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Numero d'incarto:
14.1998.128
Data decisione, Autorità:
23.07.1999, CEF
Incarto n.
14.98.00128
Lugano
23 luglio 1999/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Pellegrini, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. EF.__________ della Pretura del Distretto di
Lugano, Sezione 5, promossa con istanza 25 settembre 1998 da
patr.
dallo Studio legale __________
contro
arch.
patr.
dall'avv. __________
che
la Pretore con sentenza 22 ottobre 1998 ha accolto rigettando in via
provvisoria l’opposizione interposta al PE n. __________ del 22/23 settembre
1998 dell’UE di Lugano.
Ed
ora sull’appello 3 novembre 1998 dell’arch. __________ che chiede la reiezione
dell’istanza.
Considerato
che la __________ ha
presentato istanza di rigetto dell’opposizione per fr. 7’666 oltre interessi al
7% di fr. 3’833 dal 1. agosto 1998 e di fr. 3’833.-- dal 1. settembre 1998;
che ex art. 13 LOG il
Pretore conosce, previo esperimento di conciliazione, e giudica
inappellabilmente, salvo ricorso in cassazione, le cause che eccedono la
competenza del giudice di pace e non raggiungono il valore determinabile di fr.
8’000.-- e quelle che gli devono essere devolute come inappellabili
indipendentemente dal loro valore;
che ex art. 5 CPC se
l’oggetto della lite è valutabile in denaro, il valore è determinato dalla
domanda;
che l’istanza di rigetto
dell’opposizione presentata in Pretura riguardava un credito di fr. 7’666.--,
per cui la decisione della Pretore assume il connotato di inappellabile e non
può essere impugnata con appello ma unicamente con ricorso per cassazione;
che di conseguenza si
giustifica la trasmissione d’ufficio del gravame alla Camera di cassazione
civile per sua competenza;
per i quali motivi
in applicazione dell’art. 126 CPC
pronuncia
-
L’appello (recte:
ricorso per cassazione) 3 novembre 1998 dell’arch. __________, è trasmesso per
competenza alla Camera di cassazione civile del Tribunale di appello.
-
Intimazione: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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