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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1998.33
Data decisione, Autorità: 07.07.1999, CEF
Incarto n. 14.98.00033
Lugano 7 luglio 1999/FA/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 22 gennaio 1998 da
(patr. __________)
contro
(patr.
tendente ad ottenere l'annullamento dell'esecuzione n. __________ dell'UE di Lugano promossa dal convenuto nei suoi confronti;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano con sentenza 5 marzo 1998 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza è annullata l'esecuzione n__________dell'UE di Lugano promossa da __________ nei confronti di __________.
Sentenza impugnata tempestivamente da __________ che, con atto 18 marzo 1998, ne ha postulato la cassazione, protestate spese e ripetibili;
con istanza 17 aprile 1998 __________ ha chiesto che controparte sia tenuta alla prestazione di fr. 400.–– a titolo di cauzione ex art. 316 CPC;
con osservazioni 22 aprile 1998 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 27 luglio/7 agosto 1995 dell'UE di Lugano (doc. O) __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 81'533.50 oltre interessi al 5% dal 28 luglio 1995. L'escusso ha interposto tempestiva opposizione. Il procedente ha chiesto la condanna di __________ al pagamento di fr. 77'572.–, con conseguente rigetto definitivo dell’opposizione.
B. Il Pretore del Distretto di Lugano, con sentenza 10 febbraio 1997 (doc. C), ha respinto la petizione di __________. La sentenza è stata poi riformata dalla II CCA del Tribunale d'appello, con pronunciato 29 settembre 1997 (doc. B) cresciuto in giudicato, nel senso di condannare __________ al pagamento a __________ di fr. 9'140.– oltre interessi al 5% dal 28 luglio 1995 e di rigettare per quella somma, in via definitiva, l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano.
C. Con scritto 20 novembre 1997 il patrocinatore di __________ ha invitato __________ a versare sul proprio conto corrente bancario fr. 6'459.50, importo corrispondente alla somma in capitale oltre interessi al saldo di ripetibili di prima e seconda istanza (doc. M). Il 19 dicembre 1997, in risposta, il legale di __________ ha allestito e sottoposto a controparte un nuovo conteggio che teneva conto di scoperti a favore del suo cliente concernenti altre procedure giudiziarie. Il nuovo calcolo, mai contestato da __________quantificava il debito di __________ in fr. 5'646.80 (doc. N). Già il giorno precedente __________ aveva comunque dato ordine alla sua banca di versare sul conto corrente postale __________, intestato a __________, la somma testé indicata (cfr. doc. G), l'ordine è stato eseguito il 23 dicembre 1997 (cfr. doc. H).
D. Con istanza 22 gennaio 1998 __________ ha postulato l'annullamento dell'esecuzione n. __________ex art. 85 LEF. A suo dire il debito stabilito nella sentenza di seconda istanza sarebbe completamente estinto, a seguito di compensazione e di pagamento.
E. All'udienza di contraddittorio __________ ha sostenuto che la controparte non avrebbe estinto il debito mediante pagamento. Contrariamente a quanto richiesto, il pagamento è avvenuto sul ccp intestato al creditore. L'importo sarebbe poi stato prelevato dalla moglie di __________ detentrice di procura con firma individuale. La somma non gli sarebbe quindi mai giunta.
F. Con sentenza 5 marzo 1998 il Pretore del Distretto di Lugano ha accolto l'istanza e annullato l'esecuzione. Le parti non si erano accordate circa il pagamento su un determinato conto. Il versamento sul ccp ha quindi prodotto estinzione del debito, essendo ininfluenti i rapporti interni tra i coniugi __________
E. Contro la sentenza pretorile __________ ha tempestivamente introdotto un ricorso per cassazione sostenendo che, secondo il diritto esecutivo, il debitore potrebbe liberarsi unicamente pagando sul ccp dell'UE. A suo dire, poi, competerebbe unicamente al creditore la facoltà di autorizzare l'adempimento mediante versamento su un proprio conto. Non appena venuto a conoscenza del pagamento, __________ si sarebbe subito premurato di contestare che il debitore avesse adempiuto la sua obbligazione. L'esecuzione annullata in prima istanza andrebbe ripristinata per l'importo di fr. 5'648.80 oltre interessi e spese.
F. Il 17 aprile 1998 la parte appellata ha introdotto un'istanza per la prestazione di una cauzione processuale ex art. 153 CPC, ritenuto che a carico di __________ vi sono due attestati di carenza beni.
G. Con osservazioni 22 aprile 1998 __________ ha affermato che il ricorso per cassazione sarebbe di per sé proponibile ma che non vi sarebbe, in casu, alcun motivo di cassazione. Nel merito non vi sarebbe comunque stato alcun accordo tra le parti circa il luogo dell'adempimento. A queste condizioni il versamento sul ccp avrebbe estinto il debito, ritenuto che l'apertura di un conto postale equivarrebbe ad autorizzare implicitamente il debitore a versare l'importo dovuto su quel conto. Non vi sarebbe poi nessuna norma esecutiva che prescriva l'obbligo per il debitore di pagare sul ccp dell'UE. Ad ogni modo, se il pagamento non dovesse essere considerato liberatorio, la somma versata andrebbe restituita, non concernendo il debitore i rapporti tra il creditore e la moglie.
Considerato
in diritto: 1. I rimedi di diritto cantonali contro una sentenza ex art. 85 LEF sono determinati dal diritto cantonale (cfr. Bernhard Bodmer, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 34 ad art. 85 LEF). A norma dell'art. 15 CPC, quando l'appellabilità dipende dal valore delle domande, questo è determinato dalle conclusioni prese dall'appellante nell'ultimo atto di causa davanti al giudice di prima istanza. Risulta ininfluente il fatto che un gravame contro una sentenza appellabile concerna singoli punti per un valore inferiore ai fr. 8'000.– stabiliti dall'art. 13 LOG. Contro una sentenza appellabile è possibile aggravarsi sempre e solo mediante appello (cfr. anche Rep 1978 p. 374).
In concreto __________ avrebbe dovuto interporre appello e non ricorso per cassazione, nonostante che, a suo avviso, l'esecuzione dovesse essere mantenuta per soli fr. 5'648.80.
In concreto l'atto ricorsuale non ha causato un pregiudizio a controparte, che ha potuto prendere regolarmente posizione, l'atto non è quindi affetto da nullità e deve essere esaminato nel merito.
La richiesta di fare obbligo alla controparte di prestare una cauzione processuale ai sensi dei combinati art. 153 e 316 CPC è inammissibile nell’ambito di una procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti, in cui per la determinazione delle spese giudiziarie e delle indennità è esclusivamente applicabile la OTLEF. Infatti, così come questa Camera aveva già avuto modo di statuire a proposito dell’art. 67 TarLEF in vigore fino al 31 dicembre 1996 (cfr. Rep.1989 p. 515), anche il silenzio in merito alla cauzione giudiziale dei nuovi art. 61 e 62 OTLEF – che riprendono in sostanza la normativa precedente – è da intendersi quale silenzio qualificato, avuto riguardo alla specificità della normativa LEF che impone di prescindere da quanto è incompatibile con il principio di celerità (cfr. Cometta, op. cit., in Rep 1989 p. 332 con riferimenti). Ne consegue che la domanda di cauzione della parte appellata va senz’altro dichiarata irricevibile.
A norma dell'art. 85 LEF, se l'escusso prova per mezzo di documenti che il debito con i relativi interessi e con le spese è stato estinto o che gli è stata concessa una dilazione, può ottenere in ogni tempo dal tribunale del luogo dell'esecuzione nel primo caso l'annullamento, e nel secondo la sospensione provvisoria dell'esecuzione.
Tra i possibili motivi di estinzione rientrano il pagamento e la compensazione. L'annullamento dell'esecuzione può quindi essere richiesto quando l'escusso abbia pagato direttamente nelle mani del creditore. L'estinzione del debito non deve quindi avvenire necessariamente tramite versamento dello scoperto all'UE (cfr. Bernhard Bodmer, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 17 ad art. 85 LEF), come preteso dall'appellante. Il credito posto in compensazione deve risultare dai documenti prodotti, una seria contestazione della contropretesa o dei presupposti per la compensazione da parte dell'escutente impone comunque la reiezione dell'istanza (cfr. Fritsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs, Vol. I, Zurigo 1984, p. 274, §22 n. 3; Bodmer, op. cit., n. 20 ad art. 85 LEF).
In concreto l'appellante riconosce l'avvenuta compensazione nella misura indicata da __________ e si limita a negare l'estinzione per pagamento della somma di fr. 5'648.80 (superiore di fr. 2.–, verosimilmente per un lapsus machinae, a quanto calcolato da controparte nel doc. N). Il versamento di __________ dell'importo su un conto corrente postale intestato a __________ è stato provato a mezzo di documenti (doc. G e H) e pure ammesso dall'appellante (cfr. appello p. 3).
A norma dell'art. 74 cpv. 1 CO "il luogo dell'adempimento è determinato dalla volontà delle parti esplicitamente espressa o risultante dalle circostanze". In mancanza di accordo tra le parti il pagamento di debiti pecuniari deve avvenire nel luogo in cui è domiciliato il creditore all'epoca della scadenza (art. 74 cpv. 2 n. 1 CO). Se non precedentemente convenuto il debitore non può essere obbligato all'accredito della somma dovuta su un conto del creditore, né quest'ultimo è tenuto ad accettarlo (cfr. Rolf H. Weber, Berner Kommentar, Berna 1982, n. 100 e 101 ad art. 74 CO). La richiesta di pagare su un determinato conto, formulata dal creditore e non presa in considerazione dal debitore, non costituisce una modifica vincolante del luogo dell'adempimento (cfr. Weber, op. cit., n. 100 ad art. 74 CO). Un accordo implicito del creditore circa l'adempimento tramite accredito su un conto deve essere invece ravvisato nell'apertura di un conto corrente postale con relativa iscrizione nell'elenco presso gli uffici postali oppure di un conto bancario (cfr. Weber, op. cit., n. 104 ad art. 74 CO e n. 166 ad art. 84 CO). La prestazione pecuniaria senza contanti è adempiuta quando il creditore acquisisce la possibilità di disporre sul denaro, ciò si verifica quando la somma viene accreditata su un conto a lui intestato (cfr. Weber, op. cit., n. 123 ad art. 74 CO).
In casu l'invito del patrocinatore di __________ a pagare sul suo conto è stato ignorato da __________ L'apertura da parte dell'appellante di un conto corrente postale è equiparato ad un'implicita accettazione del pagamento tramite girata su quel conto. Ciò ha fatto ____________________ adempiendo validamente la sua obbligazione, che è quindi stata completamente estinta. Il fatto che il creditore avesse conferito procura alla moglie, che avrebbe prelevato l'importo in questione (asserzione non suffragata dal benché minimo indizio), concerne unicamente i rapporti interni tra i coniugi __________ e non certo il debitore __________ Il giudice di prime cure ha quindi statuito correttamente annullando l'esecuzione n. __________.
L’appello 18 marzo 1998 di __________ va di conseguenza respinto.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 85 LEF, 74 e 84 CO, 15, 153 e 316 CPC;
pronuncia: 1. L’appello 18 marzo 1998 di __________, è respinto.
La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 200.–, già anticipata dall’appellante, è posta a carico di __________, che rifonderà a __________ fr. 300.– a titolo di indennità.
Intimazione:
– __________;
– __________.
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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