AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1998.28
Data decisione, Autorità: 13.04.1999, CEF
Incarto n. 14.98.00028
Lugano 13 aprile 1999/FA/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 27 gennaio 1998 da
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 22/24 gennaio 1998 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Lugano con sentenza 26 febbraio 1998 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 12 marzo 1998 ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 3 aprile 1998 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
rilevato che con decreto presidenziale 16/18 marzo 1998 l’istanza per effetto sospensivo è stata dichiarata irricevibile;
ritenuto
in fatto:
A. L'escussa è la moglie di __________, per molti anni dipendente di __________ o (in seguito __________). __________ si è reso colpevole, dal maggio 1990 al luglio 1994, di gravi e ripetute malversazioni ai danni di clienti della banca, che la stessa ha poi provveduto a risarcire.
Il 27 gennaio 1994 i coniugi __________ hanno acquistato il fondo n. __________ RFD di __________, divenendone proprietari in ragione di ½ ciascuno (cfr. doc. G). Contemporaneamente hanno sottoscritto in qualità di debitori solidali un contratto di mutuo ipotecario con la __________ per la somma di fr. 850'000.--, quale garanzia i coniugi __________ hanno trasferito alla mutuante la proprietà di due cartelle ipotecarie gravanti l'immobile per complessivi fr. 1'000'000.-- (cfr. doc. B). In data 21 luglio 1995 __________ ha disdetto il citato mutuo per l'11 agosto 1995 e il credito incorporato nelle cartelle ipotecarie.
Il procedimento penale avviato nel luglio 1994 nei confronti di __________ è sfociato nella sentenza 8 marzo 1996 della Corte delle Assisi criminali (doc. F), cresciuta in giudicato, nella quale, oltre alla condanna del prevenuto, è stata pronunciata la confisca e successiva assegnazione a S di vari beni di pertinenza di S, tra cui pure l'immobile di __________. Siccome __________, comproprietaria dell'immobile, non aveva fatto valere diritti prevalenti sulla confisca, il Presidente della Corte delle Assisi criminali ha provveduto il 3 giugno 1996 ad inoltrare direttamente l'istanza di trapasso immobiliare a favore di __________ (doc. 2), regolarmente evasa dall'UR di Lugano (cfr. doc. 3).
B. Con PE n. __________ del 22/24 gennaio 1998 dell'UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 1'030'630.-- oltre interessi al 5,50% dal 31 dicembre 1997, indicando quale titolo di credito "contratto di mutuo ipotecario del 28.1.1994, disdetta del 21.7.1995, conteggio 31.12.1997". L'escussa ha interposto tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
C. All'udienza di contraddittorio la procedente ha prodotto il citato contratto di mutuo (doc. B), unitamente alla sentenza 8 marzo 1996 della Corte delle Assisi criminali (doc. F). La convenuta ha sollevato in ordine l'eccezione di violazione del diritto di essere sentito, cagionata, a suo dire, dalla mancata produzione da parte di __________ della documentazione con l'istanza di rigetto e dalla mancata indicazione su quest'ultima del riconoscimento di debito. La sentenza penale, poi, concerneva solo __________, l'assegnazione della casa di __________ sarebbe andata quindi in primo luogo a coprire il debito derivante dal mutuo, che sarebbe estinto per novazione, per compensazione oppure per dazione in pagamento. __________ sostiene poi di essere incorsa in un errore essenziale stipulando il contratto di mutuo: ella era del tutto all'oscuro del fatto che i fondi immessi dal marito per l'acquisto dell'immobile costituivano provento di reato. L'esistenza di un errore essenziale sarebbe quindi perlomeno verosimile.
L'escutente ha contestato il presunto effetto novatorio della sentenza penale, che non ha assolutamente interessato la questione del contratto di mutuo. Il fondo le sarebbe stato assegnato a decurtazione del danno patito a seguito delle malversazioni e non a copertura del credito quale mutuante. Non vi sarebbe poi alcun errore essenziale, ma tutt'al più un errore sui motivi che hanno indotto l'escussa a sottoscrivere il contratto.
D. Con sentenza 26 febbraio 1998 il Segretario assessore della Pretura di Lugano ha accolto l'istanza, argomentando che il contratto di mutuo ipotecario, unitamente alla disdetta dello stesso, costituisce riconoscimento di debito. Non vi è poi alcuna violazione del diritto di essere sentito, ritenuto che l'art. 387 cpv. 2 CPC [recte: art. 20 cpv. 2 LALEF] permette la produzione dei documenti in udienza. L'indicazione precisa del titolo di rigetto non è necessaria se il PE è sufficientemente chiaro su quel punto. La sentenza penale non ha toccato in nessun modo la questione relativa al mutuo, l'assegnazione in proprietà alla creditrice dell'immobile oggetto del pegno non ha quindi comportato novazione, né compensazione, né dazione in pagamento. Non sono nemmeno dati gli estremi di cui all'art. 59 n. 1 cpv. 2 CP: __________, a mente del giudice di prime cure, per l'acquisizione della comproprietà sull'immobile non ha corrisposto alcunché. L'escussa d'altra parte non ha impugnato né la confisca, né la sentenza penale, nella quale veniva sancita l'assegnazione a __________ dell'immobile. L'errore essenziale, da ultimo, non è stato reso verosimile.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata __________. L'escussa sostiene che __________, avendo accettato l'assegnazione dell'immobile al valore di stima (superiore al credito posto in esecuzione), avrebbe de facto rinunciato alla possibilità di agire contro i mutuatari. L'errore essenziale sarebbe poi dato, visto che __________ ignorava che i mezzi propri apportati dal marito costituivano provento di reato. Ciò sarebbe stato appurato anche nella procedura penale. La confisca avrebbe poi causato la liberazione dell'escussa dal debito ipotecario, poiché lo stesso sarebbe passato in un primo tempo allo Stato. A registro fondiario risulterebbe un diritto di compera per fr. 1'500'000.--, relativo all'immobile assegnato a __________ e a favore di __________. Sarebbe quindi verosimile l'esistenza di un accordo tra __________ e __________ circa il trapasso della proprietà dell'immobile per la somma indicata. L'escutente agirebbe quindi in maniera abusiva. Da ultimo, l'indennità attribuita a controparte in prima sede sarebbe eccessiva.
F. Con osservazioni 3 aprile 1998 __________ ha fatto valere di essersi informata presso __________ dell'origine dei mezzi propri, ottenendo quale risposta l'asserzione che provenivano dai genitori dell'escussa. Siccome __________ avrebbe personalmente portato in banca, in contanti, buona parte dei mezzi propri, non potrebbe affermare di essere stata all'oscuro delle malversazioni del marito. L'appellante, poi, non si è opposta alla confisca, né si è aggravata contro la decisione penale. L'assegnazione dell'immobile avrebbe poi coperto, in parte, i danni causati dagli illeciti di __________ e non il debito ipotecario. Il contratto di mutuo sottoscritto dall'escussa non sarebbe viziato da errore essenziale. L'errore sui motivi non è essenziale, esso sarebbe poi stato fatto valere a più di un anno dalla sua scoperta; il contratto sarebbe in ogni modo ormai ratificato. Le ripetibili di prima sede sarebbero poi congrue.
Considerato
in diritto:
1.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).
b) Un contratto di mutuo costituisce riconoscimento di debito per il rimborso della somma mutuata più gli interessi quando, cumulativamente, vi è un contratto scritto, risulta la prova documentale del trasferimento dal mutuante al mutuatario della somma pattuita e la pretesa di restituzione è esigibile (cfr. CEF 19 giugno 1990 in re J./W.SA; Daniel Staehlin in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, 1998, n. 120 ad art. 82 LEF, Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 77 e § 78).
c) In concreto vi è contratto scritto (doc. B), il trasferimento della somma mutuata è ammesso dalla stessa appellante (cfr. atto di appello 12 marzo 1998, p. 3 punto 4). ll contratto di mutuo ipotecario 26/28 gennaio 1994 prevede la possibilità __________ di chiedere l'immediato rimborso del capitale mutuato se, tra l'altro, il pegno dovesse formare oggetto di sequestro penale. Ciò è in effetti avvenuto (cfr. estratto RF, doc. G). Con lettera 21 luglio 1995 (cfr. doc. D) __________ ha quindi validamente disdetto il mutuo per il successivo 11 agosto. Va ammessa quindi l'esistenza di un valido riconoscimento di debito per la somma posta in esecuzione.
2.a) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, op. cit., § 26 p. 61; BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) Dalla sentenza penale 8 marzo 1996 (doc. F), cresciuta in giudicato, si evince che __________ quale parte civile, ha chiesto la condanna di __________ al pagamento di fr. 9'805'060.65, corrispondenti al danno causato dalle malversazioni di quest'ultimo ai clienti __________, già risarciti dalla banca (cfr. p. 12). Al punto 3.1.2 del dispositivo, __________ è stato condannato a versare alla banca fr. 9'147'663.-- a titolo di risarcimento danni. E' poi stata ordinata la confisca, tra gli altri, del fondo n. __________ RFD __________, che è stato assegnato a __________ "a decurtazione del danno subito" (cfr. dispositivo, punto 5.1 e 5.5). Il debito ipotecario di __________ e della moglie non è stato per nulla considerato. La confisca dell'immobile, nonostante la comproprietà della qui escussa, è stata ordinata poiché non erano dati i requisiti di cui all'art. 59 n. 1 cpv. 2 CP. __________, a mente del giudice penale, "non ha pagato un centesimo" per l'acquisto della comproprietà (cfr. doc. F, p. 54; per la verità si è comunque assunta un debito in capitale di fr. 850'000.--, qui in discussione) e la confisca non rappresentava per lei una misura eccessivamente severa. L'escussa non ha fatto valere diritti prevalenti sulla confisca (cfr. doc. 2), il trapasso della proprietà a __________ è stato richiesto direttamente dal Tribunale penale (doc. 2).
In questa sede non può quindi più essere messo in discussione il fatto che l'assegnazione è andata a coprire unicamente i danni causati dagli illeciti di __________. L'eccezione di compensazione, novazione o dazione in pagamento non è quindi per nulla verosimile.
Ininfluente risulta la questione circa l'esistenza di un diritto di compera attribuito da __________ a un terzo. Tutt'al più questo aspetto potrebbe riguardare il grado di copertura del credito __________ derivante da malversazioni ma non quello discendente da mutuo ipotecario.
Il passaggio citato dall'appellante (Denis Piotet, Les effets civils de la confiscation pénale, Berna 1995, p. 119) fa poi riferimento unicamente alle obbligazioni propter rem, delle quali non fa parte un debito garantito da pegno. Semmai lo Stato, con la confisca, ha assunto, fino all'assegnazione a __________, una posizione simile a quella di terzo proprietario del pegno, non già quella di debitore della somma mutuata.
Nemmeno eventuali possibilità di contestare la confisca (cfr. art. 59 n. 1 cpv. 4 CP) devono, nel caso specifico, essere valutate. Le questioni relative alla confisca non influiscono sull'esistenza del credito di __________ nei confronti di __________. Quest'ulti-mo è l'unico aspetto che questa Camera è tenuta ad esaminare, visto che __________ ha dato avvio a un'esecuzione ordinaria in via di pignoramento.
c) Per l'art. 23 il contratto non obbliga colui che vi fu indotto da errore essenziale. L'errore è essenziale, tra l'altro, quando concerne una determinata condizione di fatto che la parte in errore considerava come un necessario elemento del contratto secondo la buona fede nei rapporti d'affari (cfr. art. 24 cpv. 1 n. 4 CO). Ai sensi dell'art. 31 cpv. 1 e 2 CO il contratto viziato da errore si considera ratificato quando, entro un anno dalla scoperta dell'errore, la parte in errore non abbia notificato all'altra che non intende mantenerlo.
In concreto può rimanere aperta la questione circa l'esistenza o meno di un errore essenziale. __________ ha comunque saputo che il marito si era procurato in maniera illecita i fondi per l'acquisto dell'immobile al più tardi con la sentenza penale 8 marzo 1996 (cresciuta in giudicato). Ora, agli atti non risulta alcun accenno ad un errore essenziale prima dell'udienza 24 febbraio 1998. A quel punto il termine di perenzione annuale era ampiamente spirato. L'escussa non ha quindi reso verosimile di aver tempestivamente contestato la validità del contratto.
Ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 OTLEF, nelle contestazioni concernenti tra l'altro il rigetto dell'opposizione ex combinati art. 82 e 25 n. 2 lett. a LEF, il giudice può, su domanda della parte vincente, condannare quella soccombente al pagamento di un'equa indennità come risarcimento delle spese. In DTF 113 III 110 cons. 3b e 3c il Tribunale federale ha rilevato che l'equa indennità può essere assegnata per la perdita di tempo e per le spese e il suo ammontare va fissato nella decisione; sulle modalità della sua determinazione il Tribunale federale si è poi espresso in DTF 119 III 69, rilevando che l'indennità - nelle procedure sommarie in materia di esecuzione - comprende anche le spese derivanti dal patrocinio di un avvocato. La valutazione dell'equa indennità ha luogo in applicazione del diritto federale (art. 62 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che si può far capo alla TOA solo in termini di semplice riferimento e solo quando la parte vincente è patrocinata da un avvocato (cfr. DTF 119 III 69 cons. 3b e rif. ivi). Nel caso specifico UBS non era rappresentata da un avvocato indipendente, bensì da giuristi interni: la TOA non può quindi servire nemmeno da riferimento. In considerazione della natura della disputa, del fatto che l'istanza si presenta eccezionalmente concisa mentre che la preparazione e la partecipazione all'udienza hanno comportato un certo dispendio di tempo, l'indennità calcolata in prima sede in fr. 8'000.-- appare eccessiva e deve essere ridotta a fr. 1'200.--.
L’appello 12 marzo 1998 di __________ va di conseguenza parzialmente accolto, limitatamente alla quantificazione dell'identità di prima sede.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza, pressoché totale di __________ (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF). Con le osservazioni, __________ sembra postulare l'applicazione dell'art. 152 CPC, a seguito della presunta temerarietà di controparte. Ciò non è però possibile: per il principio di esclusività dedotto dall'art. 1 OTLEF, è data la sola applicazione dell'art. 68 cpv. 1 OTLEF ad esclusione dell'art. 152 CPC.
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 82 LEF, 59 CP, 23 ss. CO,
pronuncia
I. L’appello 12 marzo 1998 di __________, è parzialmente accolto.
Di conseguenza il punto 2. della sentenza 26 febbraio 1998 del Segretario assessore della Pretura di Lugano è così riformato:
“2. La tassa di giustizia in fr. 1'200.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico di __________, che rifonderà a __________ fr. 1'200.-- a titolo di indennità."
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 1'800.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico di __________, che rifonderà a __________ fr. 1'800.-- di indennità.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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