, tra cui la costruzione di una piscina e
di due autorimesse (doc.O, P, R inc.EF.__________).
B. Con
istanza 16 luglio 1998 nei confronti di , __________ (),
__________ , pure in __________ (), ha chiesto alla Pretura
della Giurisdizione di __________ il sequestro dell’appartamento intestato alla
debitrice e sito a __________ (foglio PPP __________ quota di __________ di
comproprietà della part.__________ RFD __________), sulla base dell’art. 271
cpv.1 n.4 LEF e per un credito di complessivi Fr. 1’531’068.–. Quale titolo di
credito __________l ha indicato “rimborso prestito acquisto appartamento,
spese di miglioria, interessi e spese di manutenzione” relative
all’appartamento oggetto del sequestro.
C. Con
decisione 16 luglio 1998 il Segretario assessore di quella Pretura ha accolto
l’istanza e ordinato il sequestro di quanto indicato nell’istanza.
D. Il
20 luglio 1998 l’UEF di __________ ha proceduto all’esecuzione del sequestro
mediante richiesta di annotazione della restrizione della facoltà di disporre
sul fondo all’Ufficio dei registri di __________ (sequestro n. __________).
E. Con
atto 31 luglio 1998 __________ ha formulato tempestiva opposizione al sequestro,
con protesta di tasse, spese e indennità, contestando che __________ abbia reso
verosimile l’esistenza di un contratto di prestito, rispettivamente di un suo
diritto – esigibile – alla restituzione degli importi pretesi come solo
anticipati. In particolare non risulterebbe affatto verosimile che egli le
abbia prestato le somme di cui soltanto ora pretenderebbe la restituzione. Al
contrario la lunga relazione sentimentale tra le parti, durata 11 anni e
interrotta bruscamente da circa un anno, così come il reddito modesto
dell’opponente costituirebbero indizi contro la tesi del mutuo.
F. All’udienza
di discussione 26 agosto 1998 __________ ha confermato l’opposizione al
sequestro, chiedendo contestualmente che venisse fatto obbligo al creditore
sequestrante di prestare una garanzia ex art. 273 LEF di Fr. 600’000.–. In
particolare non vi sarebbe alcuna traccia probatoria circa l’esistenza di un prestito,
né di una richiesta di restituzione.
da parte sua ha confermato in sostanza di aver soltanto anticipato alla
controparte – a titolo di prestito – gli importi di cui si dichiara creditore,
e meglio Fr. 845’000.– per l’acquisto dell’appartamento, Fr. 19’606.– per le
spese notarili, Fr. 276’535.– per interessi ipotecari dal 1992 al 30 giugno
1998, nonché Fr. 67’310.– per spese di manutenzione ordinaria e Fr. 352’617.–
per spese di ristruttutrazione riferite all’appartamento della __________. Egli
avrebbe richiesto la restituzione di parte degli importi anticipati con scritto
18 dicembre 1997 (doc. AA); inoltre avrebbe già introdotto presso il __________
di __________ la causa di merito (a convalida del sequestro) sull’accertamento
del suo credito nei confronti di __________
G. Con
decisione 3 settembre 1998 il Pretore ha respinto l’oppo-sizione di __________
e confermato il sequestro 16 luglio 1998, caricando la tassa di giustizia e le
spese all’opponente con l’obbligo di rifondere al creditore sequestrante Fr.
3’000.– a titolo di indennità. In sostanza il giudice di prime cure ha
considerato verosimile la tesi del creditore e dunque l’esistenza di un credito
– scaduto – derivante da un contratto di mutuo, da un lato non potendosi
presumere che il versamento di una così ingente somma di denaro sia avvenuto a
titolo di donazione e dall’altro lato risultando dagli atti che __________ ha
effettivamente ricevuto una richiesta di restituzione di parte degli importi
versati. Quanto alla causa di sequestro invocata, per altro non contestata
dall’opponente, essa sarebbe pure data avendo la debitrice il domicilio
all’estero e la circostanza che il versamento delle somme di denaro sia avvenuto
in quel Paese costituendo un sufficiente legame con la Svizzera. Il primo giudice
ha infine respinto – tuttavia soltanto nei considerandi senza formalizzazione
nel dispositivo della sua decisione – anche la richiesta di garanzia, ritenendo
che il creditore desse “sufficienti garanzie che nel caso in cui il sequestro
causasse un danno all’opponente egli sarebbe in grado di risarcire tale danno”.
H. Con
“ricorso” (recte: appello) 17 settembre 1998 __________ postula l’annullamento
e contestuale riforma del giudizio pretorile, nel senso di ammettere la sua
opposizione al sequestro 16 luglio 1998, con protesta di tasse, spese e indennità
di prima e seconda sede. L’appellante contesta che __________ abbia reso anche
soltanto verosimile un suo obbligo alla restituzione, ribadendo in particolare
l’inesistenza di un prestito, e ciò in considerazione della durata della loro
relazione sentimentale, della manifesta differenza di disponibilità finanziarie
tra le parti, dei costosi regali ricevuti in precedenza rispettivamente della
possibilità di attingere liberamente ai conti di __________ prima della rottura
del rapporto. A sostegno dell’esistenza dell’asserito profondo legame
sentimentale che la univa al creditore sequestrante l’appellante ha prodotto ex
art. 278 cpv.3 LEF nuova documentazione.
I. Con
osservazioni 14 ottobre 1998 __________ ha in sostanza nuovamente contestato
l’esistenza di una “relazione sentimentale molto profonda e duratura”, non negando
di essere stato generoso nei confronti della controparte mediante regali occasionali,
di cui non chiede la restituzione, ma riaffermando il proprio diritto di chiedere
il rimborso di quanto anticipatole per finanziare l’acquisto, la manutenzione e
la ristrutturazione dell’appartamento sequestrato, diritto per altro già fatto
valere giudizialmente in __________
Considerando
in
diritto: 1. 1.1. Per crediti non garantiti da pegno il
creditore può chiedere il sequestro di beni del debitore, quando sia data una
causa di sequestro (cfr. art. 271 cpv. 1 n.1 a 5 LEF). Nel Cantone Ticino per
valori superiori a Fr. 2’000.– competente per la concessione del sequestro è il
Pretore del luogo in cui si trovano i beni da sequestrare indicati dal
creditore (art. 14 cpv. 1 e 16 cpv. 3 LALEF, art. 5 cpv. 1 LOG). La procedura,
di natura sommaria (art. 25 n.2 lett.a LEF), è retta dall’art. 19 LALEF che non
prevede il contraddittorio.
1.2. Prima
di concedere il sequestro il giudice esamina, sulla base dei soli elementi
addotti dal creditore, se è stata resa sufficientemente verosimile l’esistenza
del credito, di una causa di sequestro nonché di beni appartenenti al debitore
(art. 272 LEF). Il grado di verosimiglianza ex art. 271–272 LEF richiesto per
valutare se vi è un credito, se nel circondario di sua competenza vi sono beni
appartenenti al debitore e se si realizza almeno una delle cause di sequestro
fatte valere dal creditore è in linea di principio nel senso che la tesi del
creditore deve risultare plausibile e l’esame puntuale delle allegazioni e
della documentazione prodotta dal creditore deve permettere al giudice di
convincersi – sulla base di elementi oggettivi, non bastando di regola fatture
o altri elementi allestiti unilateralmente dal creditore sequestrante o da suoi
organi o persone ausiliarie – che in concreto le circostanze di fatto rilevanti
si sono realizzate, senza per questo poter già escludere il contrario. Giova
tuttavia ricordare che relativamente all’esistenza dei presupposti processuali
– il cui esame avviene d’ufficio e in ogni stadio di procedura – non basta
invece la sola verosimiglianza (cfr. Dominik
Gasser, Das Abwehrdispositiv der Arrestbetroffenen nach revidiertem SchKG,
in: ZBJV 1994, p.596 e 607s.).
1.3. Concesso
il sequestro, chi è toccato nei suoi diritti può fare opposizione al giudice
del sequestro entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 278
cpv.1 LEF). In tal caso il giudice, in una procedura pure sommaria retta dagli art.
20ss. LALEF, sottopone il sequestro a nuovo esame, dando agli interessati la
possibilità di esprimersi (cfr. art. 278 cpv.2 LEF) rispettivamente di addurre
fatti nuovi. In caso di tempestiva opposizione al sequestro, il giudice che lo
ha concesso deve chinarsi dunque nuovamente sulla domanda sequestro e
verificare – pur con il medesimo potere di cognizione esercitato in precedenza
(cfr. Betrand Reeb, Les mesures provisoires
dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, p.478; Pierre–Robert Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée, in BlSchK
1995, p.135) – se alla luce di quanto emerso dal contraddittorio tutte le
condizioni del sequestro – contestate dall’opponente – risultano ancora
sufficientemente verosimili, se cioè in relazione alle stesse è ancora
soddisfatto quel grado di verosimiglianza necessario per la sua concessione
(cfr. Amonn/Gasser, op.cit., §51
n.71, p.420), atteso che resta onere del creditore sequestrante fornire al
giudice gli elementi sufficienti (cfr. Hans
Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Gine-vra/Monaco 1998, Vol.III,
n.38 ad art. 278 LEF).
1.4. La
nuova decisione (sull’opposizione) – sia essa di annullamento o di conferma del
sequestro – può essere a sua volta impugnata entro dieci giorni all’autorità
giudiziaria superiore (art. 278 cpv.3 primo periodo LEF) – nel Cantone Ticino
alla Camera di esecuzione e fallimenti con il rimedio dell’appello (art. 22
LALEF e art. 14 e 22 lett.c LOG), rispettivamente, in caso di valore inferiore
agli 8’000.–– franchi, alla Camera di cassazione civile con ricorso per
cassazione (art. 22 LALEF e art. 5, 13 e 22 lett.b LOG). L’autorità superiore
deve verificare – sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle
parti ed eventualmente anche dei fatti nuovi di cui le stesse si possono
avvalere (art. 278 cpv.3 secondo periodo LEF) – se nel caso concreto in
relazione al realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dal creditore –
e contestate dalle parti – è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario
per la concessione rispettivamente il mantenimento del provvedimento
conservativo, atteso che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di
prime cure che ha confermato il sequestro rispettivamente confermerà la
decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni intermedie (cfr. Amonn/Gasser, op.cit., §51 n.74, p.421;
Reeb, op.cit., p.482).
- Il
sequestro in esame è stato chiesto sulla base dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF,
causa di sequestro ammessa dal Pretore dopo discussione sull’opposizione e non
più contestata dalla debitrice sequestrata in sede di appello. In concreto
controversa è rimasta soltanto la questione se il creditore ha reso
sufficientemente verosimile l’esistenza e l’esigibilità del credito per il
quale ha chiesto il sequestro (art. 272 cpv. 1 n.1 LEF), e meglio la pretesa di
restituzione del denaro che egli avrebbe anticipato all’appellata a titolo di
prestito per finanziare l’acquisto, la manutenzione nonché i lavori di
ristrutturazione dell’appartamento sequestrato.
2.1. Il
credito di complessivi Fr.1’531’068.– fatto valere da __________ è così
composto (cfr. istanza di sequestro 16 luglio 1998, p.3):
Fr.
845’000.– “prestito per acquisto appartamento”
Fr. 19’606.– “pagamento
avv.__________ acquisto PPP __________ ”
Fr. 246’535.– “interessi
ipotecari pagati dal 1992 al 30 giugno 1998 (...) 16 ricevute sul debito acceso
per acquistare l’appartamento”
Fr.
67’310.– “spese di manutenzione ordinaria della quota di PPP __________
(spese totali Fr. 147’935.–) (...)”
Fr. 352’617.– “spese
di ristrutturazione dell’immobile (totale Fr. 782’398.–) (...)”
A
sostegno della propria tesi il creditore ha versato agli atti in particolare
copia del rogito n.__________ del notaio __________ relativo all’acquisto per
Fr. 846’000.– dell’unità PPP , quota di __________ di comproprietà
della part. RFD __________ (doc. A e D –inc.); copia
dell’avviso di addebito 14 dicembre 1992 sul suo conto bancario per Fr.
1’800’000.– (doc. E –inc.); copia della parcella notarile 10 febbraio
1993 di complessivi Fr.19’606.70 relativa al rogito n.__________ del notaio
__________ e indirizzata alla debitrice (doc. S –inc.); conteggio
“costi edificazione” relativo agli interventi di ristrutturazione per
complessivi Fr. 782’398.– (doc. F–inc.) e plico di oltre 180 fatture
e richieste di pagamenti (plico doc. G/a–v –inc.), intestate a
__________ (la maggior parte), all’arch. __________ oppure a __________ e
__________ insieme (per es. fattura __________ 30 dicembre 1993, in doc. G/a;
fattura __________ 28 settembre 1993 in doc.G/c; fattura 30 maggio 1995
__________ in doc. G/f; fatture __________ __________ 23 dicembre 1993 e 15
maggio 1995 in doc.G/f), con avvisi di addebito sul conto privato __________
intestato a ; un conteggio riassuntivo “interessi pagati” riferito al
periodo fino al marzo 1998 per complessivi Fr. 246’535.50 ed estratti dal conto
. relativo a un prestito ipotecario di Fr. 800’000.–,
ridotto a Fr. 500’000.– nel marzo 1996 (in doc.H –inc.); un conteggio
“spese condominiali” riferito agli anni 1993–1998 per complessivi Fr. 147’697.–
(doc. L–inc.) e un plico di oltre 100 fatture e richieste di
pagamenti riferite a lavori di manutenzione, a forniture di acqua, energia elettrica,
ecc., a premi assicurativi (plico doc. __________ –inc.__________), intestate a
__________ (la maggior parte) o all’arch. __________, con avvisi di addebito
sul conto __________ intestato a __________ Gli importi per “costi
edificazione” (Fr. 352’617.–) rispettivamente per “spese condominiali” (Fr.
67’310.–) richiesti dal creditore rappresentano il 44,5% circa delle relative
spese complessive in considerazione della quota PPP di __________ di comproprietà
di spettanza della debitrice.
In
occasione del contraddittorio sull’opposizione __________ ha inoltre prodotto
lo scritto 18 dicembre 1997, con il quale il suo patrocinatore –“incaricato di
procedere all’incasso delle spese (...) sostenute per l’acquisto e le opere di
miglioria, nonché dell’importo di Fr. 306’416 (...) pagato il 31 marzo 1996”–
ha chiesto per la prima volta alla debitrice la restituzione dell’importo di
Fr. 757’566.–, di cui Fr. 306’416.– per “ammortamento debito”, Fr. 429’713.–
pari a __________ dei “costi di opere di miglioria”, Fr. 19’606.– per “nota
onorario __________ acquisto appartamento” , Fr. 1’518.– pari a 445/1000 del
“__________ ” e Fr. 263 pari a __________ della “corrente elettrica
aprile–settembre 1997”, specificando che all’importo richiesto “dovranno essere
aggiunti gli interessi passivi maturati dall’acquisto dell’immobile (...)“
(doc. AA –inc.). Con atto 27 luglio 1998 presso il __________ ha
inoltre promosso contro __________ una causa per la condanna della convenuta al
pagamento di Fr. 1’532’069.20 (doc. T–inc.).
Ora
alla luce di questi elementi nonché della notifica di tassazione 1993 di
__________ (doc. I–inc.__________) ben si può ammettere come verosimile che
__________ nel periodo che qui interessa abbia effettivamente finanziato
l’acquisto dell’appartamento intestato alla debitrice nonché pagato le fatture
per lavori di ristrutturazione, gli interessi sul debito ipotecario e le “spese
di manutenzione ordinaria” relative anche alla quota di comproprietà di
__________.
2.2. Ammessa
la verosimiglianza del finanziamento da parte di __________ a favore
dell’appellante occorre esaminare se l’appellato ha reso verosimile anche
l’esistenza di un titolo per pretenderne la restituzione, in particolare
l’esistenza del preteso mutuo, come ritenuto dal Pretore e contestato da
. Ora di fronte all’erogazione di un importo complessivo di oltre un
milione e mezzo di franchi – sia pure nell’arco di qualche anno (1992–1998) – e
tenuto conto della presunzione naturale secondo cui la consegna di denaro
avviene a titolo oneroso, per acquisire un credito (credendi causa) o per
estinguere un debito (solvendi causa), e non a titolo gratuito, la gratuità
della dazione essendo da presumere solo nei rapporti tra coniugi (DTF 85 II 70;
IICCA 2 marzo 1998 in re A./ P.; IICCA 19 giugno 1998 in re S./P.), circostanza
quest’ultima non data nel caso concreto, ben si può ammettere che il grado
(minimo) di verosimiglianza necessario ex art. 272 LEF in punto all’esistenza
di un mutuo – con riserva di diversa conclusione della causa di convalida già
introdotta in __________ (cfr. doc. T –inc.) – sia stato raggiunto;
l’appellante si è per altro limitata a contestarne l’esistenza, senza tuttavia
spiegare per quale motivo non dovrebbe essere tenuta alla restituzione di
quanto ottenuto per finanziare, ristrutturare e mantenere l’appartamento di cui
figura proprietaria, se non facendo riferimento alla differenza di
disponibilità finanziarie tra le parti, ai costosi regali ricevuti in
precedenza e alla possibilità di attingere liberamente ai conti di __________
prima della rottura del rapporto. Troppo poco per ammettere che vi sia stata dazione
a titolo gratuito di somma tanto ingente tra persone non coniugate, ancorché
legate sentimentalmente. Su questo punto l’appello di __________ va pertanto respinto.
2.3. L’esigibilità
del credito – contestata dalla debitrice sequestrata sia in prima sede che con
il gravame – va pure ritenuta sufficientemente verosimile alla luce della
lettera 18 dicembre 1997 (doc. AA –inc.__________), dove risulta per la prima
volta la richiesta di restituzione di (parte) dell’importo, e meglio di Fr.
757’516.–, così conteggiati:
“Höhe
Schuld Fr. 306’416.–
445/1000
der Kosten für die
Verbesserungs–arbeiten
(...) Fr. 429’713.–
Rechnung
Notar __________ Fr. 19’606.–
445/1000
Prämie
(...) Fr. 1’518.–
445/1000
für Strom von April–
September
1997 Fr. 263.–
Fr. 757’516.–“
Con
il sequestro l’appellato non si è invero limitato a chiedere la restituzione
dell’importo di Fr. 306’416.– pari all’am–mortamento del marzo 1996 di Fr.
300’000.– del debito ipotecario gravante la quota intestata alla ,
più interessi relativi al primo quadrimestre 1996 (cfr. doc.H –inc.),
bensì ha chiesto in sostanza l’intero importo anticipato per finanziare
l’acquisto dell’ap–partamento __________ (in realtà Fr. 846’000.– , cfr.doc. A
e D –inc.) e non Fr. 845’000.– come all’istanza di sequestro;
l’importo è stato tuttavia rettificato in Fr. 846’000.– in sede di convalida,
cfr. doc. T –); è stato poi aggiunto l’importo di Fr. 276’535.–
relativo agli interessi ipotecari 1992–giugno 1998), cui tuttavia era stato
fatto esplicito riferimento nello scritto 18 dicembre 1997; infine l’importo
per generici “Verbesserungsarbeiten” di Fr. 429’713.– nell’istanza di sequestro
(così come in sede di convalida) è stato parzialmente ridotto, e distinto in
“spese di ristrutturazione (Fr. 352’617.–, sulla base della “distinta opere +
plico fatture e pagamenti” doc. F –) e in “spese di manutenzione ordinaria”
(Fr. 67’310.–, sulla base della “distinta opere + plico fatture e pagamenti” doc.L
–), come per altro a suo tempo richiesto dalla stessa appellante con
scritto 24 dicembre 1997 (cfr. doc. __________). Alla luce di questi elementi
ben si può ammettere – a livello di verosimiglianza – lo scritto 18 dicembre
1997 quale valida interpellazione della debitrice per la restituzione
dell’intero finanziamento, rispettivamente la pretesa di restituzione siccome
esigibile, così come ritenuto dal Pretore. Anche su questo punto l’appello di
__________ va quindi respinto.
2.4. Ammessa
la verosimiglianza sia del credito che della sua esigibilità – uniche questioni
riproposte in appello – la sentenza 3 settembre 1998 della Pretura di
__________ va integralmente confermata così come confermato è il sequestro decretato
il 16 luglio 1998.
- Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 61 cpv. 1 e 62 cpv.1
OTLEF).
Richiamati gli art.
271 ss. LEF e, per le spese, la vigente OTLEF,
pronuncia: I. L’appello
del 17 settembre 1998 __________, è respinto.
II. La
tassa di giustizia della presente decisione di Fr. 2'250.–, già anticipata
dall’appellante, resta a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla
controparte Fr. 1’000.– per parte di indennità di appello.
III. Intimazione
a:
Per la Camera
di Esecuzione e Fallimenti del Tribunale di Appello
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster