AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1998.126
Data decisione, Autorità: 23.07.1999, CEF
Incarto n. 14.98.00126
Lugano 23 luglio 1999B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Pellegrini, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 24 agosto 1998 da
patr. dallo Studio legale. __________
contro
arch.
patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 3/10 agosto 1998 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore di Lugano, Sezione 5, con sentenza 22 ottobre 1998 ha cosÌ deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria per fr. 9’492.45 oltre interessi al 7% dal 15 marzo 1996 su fr. 4’710.30 e dal 27 luglio 1997 su fr. 4’782.15.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 3 novembre 1998 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 7 dicembre 1998 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 3/10 agosto 1998 dell’UE di Lugano la __________ ha escusso l’arch. __________ per l’incasso di fr. 4’710.30 oltre interessi al 7% dal 1. gennaio 1996, fr. 4’782.15 oltre interessi al 7% dal 1. gennaio 1997 e fr. 2’692.-- oltre interessi al 7% dal 1. maggio 1997, indicando quale titolo di credito: 1/3) contratto di locazione relativo ai locali commerciali ubicati in via __________, pian terreno, int. 2 (compreso archivio e box) - saldo pigione maggio 1997; conguaglio spese accessorie 1995, 1996.”
Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente con istanza 24 agosto 1998 ha chiesto il rigetto provvisorio dell’opposizione limitatamente all’importo di fr. 9’492.45 oltre interessi al 7% di fr. 4’710.30 dal 15 marzo 1996 e di fr. 4’782.15 dal 27 luglio 1997 per i conguagli delle spese accessorie 1995 e 1996 .
B. La procedente ha locato all’arch. __________r con contratto di locazione stipulato il 18 ottobre 1996 dei vani commerciali nello stabile denominato __________ in via __________ per un canone di locazione mensile di fr. 3’183.-- più fr. 350.-- per le spese accessorie, fr. 100.-- per il locale archivio e fr. 200.-- per la locazione di un box, da pagare anticipatamente all’inizio di ogni mese (doc. A). La creditrice fonda le sue pretese su due scritti 15 febbraio 1996 risp. 27 giugno 1997 (doc. E e F), con cui ha chiesto all’escusso il pagamento entro 30 giorni dei conguagli 1995 risp. 1996 ammontanti a fr. 4’710.30 risp. 4’782.15, cosî come su una lettera 24 luglio 1998 (doc. C) con cui ha chiesto di nuovo il pagamento dei predetti conguagli e di altre pretese, sempre concernenti il contratto di locazione, per un importo complessivo di fr. 47’675.95. La __________ ha inoltre prodotto la risposta 19 agosto 1998 dell’escusso (doc. D), con la quale questi, da un canto ha fatto valere contropretese per fr. 168’266.40 per prestazioni professionali e dall’altro ha riconosciuto l’importo di fr. 47’675.95 - aumentato a fr. 55’341.95 in sede di contraddittorio (cfr. verbale p. 2) -, per cui la sua contropretesa si è ridotta per compensazione a fr. 120’590.45 risp. a fr. 112’924.45 in sede di udienza.
C. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha sollevato l’eccezione di compensazione, sostenendo che il credito posto in esecuzione è da considerarsi estinto. Il precettato ha prodotto copia di una petizione 8/9 ottobre 1998 ed i relativi documenti da A a HH (plico doc. 2), inoltrata alla Pretura del Distretto di Lugano, sostenendo di vantare nei confronti della __________ una contropretesa di fr. 168’266,40, la quale, detraendo l’importo complessivo di fr. 55’341.95 posto in esecuzione dalla procedente, si riduce a fr. 112’924.45.
Replicando la creditrice si è opposta alla produzione dei documenti relativi alla causa di merito. Essa ha sostenuto che i crediti vantati dall’escusso non sono comprovati da alcun documento atto a renderli verosimili. I piani concernenti Mendrisio, che costituirebbero la causa della pretesa posta in compensazione, non sono mai stati commissionati all’arch. __________, né mai le sono stati consegnati. La fattura fatta valere dall’escusso si ricollega alla conclusione dei lavori - dalla quale sono trascorsi ormai 4 anni -, ed è relativa ad un progetto di massima concernente il porto di __________. Dall’art. 7 del relativo contratto (doc. AA), si evince che, se anche il porto fosse stato realizzato ovvero progettato in via definitiva, all’arch. __________r nulla sarebbe stato dovuto oltre alla somma pattuita, regolarmente ed integralmente versatagli in gran parte in anticipo. La procedente ha poi prodotto la corrispondenza del suo rappresentante legale inviata ai rappresentanti dell’escusso (doc. BB, CC e DD) relativa ai piani per il progetto di Mendrisio, che l’escusso avrebbe eseguito a carattere personale.
Duplicando l’escusso ha ribadito l’eccezione di compensazione. In merito al progetto concernente Mendrisio, all’origine della fattura di fr. 120’000.--, l’escusso ha prodotto una dichiarazione 4 settembre 1998 dell’impresa di costruzione __________ doc. 3). In relazione al progetto riguardante il porto di __________ egli ha rilevato che lo stesso è stato progettato su dei fondi che non coincidono con quelli indicati nel contratto di appalto prodotto da controparte quale doc. AA. Egli ha poi inoltrato quale doc. 4 lo schizzo planimetrico per l’insediamento di un porto galleggiante, commissionatogli dalla __________ su fondi appunto diversi rispetto a quelli indicati nel predetto doc. AA.
D. Con sentenza 9 ottobre 1998 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza, argomentando che la documentazione prodotta dalla procedente costituisce in linea di principio valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. L’eccezione di compensazione sollevata dall’escussa per presunte contropretese vantate nei confronti della __________ per asserite prestazioni professionali eseguite a suo favore è stata respinta. La petizione inoltrata alla Pretura di Lugano l’8 ottobre 1998 tendente all’accertamento del credito di fr. 114’000.-- circa (doc. 1), corredata dai documenti da doc. A a doc. HH (doc. plico 2), non è stata ritenuta atta a rendere verosimile l’eccezione di compensazione. Infatti i documenti allegati alla medesima non costituiscono, secondo la prima Giudice, riscontri oggettivi, necessitando di un’approfondita indagine di merito.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Delle argomentazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto:
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 330).
c) I doc C e D, unitamente all'ammissione dell'escusso in sede di contraddittorio dell'importo complessivo di fr. 55'341,95 (cfr. verbale p. 2), costituiscono in linea di principio valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF per gli importi posti in esecuzione.
a) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61); BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) Il debitore può opporre in compensazione un credito, ancorché contestato, che egli ha contro il procedente, l’opposizione deve essere confermata, nella misura in cui il credito opposto in compensazione sia reso attendibile. Incombe all’escusso di rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi, la causa e l’importo del credito. La compensazione può avvenire nel caso in cui l’importo e l’esigibilità della contropretesa è documentata liquidamente da documenti. Se la pretesa posta in esecuzione risulta da semplici fatture e da uno scritto del precettato dimostranti che ci sono state delle discussioni tra le parti a questo proposito, l’eccezione di compensazione va respinta (Panchaud/Caprez, op. cit. , § 36 n. 7, 2 , 1 e 8; SJ 1966 p. 21).
c) In casu l’escusso ha sollevato l’eccezione di compensazione versando agli atti copia della sua petizione 8 agosto 1998 (doc. 1) e la relativa voluminosa documentazione (plico doc. 2) inoltrata alla Pretura di Lugano, con cui ha chiesto che la __________ venga condannata a versargli l’importo di fr. 112’924.45 pari alla differenza fra il proprio credito di fr.168’266.40 per sue prestazioni professionali e il credito complessivo vantato dalla procedente in relazione al contratto di locazione in esame ammontante a fr. 55’341.95. L’appellante ha sostenuto di intrattenere con la __________, oltre al rapporto di locazione, anche relazioni professionali, per le quali non è stato pagato. A questo riguardo egli ha prodotto la corrispondenza scambiata dalle parti e le fatture emesse per le sue prestazioni (plico doc. 2 doc. da B a H) così come numerosi progetti e piani (plico doc. 2 doc. da M a HH). Dalla predetta corrispondenza non emerge tuttavia nessun riconoscimento da parte della __________ delle contropretese fatte valere dall’escusso. La procedente ha infatti integralmente contestato i crediti fatti valere dall’arch. __________, rilevando di avere già pagato le fatture che la concernevano e di non avergli conferito incarico alcuno in relazione ai piani risp. ai progetti di cui alla documentazione prodotta. Nemmeno dalla dichiarazione 4 settembre 1998 dell’impresa di costruzione __________ (doc. 3), in cui quest’ultima in merito all’edificazione del mappale __________ ha affermato di avere calcolato la sua offerta, ora in possesso della __________, sulla base dei piani elaborati dall’arch. __________ non si può dedurre che quest’ultimo sia stato incaricato dalla procedente di allestire tale progetto e, se del caso, che la creditrice non l’abbia pagato per le sue prestazioni. Lo stesso vale per il piano doc. 4, concernente l’insediamento di un porto galleggiante a __________ su fondi - ha rilevato l’appellante - che non coincidono con quelli indicati nel contratto di appalto doc. AA, prodotto dalla procedente. Infatti anche se questo progetto riguarda un altro fondo, non compreso nel contratto doc. AA, non risulta da alcun atto che l’appellata abbia incaricato espressamente l’escusso di allestire i piani relativi a tale progetto e, se del caso, che non l’abbia ancora retribuito.
Come si evince dalle precedenti considerazioni la documentazione prodotta dal debitore non fornisce i necessari riscontri oggettivi atti a rendere verosimile le contropretese poste in compensazione. La corrispondenza e le fatture dimostrano che vi sono state discussioni in merito, questi documenti non permettono tuttavia di ammettere l’eccezione di compensazione sollevata dall’appellante. La petizione e la relativa documentazione versata agli atti necessitano infatti dell’indagine approfondita del giudice ordinario. Il potere di cognizione del giudice del rigetto è infatti limitato e permette di accogliere l’eccezione di compensazione solo nel caso in cui l’importo e l’esigibilità della contropretesa sono documentati in termini di sufficiente e liquidità.
I doc. C e D con riferimento al verbale di contraddittorio del 9 ottobre 1998 costituiscono pertanto, come correttamente ritenuto in prima sede, valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF. La sentenza pretorile va di conseguenza confermata.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia
L’appello 3 novembre 1998 dell’arch. __________, __________ è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 270.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico dell’arch. __________r, il quale rifonderà alla __________ fr. 300.-- a titolo di indennità.
Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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