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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1998.00119
Data decisione, Autorità: 26.07.1999, CEF
Incarto n. 14.98.00119 14.98.00120
Lugano 26 luglio 1999/B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Giani e Chiesa (quest'ultimi in sostituzione del giudice Zali, astenuto e del giudice Pellegrini, assente.
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulle cause a procedura sommaria appellabile promosse con istanze 28 luglio 1998 da
contro
tendenti ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta ai PE n.__________ del 27/30 aprile 1998 dell’UE di Lugano;
sulle quali istanze la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenze 5 ottobre 1998 ha così deciso:
________--
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.
Inc. 14.98.120 (EF. 98.01589)
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.
Sentenze dedotte tempestivamente in appello dagli escussi che con atti 16 ottobre 1998 hanno postulato la reiezione delle istanze, con protesta di spese e ripetibili;
con osservazioni 23 novembre 1998 la parte appellata si è opposta ai gravami, protestate spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto
A. Con PE n. __________del 27/30 aprile 1998 dell’UE di Lugano la __________ ha escusso __________ quale debitore resp. __________ quale terza proprietaria dell’immobile per fr. 2’275’000.-- oltre interessi al 4.75% dal 15 aprile 1998, indicando quale titolo di credito: “ CHF 1’400’000.-- mutuo ipotecario nei rogiti n. __________ dell’avv. __________ dd. 14.7.1989 (di originali CHF 1’200’000.-- aumentato a CHF 1’400’000.-- con rogito n. __________ dell’avv. __________ in data 20.3.1990) in I rango;
CHF 600’000.-- mutuo ipotecario nei rogiti n. __________ dell’avv. __________ dd. 20.3.1990 in II rango dopo precedenze di CHF 1’400’000.-- titoli che gravano la part. n. __________RFP di __________, di proprietà della signora __________. Contratto di credito ipotecario dd. 31.8.1995 disdetto in data 7.1.1998 per il 15.4.1998. Cessione in garanzia dd. 24.9.1995.”
Interposta tempestiva opposizione dagli escussi, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su un contratto di credito ipotecario 31 agosto/24 settembre 1995 (doc. A), con cui ha concesso a __________ un prestito di fr. 2’495’000.--, utilizzabile sul conto n. , in sostituzione di un prestito concessogli precedentemente. A garanzia del predetto credito __________ ha ceduto alla creditrice due mutui ipotecari al portatore, di cui ai rogiti n. __________ risp. 2 del notaio avv. __________ per fr. 1’400’000.-- risp. fr. 600’000.-- (doc. B e C). Il contratto di credito ipotecario doc. A prevede un termine di decorrenza per il 30 giugno 1997. Dopo diversi solleciti la procedente ha chiesto con scritto 7 gennaio 1998 il rimborso per il 15 aprile 1998 (doc. E) del credito di fr. 2’275’000.-- e della posizione di dare () in conto corrente di fr. 193’243.05, ambedue i saldi valuta 31 dicembre 1997. Contemporaneamente ha disdetto sempre per il 15 aprile 1998 anche i due mutui ipotecari doc. B e C. Con l’esecuzione in oggetto l’ __________ pretende il pagamento di fr. 2’275’000.-- oltre interessi al 4.75% dal 15 aprile 1998.
C. All’udienza di contraddittorio gli escussi hanno sostenuto che il rapporto contrattuale con la creditrice è da qualificare quale rapporto di conto corrente, indipendentemente dal fatto che la banca abbia nel caso di specie effettuato le registrazioni su due conti invece che su uno solo. Il saldo non è riconosciuto e nemmeno risulta essere stato da loro sottoscritto. Come si evince dal contratto di mutuo doc. A il computo degli interessi avviene sul saldo risultante dopo gli ammortamenti mensili/trimestrali. Il punto 6.4 del predetto contratto prevede infatti l’addebito degli interessi sul conto corrente in ragione del saldo a nuovo. Gli escussi hanno poi sostenuto che mancando un benestare e visti i movimenti in conto corrente non può essere ritenuto che vi sia un valido riconoscimento di debito. D’altro canto i mutui ipotecari doc. B e C non possono essere considerati, atteso che sono stati costituiti solo in garanzia di eventuali pretese nei loro confronti.
Replicando la procedente ha rilevato che in esecuzione è stato posto solo il capitale e non gli interessi. Quest’ultimi sono stati conteggiati sul conto __________, il quale viene tenuto sotto forma di conto corrente. Il capitale è stato invece conteggiato sul conto principale __________. Inoltre i titoli ipotecari doc. B e C sono stati ceduti in proprietà come risulta dall’atto di cessione doc. A
Duplicando gli escussi hanno rilevato che solo il riporto a nuovo del saldo precedente serve da base per il calcolo degli interessi a scadere, per cui dopo la prima chiusura non è più possibile distinguere fra capitale e interessi correnti originali. Le due rubriche dello stesso conto costituiscono modi di registrazione bancaria che non superano l’essenza giuridica del contratto concluso.
D. Con sentenze 5 ottobre 1998 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto le istanze argomentando che la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. Le allegazioni dei precettati sono state respinte, considerato che è stato stipulato un contratto di mutuo ipotecario per la somma di fr. 2’495’000.--, valuta 30 giugno 1995 e che la __________ procede in qualità di proprietaria dei titoli ipotecari, dopo avere validamente esercitato il diritto di realizzare i pegni liberamente, come previsto dall’art. 3 della “Sicherungsübereignung”, previa disdetta del credito causale.
E. Contro le sentenze pretorili si sono tempestivamente aggravati gli escussi, riconfermandosi in sostanza nelle loro allegazioni di prima sede.
F. Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto:
Le due appellazioni sono dirette contro due sentenze pretorili aventi la stessa parte appellata, sostanzialmente riferite a fatti simili; le cause possono quindi essere congiunte ex art. 320 CPC ed evase con una sola sentenza.
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il contratto di mutuo costituisce riconoscimento di debito per il rimborso della somma mutuata, quando cumulativamente sono adempiuti i seguenti requisiti:
vi è contratto di mutuo scritto;
vi è la prova documentale (che può risultare dal contratto medesimo o da una ricevuta separata) che il mutuante ha trasferito al mutuatario il capitale pattuito;
la pretesa deve essere inoltre esigibile (cfr. CEF 19 giugno 1990 in re J./W.SA).
c) In casu le parti hanno stipulato un contratto di mutuo ipotecario (Hypothekardarlehen), con cui la procedente ha concesso un credito di fr. 2’495’000.-- a __________ (doc. A). Le parti hanno espressamente pattuito che l’importo capital fosse addebitato al conto __________ (cfr. doc. A, p. 2, n. 3). Che la somma mutuata gli è stata trasferita non è mai stato negato da __________. D’altro canto __________ detiene i mutui ipotecari doc. B e C a garanzia del mutuo.
Dal doc. plico F risulta che al 31 marzo 1996 il saldo del conto n. __________ - sul quale è stato girato in una sola volta il capitale di cui al contratto doc. A - era di fr. 2’495’000.-- ed è rimasto tale fino al 30 settembre 1996, allorquando è stato rimborsato l’importo di fr. 100’000.--, per cui il saldo capitale è diminuito a fr. 2’395’000.--. Il 24 dicembre 1996 sono stati di nuovo ripagati fr. 120’000.--, per cui il saldo risultante al 31 dicembre 1996 si è ridotto a fr. 2’275’000.--, il quale è poi rimasto invariato fino al 31 marzo 1998. Dal contratto doc. A (cfr. p. 2 n. 5.1 e p. 3, n. 6.4) risulta la pattuizione esplicita delle parti sul servizio degli interessi, da addebitare sul conto n. __________ gestito come un conto corrente. Gli ammortamenti per parte loro non passano dal conto corrente n. __________ ma interessano solo il conto capitale n. __________ (cfr. doc. A, p. 3, n. 5.2 e 5.3, con il rilievo che sono stati versati solo fr. 100’000.-- e fr. 120’000.--). Dagli estratti conto plico doc. F si evince che gli interessi sono stati regolarmente addebitati sul conto __________ (anche doc. 8). Pertanto dalla predetta documentazione risulta che il credito concesso __________ a __________ è stato versato in tutto il suo ammontare, che in seguito sono stati dedotti i due predetti ammortamenti di fr. 100’000.-- risp fr. 120’000.-- e che l’importo residuo ammonta a fr. 2’175’000.--, ossia all’importo che la banca creditrice ha posto in esecuzione.
Sulla base di questi elementi si può pertanto ritenere che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, il conto in questione n. ____________________ non è un conto corrente sul quale vi sono stati ulteriori movimenti, oltre ai citati due rimborsi, e per il quale occorre l’approvazione del saldo per riconoscerlo quale titolo di rigetto, bensì si tratta di un normale conto (cfr. CEF sentenza del 10 luglio 1998 in re UBS SA c. R. e W. F. cons. 4 e rif. ivi). Il conto n. __________ e solo quello, è invece un conto corrente - come peraltro sostengono anche gli appellanti: siffatta conclusione è però irrilevante nel caso di specie perché la precettante procede solo per l’importo capitale (conto n. __________) e non anche per gli interessi nel frattempo maturati, confluiti questi sul conto corrente n. __________.
Il contratto doc. A prevede poi un termine di rimborso fisso per il capitale (conto n. __________) per il 30 giugno 1997, per cui da quel termine il credito è divenuto esigibile.
Risultando pertanto adempiuti i requisiti di cui al precedente considerando, la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.
Le sentenze pretorili vanno quindi confermate.
Tasse di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia
Le cause inc. 14.98.119 e inc. 14.98.120 sono dichiarate congiunte.
L’appello 16 ottobre 1998 __________, è respinto.
2.1 La tassa di giustizia di fr. 450.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di , il quale rifonderà all __________ fr. 1’400.-- a titolo di indennità.
3.1 La tassa di giustizia di fr. 450.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di , la quale rifonderà all’ __________ fr. 1’400.-- a titolo di indennità.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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