AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 14.1998.00124
Data decisione, Autorità: 23.07.1999, CEF
Incarto n. 14.98.00124
Lugano 23 luglio 1999/B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Pellegrini, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 17 agosto 1998 da
Contro
patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 3/10 agosto 1998 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 9 ottobre 1998 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria per fr. 30’314.-- oltre interessi al 7% dal 1. dicembre 1997 su fr. 3’483.--, dal 1.1.98 su fr. 3’833.--, dal 1.2.98 su fr. 3’833.-- dal 1.3.98 su fr. 3’833.--, dal 1.4.98 su fr. 3’833.--, dal 1.5.98 su fr. 3’833.--, dal 1.6.98 su fr. 3’833.-- e dal 1.7.98 su fr. 3’833.--
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 3 novembre 1998 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 7 dicembre 1998, la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
rilevato che con ordinanza 14/15 dicembre 1998 l’istanza per effetto sospensivo è stata dichiarata irricevibile;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________del 3/10 agosto 1998 dell’UE di Lugano la __________ ha escusso __________ per l’incasso di fr. 35’491.50 oltre interessi al 7% di
fr. 3’483.-- dal 1. dicembre 1997,
fr. 3’833.-- dal 1. gennaio 1998,
fr. 5’177.50 dal 1. gennaio 1998,
fr. 3’833.-- dal 1. febbraio 1998,
fr. 3’833.-- dal 1. marzo 1998,
fr. 3’833.-- dal 1. aprile 1998,
fr. 3’833.-- dal 1. maggio 1998,
fr. 3’833.-- dal 1. giugno 1998
fr. 3’833.-- dal 1. luglio 1998,
indicando quale titolo di credito: “1/9 contratto di locazione relativo ai locali commerciali ubicati in _________, PT, int. 2 (compreso archivio e box) - pigioni e spese accessorie dicembre 1997 a luglio 1998; conguaglio spese accessorie 1997”.
Interposta tempestiva opposizione dall’escusso la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore limitatamente a fr. 30’314.-- oltre interessi al 7% di
fr. 3’483.-- dal 1. dicembre 1997
fr. 3’833.-- dal 1. gennaio 1998
fr. 3’833.-- dal 1. febbraio 1998
fr. 3’833.-- dal 1. marzo 1998
fr. 3’833.-- dal 1. aprile 1998
fr. 3’833.-- dal 1. maggio 1998
fr. 3’833.-- dal 1. giugno 1998
fr. 3’833.-- dal 1. luglio 1998
B. La procedente fonda la sua pretesa su un contratto di locazione stipulato il 18 ottobre 1996 con __________con cui a quest’ultimo ha locato vani commerciali nello stabile denominato __________ in via __________ a __________ per un canone di locazione mensile di fr. 3’183.-- più fr. 350.-- per le spese accessorie, fr. 100.-- per il locale archivio e fr. 200.-- per la locazione di un box, da pagare anticipatamente all’inizio di ogni mese (doc. A). Al 31 luglio 1998 risultavano scoperti i seguenti importi: fr. 3’483.-- per la pigione dicembre 1997, fr. 24’381.-- per le pigioni da gennaio a luglio 1998 più fr. 2’450.-- per le spese accessorie per il periodo da gennaio a luglio 1998, complessivamente fr. 30’314.-- oltre gli interessi.
C. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha sollevato l’eccezione di compensazione, sostenendo che il credito posto in esecuzione è da considerarsi estinto. Il precettato ha prodotto copia di una petizione 8/9 ottobre 1998 ed i relativi documenti da A a HH (plico doc. 2), inoltrata alla Pretura del Distretto di Lugano, sostenendo di vantare nei confronti della __________ una contropretesa di fr. 168’266,40, la quale, detraendo l’importo complessivo di fr. 55’341.95 posto in esecuzione dalla procedente, si riduce a fr. 112’924.40.
Replicando la creditrice si è opposta alla produzione dei documenti relativi alla causa di merito. Essa ha sostenuto che i crediti vantati dall’escusso non sono comprovati da alcun documento atto a renderli verosimili. I piani concernenti __________ che costituirebbero la causa della pretesa posta in compensazione, non sono mai stati commissionati a__________, né mai le sono stati consegnati. La fattura fatta valere dall’escusso si ricollega alla conclusione dei lavori - dalla quale sono trascorsi ormai 4 anni -, ed è relativa ad un progetto di massima concernente il porto di __________ Dall’art. 7 del relativo contratto (doc. AA), si evince che, se anche il porto fosse stato realizzato ovvero progettato in via definitiva, a__________ nulla sarebbe stato dovuto oltre alla somma pattuita, regolarmente ed integralmente versatagli in gran parte in anticipo. La procedente ha poi prodotto la corrispondenza del suo rappresentante legale inviata ai rappresentanti dell’escusso (doc. BB, CC e DD) relativa ai piani per il progetto di __________, che l’escusso avrebbe eseguito a carattere personale.
Duplicando l’escusso ha ribadito l’eccezione di compensazione. In merito al progetto concernente __________o, all’origine della fattura di fr. 120’000.--, l’escusso ha prodotto una dichiarazione 4 settembre 1998 dell’impresa __________ (doc. 3). In relazione al progetto riguardante il porto di __________ egli ha rilevato che lo stesso è stato progettato su fondi che non coincidono con quelli indicati nel contratto di appalto prodotto da controparte quale doc. AA. Egli ha poi inoltrato quale doc. 4 lo schizzo planimetrico per l’insediamento di un porto galleggiante, commissionatogli dalla __________, su fondi appunto diversi rispetto a quelli indicati nel predetto doc. AA.
D. Con sentenza 9 ottobre 1998 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza, argomentando che la documentazione prodotta dalla procedente costituisce in linea di principio valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. L’eccezione di compensazione sollevata dall’escussa per presunte contropretese vantate nei confronti della __________ per asserite prestazioni professionali eseguite a suo favore è stata respinta. La petizione inoltrata alla Pretura di Lugano l’8 ottobre 1998 tendente all’accertamento del credito di fr. 114’000.-- circa (doc. 1), corredata dai documenti da doc. A a doc. HH (doc. plico 2), non è stata ritenuta atta a rendere verosimile l’eccezione di compensazione. Infatti i documenti allegati alla medesima non costituiscono, secondo la prima Giudice, riscontri oggettivi, necessitando di un’approfondita indagine di merito.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso con atto 3 novembre 1998 appellando correttamente i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza pretorile di cui all’inc. n. __________. Nella motivazione a p. 3 n. 2 egli ha tuttavia scambiato l’importo, evidentemente per errore, con l’importo rubricato sotto l’inc. ________ Per il resto si è riconfermato in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Delle argomentazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto:
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 330).
c) Il contatto di locazione doc. A costituisce in linea di principio valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF per gli importi posti in esecuzione.
a) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61); BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) Il debitore può opporre in compensazione un credito, ancorché contestato, che egli ha contro il procedente, l’opposizione deve essere confermata, nella misura in cui il credito opposto in compensazione sia reso attendibile (Panchaud/Caprez, op. cit., § 36 n. 7 p. 80). Incombe all’escusso di rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi, la causa e l’importo del credito (Panchaud/Caprez, op. cit., § 36 n. 2 p. 81). La compensazione può avvenire nel caso in cui l’importo e l’esigibilità della contropretesa è documentata liquidamente da documenti (Panchaud/Caprez, op. cit., § 36 n. 1). Se la pretesa posta in esecuzione risulta da semplici fatture e da uno scritto del precettato dimostranti che ci sono state discussioni tra le parti a questo proposito, l’eccezione di compensazione va respinta (Panchaud/Caprez, op. cit. , § 36 n. 8 p. 81; SJ 1966 p. 21).
c) In casu l’escusso ha sollevato l’eccezione di compensazione versando agli atti copia della sua petizione 8 agosto 1998 (doc. 1) e la relativa voluminosa documentazione (plico doc. 2) inoltrata alla Pretura di Lugano, con cui ha chiesto che la __________ venga condannata a versargli l’importo di fr. 112’924.45 pari alla differenza fra il proprio credito di fr.168’266.40 per sue prestazioni professionali e il credito complessivo vantato dalla procedente in relazione al contratto di locazione in esame ammontante a fr. 55’341.95. L’appellante ha sostenuto di intrattenere con la __________ oltre al rapporto di locazione, anche relazioni professionali, per le quali non è stato pagato. A questo riguardo ha prodotto la corrispondenza scambiata dalle parti e le fatture emesse per le sue prestazioni (plico doc. 2 doc. da B a H) così come numerosi progetti e piani (plico doc. 2 doc. da M a HH). Dalla predetta corrispondenza non emerge tuttavia nessun riconoscimento da parte della __________ delle contropretese fatte valere dall’escusso. La procedente ha infatti integralmente contestato i crediti posti compensazione dall’arch. _________, rilevando di avere già pagato le fatture che la concernevano e di non avergli conferito incarico alcuno in relazione ai piani risp. ai progetti di cui alla documentazione prodotta. Nemmeno dalla dichiarazione 4 settembre 1998 dell’impresa di costruzione __________ (doc. 3), in cui quest’ultima in merito all’edificazione del mappale __________di __________ ha affermato di avere calcolato la sua offerta, ora in possesso della __________, sulla base dei piani elaborati dall’arch. ________, non si può dedurre che quest’ultimo sia stato incaricato dalla procedente di allestire tale progetto e, se del caso, che la creditrice non l’abbia pagato per le sue prestazioni. Lo stesso vale per il piano doc. 4, concernente l’insediamento di un porto galleggiante a __________ su fondi - ha rilevato l’appellante - che non coincidono con quelli indicati nel contratto di appalto doc. AA, prodotto dalla procedente. Infatti anche se questo progetto riguarda un altro fondo, non compreso nel contratto doc. AA, non risulta da alcun atto che l’appellata abbia incaricato espressamente l’escusso di allestire i piani relativi a tale progetto e, se del caso, che non l’abbia ancora retribuito.
Come si evince dalle precedenti considerazioni la documentazione prodotta dal debitore non fornisce i necessari riscontri oggettivi atti a rendere verosimile le contropretese poste in compensazione. La corrispondenza e le fatture dimostrano che vi sono state discussioni in merito, questi documenti non permettono tuttavia di ammettere l’eccezione di compensazione sollevata dall’appellante. La petizione e la relativa documentazione versata agli atti necessitano infatti dell’indagine approfondita del giudice ordinario. Il potere di cognizione del giudice del rigetto è infatti limitato e permette di accogliere l’eccezione di compensazione solo nel caso in cui l’importo e l’esigibilità della contropretesa sono documentati in termini di sufficiente liquidità.
Il contratto di locazione doc. A costituisce pertanto, come correttamente ritenuto in prima sede, valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF. La sentenza pretorile va di conseguenza confermata.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia:
L’appello 3 novembre 1998 __________ , è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 315.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico dell’__________ __________, il quale rifonderà alla __________ fr. 500.-- a titolo di indennità.
Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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