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Numero d'incarto:
14.1998.00138
Data decisione, Autorità:
18.01.1999, CEF
Incarto n.
14.98.00138
14.98.00139
Lugano
18 gennaio 1999
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulle cause a procedura sommaria appellabile (esecuzioni cambiarie) dipendenti
dalle opposizioni interposte da
ai
PE cambiari n. __________ e __________ del 15/16 ottobre 1998 dell’UE di
Lugano emessi a istanza di
opposizioni
sottoposte, giusta l’art. 181 LEF, con atti 21 ottobre 1998 dell’UE di Lugano
al giudizio della Pretura di Lugano, Sezione 5;
sulle
quali opposizioni la Pretore di Lugano, Sezione 5, con sentenze 16 novembre
1998 ha così deciso:
inc. 14.98.138
(__________)
“1. L’opposizione
interposta al PE camb. no. __________ fatto notificare il 16 ottobre 1998 non è
ammessa.
- La
tassa di giustizia di fr. 230.--, da anticipare dalla parte creditrice, è posta
a carico della parte debitrice, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr.
600.-- a titolo di indennità.”
inc. 14.98.139 (__________)
“1. L’opposizione
interposta al PE camb. no. __________ fatto notificare il 16 ottobre 1998 non è
ammessa.
- La
tassa di giustizia di fr. 210.--, da anticipare dalla parte creditrice, è posta
a carico della parte debitrice, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr.
450.-- a titolo di indennità.”
Decisioni
tempestivamente dedotte in appello dall’escussa che con atti 23 novembre 1998
ha postulato:
inc. 14.98.138 (__________)
“1. L’appello è accolto e i
dispositivi 1 e 2 della sentenza pretorile sono annullati.
1.1. È
fatto ordine al Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, di indire una nuova
udienza di discussione per statuire sulla notifica 21 ottobre 1998, presentata
dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, alfine di decidere sull’opposizione
interposta al precetto esecutivo in via cambiaria n. __________ fatto
notificare in data 16 ottobre 1998 dalla Ditta __________ contro la __________
- Protestate spese e
ripetibili.”
inc. 14.98.139 (EF.98.2171)
“1. L’appello è accolto e i
dispositivi 1 e 2 della sentenza pretorile sono annullati.
1.1. È
fatto ordine al Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, di indire una nuova
udienza di discussione per statuire sulla notifica 21 ottobre 1998, presentata
dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, alfine di decidere sull’opposizione
interposta al precetto esecutivo in via cambiaria n. __________ fatto
notificare in data 16 ottobre 1998 dalla Ditta __________ contro la __________.
- Protestate spese e
ripetibili.”
Con
osservazioni 21 dicembre 1998 la creditrice si è opposta ai gravami, protestate
spese e ripetibili;
rilevato
che con ordinanze presidenziali 26 novembre/1. dicembre 1998 le istanze per
effetto sospensivo sono state dichiarate irricevibili;
ritenuto
in fatto:
A. La
Ditta __________ fonda le sue esecuzioni su due assegni bancari emessi a Lugano
il 20 giugno 1998 risp. il 30 maggio 1998 per gli importi di Lit. 46’900’000 risp.
Lit. 40’000’000 in suo favore dalla __________ (in seguito: __________),
pagabili dalla __________, rimasti impagati.
B. Con
ordinanze 22 ottobre 1998 la Pretore di Lugano, Sezione 5, ha citato la Ditta
__________, rappresentata dall’avv. __________ e la __________ a comparire per
l’udienza di contraddittorio fissata per lunedì 16 novembre 1998 alle ore
08.30.
C. All’udienza
di contraddittorio l’escussa non è comparsa.
D. Con
sentenze 16 novembre 1998 la Pretore non ha ammesso le opposizioni interposte
dalla __________x argomentando che gli assegni in oggetto sono formalmente
validi e che non ricorre nessuno dei motivi previsti dall’art. 182 LEF.
E. Contro
le sentenze pretorili si è tempestivamente aggravata la __________ chiedendone
l’annullamento ed il rinvio degli incarti alla Pretura perché proceda ad
emettere nuovi giudizi. L’appellante ha affermato di avere stipulato con la
ditta __________, tra il 24 novembre 1997 e il 13 marzo 1998, diversi contratti
per un valore complessivo di ca. fr. 1’042’635.-- per la fornitura ed il
montaggio di mobili, porte, ecc. destinati ad un albergo costruito in
__________. L’escussa ha asserito di avere già pagato fr. 601’920.-- sull’importo
globale tramite assegni bancari incassati dalla ditta __________e bonifici
bancari. Tutta una serie di ulteriori assegni bancari sono stati invece
sequestrati ad opera dell’appellante per irregolarità nella fornitura della
merce, ritardi nella consegna ed in particolare per difetti molto gravi della
merce stessa. La __________ ha rilevato che durante i mesi di maggio e giugno
1998 lo Studio legale __________, tramite l’avv. __________ha infatti proceduto
per suo conto a una serie di sequestri di assegni bancari emessi a favore della
ditta __________a. Ad ogni singola istanza di sequestro è stata allegata la
procura della cliente conferita all’avv. __________ (doc. 2). Le domande di
sequestro sono state accolte dalla Pretura di Lugano, Sezione 4. Con sentenza
21 agosto 1998 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello ha
però dichiarato nulle le esecuzioni dei sequestri. Il 13 luglio 1998 si è
svolta una prima udienza di contraddittorio dinanzi alla Pretura di Lugano,
Sezione 5, nelle cause dipendenti dai PE in via cambiaria n. __________4 e
__________2 emessi dall’UE d Lugano, fatti intimare dalla ditta __________
contro la __________ (doc. 3 e 4). A quell’udienza ha partecipato l’avv.
__________, che ha presentato una specifica procura (doc. 6 e 7). Queste
procedure sono poi state sospese in attesa della predetta decisione della
Camera esecuzioni e fallimenti del TA in merito ai ricorsi interposti contro i
vari sequestri (doc. 5). Con ordinanze pretorili 14 settembre 1998 sono state fissate
per il 28 ottobre 1998 le nuove udienze nelle predette procedure cambiarie.
Queste ordinanze sono state intimate direttamente all’avv. __________ (doc. 8 e
9). Sempre per il 28 ottobre 1998 è stata fissata l’udienza di discussione in
un ulteriore procedura promossa con istanza 9 settembre 1998 dalla ditta
__________ contro la __________. L’ordinanza è stata questa volta inviata
direttamente alla __________ (doc. 10). Con lettera 23 ottobre 1998 (doc. 11),
inviata dall’avv. __________ alla Pretura di Lugano, Sezione 5, in nome e per
conto dell’avv. __________ i, è stato chiesto il rinvio delle tre udienze
fissate per il 28 ottobre 1998, per assenza della patrocinatrice. Nella
richiesta di rinvio è stato espressamente precisato quanto segue:
“ Rilevo
inoltre che la Ditta __________, ancora negli ultimi tempi, ha fatto spiccare
nei confronti della __________, ulteriori precetti esecutivi. A questi ultimi
l’escussa già ha formulato opposizione (esecuzione n. __________ dell’UE di
Lugano per l’importo di fr. 32’760.-- e n. __________ dell’UE di Lugano per
l’importo di fr. 38’411.10).
Trattasi
di procedure esecutive tra le stesse parti e per le stesse cause. Anche queste
vertenze verranno quindi ben presto sottoposte al giudizio pretorile.
Per
questi motivi parrebbe altresì opportuno congiungere in un’unica udienza di
discussione l’intera controversia (otto assegni bancari).”
L’appellante
ha rilevato che le tre udienze, previste per il 28 ottobre 1998, sono state
rinviate al 23 novembre 1998. Le tre ordinanze pretorili di rinvio datate 26
ottobre 1998 sono state tutte ricevute dall’avv. __________, sebbene su una
ordinanza sia stata indicata quale destinataria la __________medesima. Essa è
stata comunque indirizzata alla patrocinatrice, come risulta dalla busta (doc.
12). Le citazioni datate 22 ottobre 1998, con cui sono state fissate per il 16
novembre 1998 le udienze relative alle procedure esecutive in via cambiaria n.
__________ e __________ sono state invece direttamente indirizzate alla __________
e non alla sua patrocinatrice (doc. 14 e 15). L’avv. __________, non avendo
ricevuto personalmente le citazioni e non essendone venuta a conoscenza non si
è presentata all’udienza. D’altro canto la __________, sapendosi patrocinata,
poteva ritenere in buona fede che la sua rappresentante era a conoscenza
dell’udienza.
Considerato
in diritto:
-
Le
due appellazioni sono dirette contro due sentenze pretorili aventi le stesse
parti, sostanzialmente riferite a fatti simili; le cause inc. 14.98.138 e
14.98.139 possono quindi essere congiunte ex art. 320 CPC ed evase con una sola
sentenza.
a) Ex
art. 120 cpv. 1 e 4 CPC la notificazione di atti giudiziari avviene con la
consegna di un esemplare di essi al destinatario. Se il destinatario ha un
rappresentante, la notificazione è fatta a quest’ultimo.
b) Per
l’art. 326 lett. a CPC la parte appellante può chiedere l’annullamento della
sentenza e il rinvio della causa al Pretore per un nuovo giudizio se in suo
pregiudizio siano stati fatti degli atti nulli (art. da 142 a 146 CPC).
c) Per
l’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC si ha nullità dell’atto procedurale se la parte
contro la quale l’atto è diretto non è stata messa in condizione di rispondere,
ritenuto che per il cpv. 2 siffatta nullità deve essere rilevata d’ufficio.
d) La
citata norma procedurale di diritto cantonale altro non è se non la
realizzazione del diritto di essere sentito dedotta dall’art. 4 Cost.
E`
principio giurisprudenziale indiscusso (cfr. DTF 96 I 188 cons. 2b, 94 I 109 cons.
5 e 92 I 264; CEF 27 novembre 1990 in re W.P.V.A. c. G. SA cons. 1 e 2 aprile
1987 in re B. c. I.L. cons. 3) che tale diritto è di natura essenzialmente
formale: di conseguenza la sua violazione determina l’annullamento della
decisione impugnata, a meno che l’appellante, che non è stato sentito avanti il
primo giudice, abbia avuto la possibilità di esprimersi in seconda sede e che
l’autorità d’appello non sia limitata nel suo potere di cognizione ( cfr. 96 I
188, 94 I 108 cons. 3, 93 I 656, 87 I 340 e 76 I 47).
e) Per
l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di
addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni. Alla __________ è quindi preclusa la
possibilità di far valere i propri mezzi di difesa.
f) L’appellante
ha sostenuto che le citazioni all’udienza di contraddittorio fissata per il 16
novembre 1998 non sono state intimate alla sua patrocinatrice.
Come
risulta dalla documentazione prodotta, la __________ è rappresentata dall’avv.
__________ in ulteriori procedure, che la oppongono alla ditta __________
sempre in relazione ad opposizioni interposte a PE emessi in via cambiaria,
pendenti presso la Pretura di Lugano, Sezione 5 (doc. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e
10). Nell’ambito di queste procedure l’avv. __________, con scritto 23 ottobre
1998 (doc. 11), ha chiesto in nome dell’avv. __________, assente per malattia,
il rinvio delle udienze fissate per il 28 ottobre 1998, rilevando che per altre
due esecuzioni in via cambiaria n. __________ risp. __________4, contro le
quali la __________aveva interposto opposizione, si prospettavano le relative
procedure davanti al Pretore. Egli ha inoltre chiesto la congiunzione delle
cause e la fissazione di un’unica udienza di contraddittorio.
Orbene
non solo la Pretura era pertanto a conoscenza che la __________, nelle
precedenti procedure concernenti esecuzioni in via cambiaria, era rappresentata
dall’avv. __________, ma il 23 settembre 1998, ossia il giorno seguente l’invio
delle citazioni per l’udienza di contraddittorio nell’ambito delle procedure
esecutive cambiarie n. __________ e __________che ci occupano, fissata per il
16 novembre 1998, ha ricevuto via telefax, in nome della patrocinatrice della
__________ la richiesta di congiunzione delle predette procedure con quelle già
pendenti. Questa richiesta doveva pertanto, se del caso, fugare ogni dubbio in
merito al patrocinio da parte dell’avv. __________ della __________ anche nelle
procedure oggetto dei presenti appelli. Di conseguenza le due ordinanze
pretorili di citazione all’udienza di contraddittorio fissata per il 16
novembre 1998, se ancor non era stato fatto, avrebbero dovuto essere inviate
anche alla patrocinatrice dell’appellante.
Il
fatto che la __________non abbia partecipato all’udienza di contraddittorio, è
d’altro canto ininfluente, atteso che sapendosi rappresentata, poteva in buona
fede credere che la sua patrocinatrice, essendo a conoscenza delle citazioni,
vi avrebbe partecipato.
Essendo
stata omessa in prima sede l’intimazione delle ordinanze pretorili di citazione
alla rappresentante legale dell’escussa, ne consegue la declaratoria di nullità
dei pronunciati pretorili 16 novembre 1998 per violazione del diritto di essere
sentito.
g) Gli
incarti sono retrocessi alla Pretore perché proceda a nuovi giudizi, previa udienza
di contraddittorio ritualmente citata.
- Per
le peculiarità dei casi si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia (art.
61 cpv. 1 OTLEF) e dall’assegnare indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF), nulla
potendosi imputare alla creditrice.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 120 cpv. 1 e 4, 142
cpv. 1 lett. b e 326 lett.a CPC
pronuncia
-
Le
cause inc. 14.98.138 e 14.98.139 sono dichiarate congiunte.
-
L’appellazione
23 novembre 1998 __________, (inc. 14.98.138, __________) è accolta.
2.1. Di
conseguenza è annullata la sentenza 16 novembre 1998 della Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 5.
2.2. L’incarto
è retrocesso alla prima Giudice perché proceda ad un nuovo giudizio previa
udienza di contraddittorio.
2.3. Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.
- L’appellazione
23 novembre 1998 __________, (inc. 14.98.139, __________) è accolta.
3.1. Di
conseguenza è annullata la sentenza 16 novembre 1998 della Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 5.
3.2. L’incarto
è retrocesso alla prima Giudice perché proceda ad un nuovo giudizio previa
udienza di contraddittorio.
3.3. Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.
- Intimazione:
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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