AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1998.30
Data decisione, Autorità:
01.04.1998, CEF
Incarto n.
14.98.00030
Lugano
1 aprile 1998/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 4 settembre
1997 di rigetto provvisorio dell'opposizione da
contro
(già
rappr. __________
istanza
accolta dal Pretore del Distretto di Riviera con sentenza 1. ottobre 1997 per
l'importo di fr. 1'208'950.-- oltre accessori;
sentenza
dedotta in appello da __________ in liquidazione che con atto 4 marzo 1998 denominato
"appello (art. 388 CPC) con istanza di restituzione in intero contro il
lasso dei termini (art. 137 ss. CPC) con domanda di effetto sospensivo (art.
330 CPC)" ha chiesto "la restituzione in intero per inosservanza del
termine per ricorrere in cassazione", la concessione dell'effetto
sospensivo e l'annullamento della sentenza pretorile, protestate spese e ripetibili;
ritenuto
di dover prescindere, visto l'esito, dall'intimazione dell'atto d'appello alla
precettante;
RITENUTO IN
FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO
che
con sentenza 1. ottobre 1997 il Pretore del Distretto di Riviera ha accolto
l'istanza dell'__________ di rigetto provvisorio dell'opposizione interposta da
____________________ in liquidazione al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF
di Riviera per l'importo di fr. 1'208'950.-- oltre accessori;
che
l'escussa è stata rappresentata dalla __________
che
con decisione 14/17 febbraio 1998 la Delegazione tutoria del Comune di
__________ ha istituito una curatela ex art. 393 cpv.4 CC alla __________ in
liquidazione e affidato il mandato di curatore amministrativo all'avv.
__________;
che
il 20 febbraio 1998 la Delegazione tutoria ha inviato alla curatrice
amministrativa la credenziale di nomina, pervenuta a quest'ultima - a suo dire
che
con appello 4 marzo 1998 la curatrice assevera che "in data odierna [le] è
pervenuta la decisione del Pretore qui impugnata", donde la conclusione
che "risulta evidente che sono dati i presupposti dell'art. 137 CPC di
restituzione in intero contro il lasso dei termini" perché "la
sottoscritta rappresentante legale dell'istante ignorava, senza sua colpa, che
era stata emanata una decisione contro una certa società __________, già
cresciuta in giudicato, in base alla quale si agisce ora in via esecutiva
indebitamente nei confronti della società __________ ", ritenuto che
"contrariamente al vero nell'istanza la società __________ era stata indicata
rappresentante della __________, mentre non lo era in nessun caso";
che
la curatrice nulla dice sul titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione che
il primo giudice ha individuato nella cartella ipotecaria al portatore di
nominali fr. 1'900'000.-- in garanzia del prestito immobiliare a termine fisso
concesso alla parte debitrice e scaduto il 16 settembre 1996, con riferimento
al contratto concluso fra le parti il 15 novembre 1994 a tenore del quale il
prestito era stato ridotto a fr. 1'250'000.--;
che
la curatrice si limita a censurare carenze nella rappresentanza;
che
il primo giudice ha motivato la corretta notifica del precetto esecutivo e
degli atti ulteriori alla __________ sulla base della giurisprudenza di questa
Camera;
che
siffatto procedere appare giustificato nel caso di specie;
che
pertanto la decisione impugnata, datata 1. ottobre 1997 e data alla posta il
giorno successivo, è giunta alla __________ nei primi giorni di ottobre;
che
il termine per impugnare decorre da tale momento;
che
il fatto che la curatrice ne abbia avuto nozione solo il 26 febbraio 1998 è
questione senza rilevanza procedurale;
che
la tardività dell'appello non è emendabile con il ricorso alla restitutio in integrum
ex art. 137 CPC, atteso che alla restituzione in tema di diritto esecutivo
federale si applica in termini cogenti l'art. 33 cpv.4 LEF;
che
per l'art. 33 cpv.4 LEF chi è stato impedito ad agire entro il termine
stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all'autorità
di vigilanza o all'autorità giudiziaria competente la restituzione del termine;
che
l'impedito deve, entro il medesimo termine dalla cessazione dell'impedimento,
inoltrare la richiesta motivata e compiere presso l'autorità competente l'atto
omesso;
che
nel caso di specie l'istituto della restituzione ex art. 33 cpv.4 LEF non giova
all'escussa che nulla argomenta sulla motivazione del primo giudice che ha
portato al rigetto provvisorio dell'opposizione;
che,
anche a prescindere dall'evidente mancanza del presupposto dell'impedimento non
imputabile a sua colpa, l'escussa non ha compiuto presso l'autorità competente
e nelle debite forme l'atto omesso;
che
il gravame si evidenzia come un maldestro tentativo, al limite del temerario,
per differire artatamente la conclusione della disputa di diritto esecutivo;
che,
nei limiti della sua ricevibilità, il gravame va pertanto respinto;
richiamati
gli art. 33 cpv.4 LEF; 18, 20 e 22 LALEF; 49 e 61 cpv.1 OTLEF
PRONUNCIA
-
L'appello
con istanza di restituzione in intero di __________ in liquidazione,
__________, in quanto ricevibile è respinto.
-
La
tassa di giustizia in Fr. 300.-- è a carico di __________ in liquidazione.
-
Intimazione
a: __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera, Biasca.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster