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Numero d'incarto: 14.1998.00142
Data decisione, Autorità: 02.03.1999, CEF
Incarto n. 14.98.00142 14.98.00143
Lugano 2 marzo 1999/B/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulle cause a procedura sommaria appellabile (esecuzioni cambiarie) dipendenti dalle opposizioni interposte da
ai PE cambiari n.__________ e __________ del 5/13 ottobre 1998 dell’UE di Lugano emessi a istanza di
opposizioni sottoposte, giusta l’art. 181 LE, con atti 14 ottobre 1998 dell’UE di Lugano al giudizio della Pretura di Lugano, Sezione 5;
sulle quali opposizioni la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenze 19 novembre 1998 ha così deciso:
inc. 14.98.142 (__________)
“1. L’opposizione interposta al PE camb. no. __________ non è ammessa.
inc. 14.98.143 (__________)
“1. L’opposizione interposta al PE camb. no. __________ non è ammessa.
Sentenze dedotte tempestivamente in appello dall’escussa che con atti 30 novembre 1998 ha postulato:
inc. 14.98.142 (__________)
“1. In via principale
L’appello è accolto.
Di conseguenza l’intero incarto è rinviato alla Pretura del Distretto di Lugano, affinché prenda un nuova decisione, e segnatamente decida nel merito delle eccezioni e contestazioni sollevate dall’escussa a suffragio dell’opposizione interposta al PE cambiario n. __________
In via subordinata
L’appello è accolto.
Di conseguenza l’opposizione interposta al PE cambiario n. __________ è mantenuta.
In ogni caso
Protestate tasse, spese giudiziarie e ripetibili dei due gradi di giurisdizione.”
Inc. 14.98.143 (__________)
“1. In via principale
L’appello è accolto.
Di conseguenza l’intero incarto è rinviato alla Pretura del Distretto di Lugano, affinché prenda un nuova decisione, e segnatamente decida nel merito delle eccezioni e contestazioni sollevate dall’escussa a suffragio dell’opposizione interposta al PE cambiario n. __________
In via subordinata
L’appello è accolto.
Di conseguenza l’opposizione interposta al PE cambiario n. __________ è mantenuta.
In ogni caso
Protestate tasse, spese giudiziarie e ripetibili dei due gradi di giurisdizione.”
Con osservazioni 29 dicembre 1998 la creditrice si è opposta ai gravami, protestate spese e ripetibili;
rilevato che con ordinanze presidenziali 2 dicembre 1998 le istanze per effetto sospensivo sono state dichiarate irricevibili;
ritenuto
in fatto: A. La creditrice fonda le sue pretese su due vaglia cambiari emessi a __________ - in seguito alla concessione di crediti - dalla __________ per gli importi di fr. 450’000.-- (inc. 14.98.142, doc. B) risp. fr. 1’000’000.-- (inc. 14.98.143, doc. B) a favore del __________, ora __________ (inc. 14.98.142 e 14.98.143: doc. I), ceduti al __________ (inc. 14.98.142 e 14.98.143: doc. B retro). La procedente ha prodotto pure le disdette delle facilitazioni creditizie 23 settembre 1998 (inc. 14.98.142, doc. E; inc. 14.98.143, doc. F), così come le dichiarazioni di messa in circolazione dei vaglia cambiari 12 maggio 1995 (inc. doc. 14.98.142, doc. F) risp. 19 ottobre 1994 (inc. 14.98.143, doc. G).
B. All’udienza di contraddittorio la creditrice ha eccepito tra l’altro la carenza di legittimazione dello Studio legale __________, patrocinatore di __________.
C. Con sentenze 19 novembre 1998 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, ritenendo validi i vaglia cambiari doc. B e non ricorrendo alcuno dei motivi previsti dall’art. 182 LEF, non ha ammesso le opposizioni. La prima Giudice ha infatti considerato inadempiuto per mancanza di procura il presupposto processuale della legittimazione a rappresentare della lic. iur. __________ dello Studio legale __________. Di conseguenza ha estromesso dagli incarti il memoriale scritto e i documenti prodotti in sede di udienza ritenendoli irricevibili, argomentando che le contestazioni dovevano essere considerate come non espresse.
D. Contro le sentenze pretorili si è tempestivamente aggravata l’escussa riconoscendo che la rappresentanza processuale costituisce un presupposto processuale e che il nostro ordinamento prevede che il giudice l’esamini d’ufficio in ogni stadio di causa “se ha motivi di dubbio”. Tuttavia il solo fatto che la controparte abbia eccepito l’assenza del formulario di procura, non deve forzatamente, secondo l’appellante, costituire “motivo di dubbio” quanto alla rappresentanza processuale. Infatti, ha argomentato la __________, anche volendo ammettere che lo potesse essere, non si giustificherebbe in nessun caso che da tale circostanza il Giudice possa automaticamente ritenere come carente la legittimazione dell’avvocato presentatosi in nome e per conto della debitrice escussa. Ciò lederebbe d’altronde il principio del libero apprezzamento delle prove, che trova riscontro sia nell’art. 90 CPC che nell’art. 20 cpv. 3 LALEF. In casu tutti gli indizi a disposizione del Giudice deponevano per l’esistenza di una rappresentanza processuale. Infatti la società rappresentata è una società anonima svizzera con sede nel Distretto della Pretura che ha prolato la decisione. La patrocinatrice dell’escussa si è lei sola presentata all’udienza. Non vi erano altri rappresentanti che rivendicavano il diritto di tutelare l’escussa. Non vi era indizio alcuno che deponeva per una carente legittimazione. D’altro canto la creditrice non ha contestato tanto la legittimazione processuale quanto piuttosto la mera assenza di procura scritta. Nel corso dell’udienza sono stati inoltre prodotti dei documenti che potevano essere solo in possesso delle parti in causa, e che quindi la rappresentante poteva avere ricevuto solo dall’escussa. L’appel-lante ha sostenuto che non è comprensibile per quale assurdo motivo un avvocato dovrebbe presentarsi a tutelare una società senza disporre di un relativo motivo. D’altronde anche l’esisten-za di una procura scritta non può garantire in assoluto la legittimazione processuale. Una procura è infatti revocabile in ogni momento
E. Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto: 1. Le due appellazioni sono dirette contro due sentenze pretorili aventi le stesse parti, sostanzialmente riferite a fatti simili; le cause inc. 14.98.142 e 14.98.143 possono quindi essere congiunte ex art. 320 CPC ed evase con una sola sentenza
Per gli art. 64 ss. CPC, applicabili alla procedura di ammissione dell‘opposizione in via cambiaria per il rinvio dell’art. 25 LALEF, quali patrocinatori possono fungere in particolare gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone (art. 64 cpv. 1 CPC) ed autorizzati dalla parte mediante procura scritta da unire al primo atto di causa (art. 65 CPC).
b) Per l’art. 97 n. 4 CPC il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali, segnatamente la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti, se il giudice ha motivo di dubbio.
c) Ex art. 20 cpv. 1 LALEF nei casi in cui le parti o terzi devono essere sentiti (art. 181 LEF), essi vengono citati a comparire entro un breve termine.
Secondo l’art. 20 cpv. 2 LALEF all’udienza le parti possono esporre verbalmente o per iscritto le loro domande, le eccezioni d’ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all’istanza scritta.
Il principio dell’oralità, dedotto dalla suddetta normativa di diritto cantonale, assume carattere cogente in virtù dell’art. 101 CPC, che vieta alle parti e al giudice di adottare un modo di procedura diverso da quello stabilito dalla legge (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 331 e rif. ivi).
d) In casu la creditrice ha eccepito in sede di contraddittorio la carente legittimazione processuale della rappresentante dell’escussa, chiedendo che venisse presentata la procura. Dal canto suo l’appellante ha sostenuto che la prima giudice ha violato il suo dovere di esame e di apprezzamento delle prove, ritenendo automaticamente che la mancanza di procura significasse carenza di legittimazione della patrocinatrice. Secondo l’escussa vi erano in prima sede indizi sufficienti, che deponevano per l’esistenza di una rappresentanza processuale.
Orbene gli indizi elencati dalla __________, di cui alla narrativa fattuale sub D, rappresentano indizi generali, proponibili in ogni procedura, per cui considerandoli sufficienti, si giungerebbe ad ammettere in ogni caso la rappresentanza processuale, anche in mancanza di procura.
Dal verbale di contraddittorio emerge che in prima sede la “rappresentante” dell’escussa si è limitata a dichiarare di non essere in possesso della procura sottoscritta dall’appellante, chiedendo di poterla produrre in un secondo tempo, senza menzionare elemento alcuno, né indicare documento alcuno tra quelli prodotti - e poi estromessi dalla prima Giudice -, da cui potesse risultare qualsivoglia indizio atto a dimostrare la sua autorizzazione a rappresentare la __________. Nei casi di specie non sono emersi pertanto i necessari riscontri specifici atti a permettere l’ammissione di una rappresentanza processuale anche in mancanza di procura scritta (cfr. CEF 14.97.86 del 6 novembre 1998 in re C.M. c. S. M., in cui sulla base della documentazione prodotta è stata ammessa la legittimazione processuale del patrocinatore della procedente, anche in mancanza di procura scritta, rappresentando questi in quel periodo la parte anche in altra procedura contro la stessa controparte e CEF 14.98.4 del 24 agosto 1998 in re BVL A. di V.L. & Co. c. N.A.D. Srl. in cui invece dagli atti non sono emersi indizi sufficienti per ammettere la legittimazione processuale della patrocinatrice).
In sede pretorile non è pertanto stato fornito alcun elemento, atto a fugare il dubbio suscitato dall’eccezione sollevata dal __________ e che permettesse di ammettere l’esi-stenza di una rappresentanza processuale da parte dello Studio legale ____________________ tale prova essendo stata rinviata alla produzione in un secondo tempo della procura.
Ex art. 22 cpv. 2 LALEF il documento suffragante la pretesa legittimazione del predetto studio legale avrebbe dovuto però essere prodotto in sede di contraddittorio, pena la perenzione, atteso che il principio dell’oralità ex art. 22 cpv. 2 LALEF è cogente ex art. 101 CPC (cfr. CEF 14.95.73 del 27 luglio 1995 in re __________ c. M.C.).
Ritenuto che i vaglia cambiari doc. B sono formalmente validi e che non ricorrono eccezioni ex art. 182 LEF, la prima giudice si è pronunciata correttamente non ammettendo le opposizioni interposte dall’escussa.
Le sentenze pretorili vanno quindi confermate.
Tasse di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 97 CPC, 20 LALEF
pronuncia: 1. Le cause inc. CEF 14.98.142 e 14.98.143 sono dichiarate congiunte.
2.1. La tassa di giustizia di fr. 600.--, già anticipata dall’appel-lante, resta a carico della __________, che rifonderà al __________ fr. 400.-- a titolo di indennità.
3.1. La tassa di giustizia di fr. 900.--, già anticipata dall’appellan-te, resta a carico della __________, che rifonderà al __________ fr. 800.-- a titolo di indennità.
– __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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