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Numero d'incarto:
14.1998.70
Data decisione, Autorità:
11.02.1999, CEF
Incarto n.
14.98.00070
Lugano
11 febbraio 1999 /FA/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini, Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 10 giugno
1998 da
patr.
dallo studio legale __________
contro
entrambi
patr. dall'avv. __________
tendente
ad ottenere l'ammissione dell'opposizione al decreto di sequestro 9 giugno 1998
ottenuto dai convenuti nei suoi confronti;
sulla
quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna con sentenza
23 giugno 1998 ha così deciso:
“1. L’opposizione è accolta e di conseguenza il
sequestro di cui al decreto __________ di questo Pretore è revocato.
- La tassa di giustizia di fr. 120.-- e le spese, da
anticipare dall'opponente, sono a carico dei convenuti in solido, i quali pure
in solido gli rifonderanno fr. 300.-- per ripetibili.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 6 luglio 1998 ha
postulato l'assegnazione di ripetibili nella misura di fr. 2'000.--, protestate
spese e ripetibili di secondo grado;
con
osservazioni 4 agosto 1998 la parte appellata si è opposta al gravame, con
protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto: A. Su
istanza di __________ e __________ il Pretore di Locarno-Campagna ha decretato
il sequestro di un'autovettura che i sequestranti hanno indicato essere di
proprietà di ____________________a copertura di un credito di fr. 22'382.75.
Quest'ultimo, con atto 10 giugno 1998, si è opposto al sequestro ex art. 278
LEF, argomentando che non era data la causa di sequestro e che il bene
sequestrato non era di sua proprietà. Dopo aver udito le parti all'udienza 19
giugno 1998, il Pretore, in data 23 giugno 1998, ha accolto l'opposizione e
revocato il sequestro, assegnando a __________ fr. 300.- a titolo di ripetibili.
B. Con
appello 6 luglio 1998 __________ postula la riforma della decisione di prima
sede in punto all’ammontare delle ripetibili, che andrebbero quantificate in
almeno fr. 2'000. In particolare il giudice di prime cure non avrebbe
considerato la temerarietà dell'istanza di sequestro, il tempo impiegato dal
patrocinatore dell'appellante per preparare e gestire la procedura di
opposizione e l'art. 19 TOA che sarebbe dovuto essere applicato.
Con
osservazioni 4 agosto 1998 __________ e __________ hanno postulato la conferma
dell'indennità, così come stabilite dal Pretore
Considerando
in diritto: 1. Per i combinati art. 25 n.2 lett. a LEF, art. 20 cpv.1
LALEF e 62 cpv.1 OTLEF, nelle procedure sommarie in materia di sequestro (art.
278 LEF) il giudice può, su domanda della parte vincente, condannare la parte
soccombente al pagamento di un’equa indennità come risarcimento delle spese. In
DTF 113 III 110 cons.3b e 3c, il Tribunale federale ha rilevato che l’equa
indennità può essere assegnata per la perdita di tempo e per le spese
sopportate e il suo ammontare deve essere fissato nella decisione. Sulle
modalità della sua determinazione il Tribunale federale si è poi espresso in
DTF 119 III 69, statuendo che l’indennità -nelle procedure sommarie in materia
di esecuzione- può comprendere anche le spese derivanti dal patrocinio di un
avvocato. La valutazione dell’equa indennità ha luogo in applicazione del
diritto federale (art. 62 cpv.1 OTLEF), ritenuto che si può far capo alla
Tariffa dell’Ordine degli Avvocati solo in termini di semplice riferimento e
avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie (DTF 119 III 69 cons.3b e rif.ivi).
-
L’art. 18 cpv.1 TOA stabilisce che per le procedure
sommarie previste dalla LEF l’onorario va dal 10% al 50% dell’onorario normale
calcolato giusta l’art.9 della tariffa, ritenuto un massimo di Fr. 20’000.--. L’art.
19 TOA stabilisce per contro che per le istanze di sequestro l’onorario va dal
20% al 70 % dell’onorario normale calcolato giusta l’art. 9 della stessa tariffa
sulla media fra il valore dei beni sequestrati e l’importo del credito
garantito, ritenuto un massimo di Fr. 50’000.--.
-
Considerato che come detto le indennità da
assegnare nelle procedure sommarie in materia di esecuzione sono rette dalla
normativa federale - in particolare dall’art. 62 cpv.1 OTLEF - e che per il
calcolo delle stesse la tariffa cantonale può servire in ogni caso soltanto da
semplice riferimento, questa Camera ritiene - in via pregiudiziale - che per la
determinazione di un’“equa indennità” nel senso della citata norma si possa e
debba far capo all’art.18 della TOA, non giustificandosi un diverso trattamento
per le procedure in tema di sequestro rispetto alle altre procedure sommarie,
pure rette dai nuovi art. 19 e segg. LALEF.
-
In
concreto il patrocinatore di __________ ha redatto l'istanza 10 giugno 1998 (di
5 pagine e nel complesso di limitata difficoltà) e partecipato all'udienza 19
giugno 1998, che, a giudicare dal verbale si è protratta oltre la media.
L'opposizione era riferita ad un sequestro per fr. 22'382.75. A queste
condizioni un’indennità di fr. 600.--, tenuto conto di percentuali medie, può
essere ritenuta equa.
La
tassa di giustizia, nel caso specifico fissata in fr. 120.--, è una tassa
globale che copre tutte le spese (cfr. 49 cpv. 1 OTLEF). Il giudice non può
quindi caricare le spese separatamente.
- Tassa di giustizia e indennità di appello seguono il
grado di soccombenza (art. 48, 61 cpv.1 e 62 cpv.1 OTLEF). L'appellante ha
postulato il riconoscimento di fr. 2'000.-- a titolo di indennità di primo
grado. I convenuti hanno chiesto la conferma della decisione pretorile. Si
giustifica quindi una ripartizione di 3/4 a carico di __________ e di 1/4 a
carico di __________ e ____________________
Richiamato l’art. 25 LEF e la vigente
OTLEF,
pronuncia:
I. L’appello 6 luglio 1998 __________, è
parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza la sentenza 23 giugno 1998 del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna
è così riformata:
“1. omissis
-
La tassa di giustizia di fr. 120.--, da anticipare dall'opponente, è posta
a carico di __________ e __________ in solido, i quali pure in solido
rifonderanno a __________ fr. 600.-- a titolo di ripetibili.
-
omissis.”
II. La
tassa di giustizia della presente decisione di fr. 200.-- è posta a carico
dell’appellante per 3/4, mentre per 1/4 è posta, in solido, a carico degli
appellati. __________ rifonderà a __________ e __________ fr. 50.-- per quota
di indennità di appello.
III. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno- Campagna.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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