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Numero d'incarto:
14.1998.00123
Data decisione, Autorità:
28.06.1999, CEF
Incarto n.
14.98.00123
Lugano
28 giugno 1999/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 27 agosto
1997 da
contro
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 4/5 agosto 1997 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con
sentenza 19 ottobre 1998 ha così deciso:
“1. L’istanza è
parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato
precetto esecutivo è respinta in via provvisoria, limitatamente all’importo di
fr. 80’990.-- oltre interessi al 4% dal 4 agosto 1997.
- La tassa di giustizia in fr. 270.--, da anticipare
dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di
rifondere a controparte fr. 1’200.-- a titolo di indennità.”
Sentenza dedotta
tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 29 ottobre 1998 ha
postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con osservazioni 9 novembre
1998 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con
PE n. __________ del 4/5 agosto 1997 dell’UE di Lugano __________ ha escusso
__________ per l’incasso di fr. 109’264.-- oltre interessi al 4% dal 1. gennaio
1997, indicando quale titolo di credito: “5 prestiti durante il 1996.”
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. Il
procedente fonda la sua pretesa su diverse ricevute relative a prestiti
concessi all’escussa. Tra le ricevute prodotte quali doc. M, tre, concernenti
gli importi di fr. 50’000.-- (doc.M, foglio 3, datata 10 giugno 1996) risp. fr.
24’000.-- (doc. M, foglio 7, datata 19 agosto 1996) risp. fr. 5’990.-- (doc. M,
foglio 9, datata 28 settembre 1996), recano l’indicazione “ricevuti come
prestito” e la firma “__________ ”.
C. All’udienza
di contraddittorio l’escussa ha sostenuto che i documenti prodotti in fotocopia,
sono stati falsificati dal procedente, il quale ha riprodotto illecitamente di
proprio pugno la sua firma.
D. Con
sentenza 19 ottobre 1998 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano,
Sezione 5, ha accolto parzialmente l’istanza argomentando in merito
all’eccezione di falso sollevata dall’escussa, che il 21 settembre 1998 è stato
emesso dalla Procura pubblica un decreto di non luogo a procedere, cresciuto
nel frattempo in giudicato. Le ricevute prodotte agli atti quali doc. M
(originali dei doc. da A a E), attestanti avvenuti prestiti in favore
dell’escussa, costituiscono pertanto validi riconoscimenti di debito ex art. 82
LEF, tuttavia limitatamente agli importi di fr. 50’000.-- versati il 10 giugno
1996 (doc. M, foglio 3), fr. 24’0000.-- versati il 19 agosto 1996 (doc. M,
foglio 7) e fr. 5’990.-- versati il 28 settembre 1996 (doc. M, foglio 9). Per
gli altri importi mancano invece validi titoli di rigetto. Gli interessi di
mora sono stati concessi in prima sede dalla prima valida messa in mora, ossia
dal 4 agosto 1997, data della domanda di esecuzione.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa riconfermandosi
in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Delle
osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto:
a) Gli
art. 216-226 CPC relativi all'eccezione di falso non vanno considerati nella
procedura di rigetto dell'opposizione. Vi osta il principio di celerità
immanente al processo sommario in tema di esecuzione e fallimento: detto
altrimenti, l'istituto dell'eccezione di falso e della verifica delle scritture
secondo il CPC non trova spazio in sede sommaria ex art. 25 n. 1 LEF. Pure
l'abrogato art. 387 cpv. 3 CPC (ora art. 20 LALEF), applicabile alla presente
fattispecie, sanciva l'inammissibilità dell'audizione testimoniale e della
perizia, mezzi di prova previsti invece dagli art. 216-226 CPC.
b) In
casu la giudice di prime cure ha comunque trasmesso l’incarto al Ministero
Pubblico per l’istruzione della questione relativa all’eccezione di falso.
a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.
82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr.
Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il
giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il
credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il
debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep
1989 p. 331).
c) Per
l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del
Tribunale federale nella sentenza 13 ottonbre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep
1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61); BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p.
228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée
provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
d) Una
firma su un riconoscimento di debito è presunta autentica, ossia non falsa. Se
la firma è contestata, ossia eccepita di falso, incombe all'escusso rendere
verosimile che la firma non è la sua (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 346
n. 1; cfr. anche SJZ 1980 p. 334; Panchaud/Caprez, op. cit., § 4 n. 1). Ciò può
essere fatto producendo firme, possibilmente coeve, che consentano il controllo
di conformità, ritenuto che se presentano una struttura sostanzialmente diversa
il grado di verosimiglianza dell'eccezione di falsità richiesto ex art. 82 cpv.
2 LEF è raggiunto. Difformità da lievi a medie non sono sufficienti, a meno che
altri elementi fattuali concorrano a determinare un giudizio diverso.
e) Il
Procuratore pubblico ha motivato il suo decreto di non luogo a procedere 21
settembre 1998 come segue:
“..............
Nel
caso in esame, non appare suffragata da fatti concreti la tesi secondo cui il
denunciato si sarebbe reso autore di aver falsificato le firme sui documenti
prodotti e nemmeno vi è spazio per sostenere che si siano prodotti dei
“collage” per la formazione di un documento falso.
Infatti,
non occorrono perizie calligrafiche per stabilire che le firme apposte ai
documenti in esame sono state palesemente contraffatte o distorte, ma ciò che
purtroppo risulta impossibile accertare è l’autore di tale contraffazione o
distorsione. In effetti, di fronte ad un’insanabile divergenza delle versioni
rese dalle parti, risulta impossibile a questo Magistrato desumere quale sia la
versione più attendibile: se sia il denunciato ad aver commesso il reato,
oppure se l’eccipiente, signora __________, abbia di proposito apposto la sua
firma in modo tale da renderla poco probabile (cfr. verbale di interrogatorio
02.06.1998).
Posto
che le dichiarazioni date dalle parti nell’ambito dell’assunzione delle
informazioni preliminari risultano essere insanabilmente divergenti e quindi
non sono dati nè elementi probatori, nè seri indizi di colpevolezza necessari
per giustificare l’apertura di un procedimento penale, in mancanza di elementi
inequivocabilmente atti a provare la colpevolezza del denunciato, altro non si
può che desistere dal procedere sul piano penale.
...........”
Dai
precedenti considerandi emerge pertanto che la questione a sapere se le firme
sui documenti in esame è stata contraffatta dal procedente oppure se è stata
opera di distorsione da parte dell’escussa è rimasta aperta.
f) Nell’ambito
della procedura di rigetto dell’opposizione si può procedere al confronto della
firma dell’escussa sul doc. B (conferma di condominio) e di quella che compare
sulla procura conferita in prima sede al suo rappresentante legale, con le
sottoscrizioni dei doc. M, fogli 3, 7 e 9. Quest'ultime presentano delle
differenze sostanziali, come per altro rilevato anche dal Procuratore Pubblico.
Queste sono visibili in particolare nel modo in cui è stato scritto il nome
“__________ ” (“F” diversa, “a” finale con svolazzo) e possono essere
qualificate come sufficienti a rendere verosimile che la firma apposta sui doc.
M, fogli 3, 7 e 9 potrebbe non essere quella dell’escussa.
I
documenti M, fogli 3, 7 e 9 non possono quindi essere ritenuti validi
riconoscimenti di debito ex art. 82 LEF, per cui l’istanza di rigetto
provvisorio dell’opposizione va respinta e la sentenza pretorile di conseguenza
riformata.
- L’appello
29 ottobre 1998 __________ va pertanto accolto
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 25 e 82 LEF
pronuncia
I. L’appello
29 ottobre 1998 __________, è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 19 ottobre 1998 della Segretaria assessore della
Pretura di Lugano, Sezione 5, va così riformata:
“1. L’istanza
27 agosto 1997 __________, è respinta.
- La
tassa di giustizia di fr. 270.--, da anticipare dalla parte istante, resta a
carico di __________, il quale rifonderà a __________ fr. 1’200.-- a titolo di
indennità.”
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 400.--, da anticipare
dall’appellante, è posta a carico di __________, il quale rifonderà a
__________ fr. 100.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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