AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1998.00150
Data decisione, Autorità:
13.03.2000, CEF
Incarto n.
14.1998.00150
Lugano
13 marzo 2000CJ/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con
istanza 29 ottobre 1998 dallo
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta al PE n. __________ del 21 settembre 1998 dell’UEF di Locarno;
sulla quale istanza il Pretore della Pretura di Locarno-Città con
sentenza 21 dicembre 1998 ha così deciso:
“1. L'istanza
è accolta.
§ Di conseguenza è rigettata in via definitiva
l'opposizione interposta da __________ __________ al precetto esecutivo n.
__________dell'UEF di Locarno, per l'importo di fr. 102'919.65 oltre a fr.
200.-- di spese esecutive.
-
Le spese e la tassa di giustizia per complessivi
fr. 350.--, da anticipare dall'istante, sono poste a carico del convenuto, il
quale rifonderà all'istante fr. 500.-- di indennità.
-
omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con
atto 28 dicembre 1998 ha, in via principale, postulato la reiezione
dell’istanza di rigetto, e in via subordinata, chiesto che l'istanza venga
parzialmente accolta e l'opposizione respinta in via definitiva limitatamente
all'importo di fr. 2'140.70 (2.08% di fr. 102'919.65). In entrambi i casi, ha
chiesto la modifica del giudizio di prima istanza sulle spese e ripetibili e
protestato quelle di appello;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________del 21 settembre 1998 dell’UEF di Locarno, lo
__________ ha escusso __________ per il pagamento di fr. 199'460.--, dedotto un
acconto di fr. 96'540,35, ossia effettivamente fr. 102'919.65, indicando quale
titolo di credito "Credito netto + accessori come da decreto d'accusa del
26 maggio 1997 __________L'escusso ha interposto tempestiva opposizione
all'esecuzione, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore.
B. All'udienza
di contraddittorio 15 dicembre 1998, l'escusso ha prodotto un memoriale
scritto, corredato di 9 documenti, in cui afferma che "il credito posto in
esecuzione risulta estinto con l'omologazione del concordato decretato" a
suo favore e che si tratta di "debiti nati prima o durante la moratoria
concordataria concessa il 31.10.1995", che non sono privilegiati. Egli ha
anche affermato che le pretese riconosciute dall'autorità penale potrebbero essere
ridotte dal giudice civile, fondandosi su una sentenza (doc. 7) della Corte di
cassazione e di revisione penale del Tribunale d'Appello (CCRP). Infine, il
precettato ha, in udienza, sollevato l'eccezione dell'intervenuta prescrizione
ex art. 60 CO.
L'istante
non è comparso.
C. Con sentenza 21 dicembre 1998, il Pretore ha accolto l'istanza di
rigetto, argomentando che il credito posto in esecuzione non è un credito
d'imposta sorto nel 1994-1995, bensì un vero e proprio credito risarcitorio per
un atto illecito compiuto dall'escusso (art. 270 LT), detta disposizione non
prevedendo la sanzione della restituzione degli importi indebitamente
trattenuti ma un "aliud" per raffronto alle imposte insolute come
tali (citate: CEF 6 maggio 1998 in re C. AVS c/T., p. 6 consid. 4 e 8 consid.
5b; DTF 121 III 385). Il credito sarebbe dunque sorto con la decisione penale
26 maggio 1997, vale a dire successivamente alla concessione della moratoria
(31 ottobre 1995), di modo che il creditore avrebbe diritto ad ottenere
l'intero importo fissato penalmente e non solo il dividendo concordatario. Il
giudice di prime cure ha inoltre rigettato l'eccezione di prescrizione,
applicando l'art. 137 cpv. 2 CO (prescrizione decennale dei crediti stabiliti
con decisione giudiziaria) invece dell'art. 60 CO.
D. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato
__________ ritenendo che i crediti risarcitori nascono il giorno in cui il
danno è insorto (cita DTF 123 V 12 ss quale modifica della giurisprudenza
citata dal primo giudice), di modo che, nella fattispecie, il credito posto in
esecuzione sarebbe nato anteriormente sia alla concessione della moratoria che
all'omologazione del concordato. Lo __________, a far tempo dall'omologazione,
non potrebbe più quindi far valere il suo credito contro l'escusso che per
l'importo corrispondente al dividendo concordatario (2.08%). Anche se non ha
nuovamente fatto valere la prescrizione, il precettato ha chiesto lo stesso, a
titolo principale, l'annullamento totale della sentenza appellata.
L'escutente
non ha presentato osservazioni.
Considerato
in diritto
-
Ex art. 80 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza
esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo
dell'opposizione. Per sentenza esecutiva, si intendono segnatamente le
decisioni prese in base al diritto penale cantonale riservato dall'art. 335 n.
1 CP (in particolare in materia fiscale cantonale) relative alle multe, alle
spese, alla confisca di oggetti, alla devoluzione di doni o altri profitti allo
__________ ed al risarcimento dei danni (art. 380 cpv. 1 CP). Sono parificate a
sentenze esecutive le decisioni in materia penale delle autorità di polizia o
di altre autorità competenti nonché i decreti delle autorità di accusa (art.
380 cpv. 2 CP). Il decreto d'accusa 26 maggio 1997 sul quale si fonda
l'escutente, essendo rimasto inimpugnato e pertanto cresciuto in giudicato
(art. 208 cpv. 1 lett. e CPP), costituisce quindi valido titolo di rigetto
definitivo dell'opposizione.
-
Se
il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un'autorità della __________
o del __________ in cui è stata promossa l'esecuzione, l'opposizione è
rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo
la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato
prorogato ovvero dimostri che è prescritto (art. 81 cpv. 1 LEF). È discussa la
questione di sapere se il concordato, quando non contiene disposizioni
esplicite in proposito, trasformi i crediti per i quali è obbligatorio (ai
sensi dell'art. 310 LEF) in obblighi naturali per la parte non coperta dal
dividendo, ossia esclude solo ogni esecuzione anche in futuro, o se li estingua
(annullamento ex art. 115 CO) (cfr. Charles Jaques,
Le "rang des créances dans l'exécution forcée: le cas des subordinations
de créance (postpositions), tesi Losanna 1999, nota 2 ad n. 1630, con rif.).
Tale questione può rimanere aperta, visto che l'istanza di rigetto definitivo
va respinta non solo quando l'escusso produce la prova documentale
dell'estinzione del credito posteriormente alla sentenza invocata quale titolo
di rigetto, ma pure quando dimostra che l'escutente non ha il diritto di
procedere per esso in via esecutiva (cfr. art. 69 cifra 3 LEF e Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP,
Losanna 1999, titre 2.1.5 ad art. 81, p. 1248), ad esempio quando prova che il
credito è prescritto, ovvero che esso sussiste solo quale obbligo naturale
(cfr. Pierre Engel, Traité des
obligations en droit suisse, 2a ed., Berna 1997, p. 49, lett. a).
-
Se l'escusso pretende che, a causa dell'omologazione di un
concordato, il credito posto in esecuzione è estinto per la parte eccedente il
dividendo concordatario, risp. che il creditore non ha il diritto di procedere
per tale parte in via esecutiva, deve dimostrare che il credito è nato prima
del concordato (Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 143 n. 2), ovvero prima della concessione
della moratoria o, senza il consenso del commissario, tra la concessione della
moratoria e l'omologazione del concordato (cfr. art. 310 cpv. 1 LEF). Poco
importa che il precettante abbia accettato o meno il concordato o abbia
insinuato o no la propria pretesa (Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6a ed., Berna 1997, n. 4 ad
§ 55).
In
casu la questione del momento in cui è insorto il credito posto in esecuzione è
controversa.
a) Secondo il giudice di prime cure, detto credito sarebbe fondato
sull'art. 270 LT (appropriazione indebita d’imposte alla fonte) e sarebbe
dunque insorto al momento in cui il decreto d'accusa 26 maggio 1997 è cresciuto
in giudicato. Se la premessa fosse vera, la conclusione andrebbe confermata, le
multe, quale sanzione penale (cfr. art. 48 CP, che fa parte del primo capitolo
del titolo III, intitolato "Delle singole pene e misure"), nascendo
al momento in cui la sentenza che le pronuncia diventa esecutiva (cfr. art. 74
CP ‑ per rinvio dall'art. 273 cpv. 1 LT ‑, che fissa a questo
momento l'inizio della decorrenza del termine di prescrizione delle
pene).Tuttavia, la sentenza 26 maggio 1997 invocata quale titolo di rigetto
definitivo, al punto 2 del suo dispositivo, non prevede una multa, ma condanna
__________ __________ al versamento all'escutente dell'importo poi insinuato in
esecuzione "a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT)".
Si tratta pertanto di un "indennizzo alla parte civile" ai sensi di
quest'ultima norma. Orbene, la pretesa che il danneggiato (la parte
"civile") fa valere davanti al giudice penale è di natura civile (cfr.
Niklaus Oberholzer, Grundzüge des
Strafprozessrechts, Berna 1994, p. 191, n. 13.31; Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale
suisse, 2a. ed., Losanna 1994, n. 1758); la nascita e l'estinzione
(segnatamente per prescrizione, cfr. Piquerez,
n. 1781 s.) del credito sono in linea di massima regolate dal diritto privato,
l'esistenza dell'azione civile ("Adhäsionsprozess") ‑ ma non
del credito ‑ essendo tuttavia legata, quale accessorio, a quella
dell'azione penale (cfr. Piquerez,
n. 1787 s.). Come lo rileva giustamente l'appellante, il credito di
risarcimento danni nasce al momento della commissione dell'atto illecito ed è
subito esigibile. In casu, la causa del credito fatto valere dalla precettante
è la violazione dell'art. 270 LT. Dal decreto di accusa
(p. 2, cifra 2), si deduce che le infrazioni a tale norma sono state commesse,
per una parte __________ nel 1994, e per l'altra nel periodo tra il 1° gennaio
1994 ed il 30 settembre 1995 (società __________). Il credito ‑ recte i
crediti ‑ fatti valere dall'escutente sono insorti prima
dell'omologazione del concordato (avvenuta il 1° luglio 1996, cfr. doc. 1) e
pure prima della concessione della moratoria (31
ottobre 1995, cfr. doc. 1, p. 1), quindi il concordato
è obbligatorio anche per il precettante, i cui crediti non risultano peraltro
garantiti da pegno (cfr. art. 310 cpv. 1 LEF). Di conseguenza il rigetto
definitivo dell'opposizione va concesso solo sino a concorrenza del dividendo
previsto dal concordato (2.08%, doc. 1, p. 6 cifra 3), ossia per l'importo ‑
arrotondato per eccesso ‑ di fr. 2'140.75 atteso che per i crediti non
insinuati, sorti prima della pubblicazione della moratoria o nel periodo di
moratoria ma senza consenso del commissario, resta riservato il diritto di
procedere contro il debitore per l'importo corrispondente al dividendo,
ritenuto che il credito è però privo di garanzia e che l'eventuale mancato
pagamento non dà titolo per chiedere la revocazione ex art. 316 LEF (Flavio
Cometta, la procedura concordataria nel nuovo diritto, Lugano 1996, p. 132, n.
5.1.2.2.b; Daniel Hunkeler, Das Nachlassverfahren nach revidiertem SchKG,
Friborgo 1996, p. 234, n. 891).
-
L'escusso
non sembra riproporre in sede di appello l'eccezione di prescrizione.
L'argomentazione del Pretore va comunque confermata: il credito risarcitorio
posto in esecuzione si prescrive in dieci anni dall'emanazione del decreto di
accusa (art. 137 cpv. 2 CO).
-
A
titolo abbondanziale, va detto che è evidentemente escluso per il giudice del
rigetto modificare l'importo del credito riconosciuto dal giudice penale (Gilliéron, op. cit., n. 31 ad art. 81).
L'escusso, non avendo formulato opposizione al decreto di accusa, è precluso a
contestare l'ammontare del credito. La decisione 2 luglio 1996 della CCRP (doc.
- da lui invocata in sede di discussione concerne il caso diverso del Pretore
che, nella sua veste di giudice penale (art. 28 cpv. 1 LOG) e non civile, ha
modificato il decreto di accusa al quale si era però opposto l'accusato.
- L’appello
28 dicembre 1998 di __________ va quindi accolto nei limiti della domanda
subordinata.
La
soccombenza quasi totale dell'appellato in seconda sede giustifica che venga
posta interamente a suo carico la tassa di giustizia (cfr. art. 48, 49, 61 cpv.
1 e 62 cpv. 1 OTLEF), e un'indennità di fr. 500.--.
per i quali motivi,
richiamati gli artt.
80, 81,84, 310 LEF,
pronuncia
I. L’appello 28 dicembre 1998 di __________ è parzialmente
accolto.
Di
conseguenza la sentenza 21 dicembre 1998 del Pretore di Locarno-Città è così
riformata:
“1. L'istanza
è parzialmente accolta.
§ Di conseguenza
è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta da __________ al
precetto esecutivo n. __________dell'UEF di Locarno, limitatamente all'importo
di fr. 2'140.75.
- Le spese e la
tassa di giustizia per complessivi fr. 350.--, da anticipare dall'istante,
rimangono a suo carico. L'istante rifonderà a __________ fr. 500.-- di
indennità.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 525.--, già anticipata da
__________, è posta a carico dello __________ __________, che rifonderà a
controparte fr. 500.-- di indennità.
III. Intimazione: _________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster