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Numero d'incarto:
14.1998.31
Data decisione, Autorità:
28.07.1998, CEF
Incarto n.
14.98.00031
Lugano
28 luglio 1998
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 28 gennaio
1998 da
patr.
contro
patr.
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 31 gennaio/5 febbraio 1997 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 4
marzo 1998 ha così deciso:
“1. La causa di cui all’incarto no.
__________ di questa Pretura è stralciata dai ruoli.
- La
tassa di giustizia di Fr. 600.--, da anticipare dall’istante, resta a suo
carico con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 7’000.-- a titolo di
indennità.”
Sentenza dedotta
tempestivamente in appello dal procedente che con atto 16 marzo
1998 ha
postulato la riduzione dell’indennità di prima sede a Fr. 2’000.--, protestate
spese ripetibili;
con osservazioni
20 aprile 1998 la parte appellata si è opposta al gravame;
ritenuto
in fatto:
A. Con
PE n. __________del 31 gennaio/5 febbraio 1997 dell’UE di Lugano l’ing.
__________ ha escusso la __________ per l’incasso di Fr. 974’600.-- oltre
interessi al 5% dal 15 gennaio 1997, indicando quale titolo di credito:
“contratto del 23.6.1995 e diffida del 15.1.97 (pari a Lit. 1’100’000’000 al
cambio di acquisto 29.1.1997).
Interposta
opposizione dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio
alla Pretore.
B. Con
sentenza 4 marzo 1998 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, dopo la
comunicazione del procedente con scritto 3 marzo 1998 del ritiro della domanda
di rigetto dell’opposizione, ha stralciato la causa dai ruoli, essendo divenuta
priva d’oggetto, condannando __________ a rifondere alla __________ Fr.
7’000.-- a titolo di indennità.
C. Con
atto 16 marzo 1998 il procedente si è appellato contro la sentenza pretorile
contestando l’indennità assegnata in prima istanza all’escussa, ritenendola
eccessiva in considerazione delle particolari circostanze del caso, ossia del
tempo e delle spese sostenute da controparte. Egli ha rilevato che la
preparazione dell’udienza di contraddittorio non ha richiesto alcuno studio
particolare dell’incarto, ritenuto che l’udienza davanti alla Pretore del
Distretto di Lugano ha fatto seguito ad un’udienza davanti alla Pretura di Mendrisio-Nord
in una procedura esecutiva parallela contro un debitore solidale della
__________. In questa procedura l’indennità è stata fissata in Fr. 3’000.--.
Questa somma, benché sia comunque elevata, appare certamente più adeguata alle
peculiarità del caso di specie.
D. Delle
osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto
a) Ex
art. 61 cpv. 1 OTLEF nelle contestazioni concernenti tra l’altro il rigetto o
l’ammissibilità di un’opposizione il giudice può, a domanda della parte
vincente, condannare la parte soccombente a pagare un’equa indennità come
risarcimento delle spese. In DTF 113 III 110 cons. 3b) e 3c) il Tribunale
federale ha rilevato che l’equa indennità può essere assegnata per la perdita
di tempo e per le spese e che il suo ammontare va fissato nella decisione.
Sulla modalità della sua determinazione il Tribunale federale si è espresso in
DTF 119 III 69, rilevando che l’indennità, nella procedura di rigetto
dell’opposizione, comprende anche le spese derivanti dal patrocinio di un
avvocato. La valutazione dell’equa indennità ha luogo in applicazione del
diritto federale (art. 61 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che si può far capo alla TOA
solo in termini di semplice riferimento e avuto riguardo alle peculiarità del
caso di specie (cfr. DTF 119 III 69 cons. 3b e rif. ivi). Ex art. 18 cpv. 1
TOA, applicabile per analogia e nei limiti posti dall’art. 61 cpv. 1 OTLEF, per
le procedure sommarie previste dalla LEF l’onorario va dal 10% al 50%
dell’onorario normale calcolato giusta l’art. 9 TOA, ritenuto un massimo di Fr.
20’000.--.
b) Nel
caso di specie in considerazione del valore litigioso di Fr. 974’600.-- oltre
interessi al 5% dal 15 gennaio 1997, della natura della disputa, come pure del
tempo necessario in termini di razionalità - ritenuto che il procedente ha
ritirato l’istanza di rigetto solo dopo il contraddittorio, al quale il
patrocinatore di controparte ha partecipato -, l’indennità assegnata dal primo
giudice appare giustificata. A questa conclusione si giunge anche in
considerazione del fatto che la valutazione del Pretore di Mendrisio-Nord non
pregiudica questo giudizio e avuto riguardo alla latitudine di giudizio che
connota le valutazioni riferite all’equa indennità secondo l’art. 62 cpv. 1
OTLEF. Abbondanzialmente si osserva che l’appellante costruisce la sua tesi
anche sul dogma che l’equa indennità calcolata dall’altro Pretore sia giusta,
il che non costituisce oggetto di questo giudizio.
- L’appello
16 marzo 1998 dell’ing. __________ va quindi respinto.
La
tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità, in
mancanza di petitum in tal senso (art. 51, 54 , 67 e 68 OTLEF).
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
82 LEF e 62 cpv. 1 OTLEF
pronuncia
-
L'appello
16 marzo 1998 dell’__________ __________,
è respinto.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 200.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico
dell’__________.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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