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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1998.98
Data decisione, Autorità: 18.05.1999, CEF
Incarto n. 14.98.00098
Lugano 18 maggio 1999 /FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 9 luglio 1998 da
patr. dall'avv. __________
contro
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 23 giugno /7 luglio 1998 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano con sentenza 4 settembre 1998 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 10 settembre 1998 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 13 ottobre 1998 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 23 giugno /7 luglio 1998 dell'UE di Lugano la __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr.121’890.20 oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito " debiti impagati della __________ di __________ e __________, in liquidazione e fallimento di cui il debitore è responsabile in solido con il signor __________ (vedi decisione 8.7.97 della lod. Pretura di Lugano, sezione 1, inc. no.OA.94.00491)". L'escusso ha interposto tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa sulla sentenza 8 luglio 1997 della Pretura di Lugano, sezione 1 e sulla sentenza 1° ottobre 1992 della Pretura di Lugano, sezione 5, entrambe cresciute in giudicato.
C. All'udienza di contraddittorio del 4 settembre 1998 è comparsa unicamente la procedente, la quale si è riconfermata nella propria istanza di rigetto definitivo dell’opposizione.
D. Con sentenza 4 settembre 1998 il Pretore del Distretto di Lugano ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, avendo ritenuto la documentazione prodotta, valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato __________ con atto di appello 10 settembre 1998 chiedendo la reiezione dell’istanza e sostenendo che nessun importo sarebbe dovuto alla __________., ma al contrario quest’ultima sarebbe debitrice nei confronti dell’escusso per oltre fr. 200’000.-- a titolo di provvigioni.
D. Con osservazioni 13 ottobre 1998 la parte appellata postula la reiezione del gravame e la conferma del giudizio impugnato.
Considerato
in diritto
Ex art. 80 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Sono parificate alle sentenze esecutive le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali, le decisioni di autorità amministrative federali, come pure, entro il territorio cantonale, le decisioni di autorità amministrative cantonali riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico, quali le imposte, in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive.
Il giudice del rigetto definitivo dell'opposizione deve limitarsi a esaminare se il credito dedotto in esecuzione sia fondato su un titolo esecutivo ex art. 80 LEF, non rientrando nel suo limitato potere cognitivo l'esame della sussistenza materiale del credito (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 8 ad art. 385 CPC).
In concreto la documentazione prodotta e segnatamente, la sentenza 8 luglio 1997 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 ( doc. A), con la quale viene dichiarato inesistente il debito di cui all’esecuzione n. __________ UE Lugano limitatamente all’importo di fr. 6’332.30, la sentenza 1° ottobre 1992 della Pretura di Lugano, sezione 5 (doc. B), con la quale viene rigettata in via provvisoria l’opposizione opposta al PE n. UE Lugano per l’importo di fr. 111’847.52 oltre interessi al 7% dal 30 giugno 1992, nonché la sentenza 12 gennaio 1998 della Pretura di Lugano, sezione 5 (doc. D), con la quale viene rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. UE di Lugano per l’importo di fr. 15’575.-- oltre interessi e spese, costituisce titolo esecutivo ex art. 80 LEF. Il credito di cui al PE n. __________UE Lugano per il quale il Giudice di prime cure ha concesso il rigetto definitivo per l’importo di fr. 121’890.20 è fondato sulla sentenza 8 luglio 1997 della Pretura di Lugano (doc. A) con la quale veniva dichiarato inesistente il debito di cui all’esecuzione n. __________UE Lugano limitatamente all’importo di fr. 6’332.30, lasciandolo sussistere per l’importo di fr. 111’847.52 oltre interessi al 7% dal 30 giugno 1992, nonché sulla sentenza 12 gennaio 1998 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 con la quale veniva rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta al PE n. __________ fatto spiccare dall’istante per ottenere il pagamento della tassa di giustizia delle spese e delle ripetibili, come al dispositivo n. 2 della sentenza di cui al doc. A.
Per l’art. 568 cpv.3 CO il singolo socio della società in nome collettivo non può, anche dopo la sua uscita dalla società, essere convenuto personalmente per un debito sociale se non quando sia fallito oppure la società sia stata sciolta o inutilmente escussa. Una sentenza emessa nei confronti di una società in nome collettivo costituisce titolo di rigetto definitivo nei confronti di un singolo socio quando sono adempiute le condizioni previste dall’art. 568 cpv. 3 CO (Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n. 32 ad art. 80 LEF). L’adempimento di tali condizioni deve essere documentata dal creditore e deve essere esaminata d’ufficio dal giudice quale parte integrante del titolo di rigetto definitivo ( cfr. Staehelin, op. cit., n. 32 ad art. 80 LEF).
Orbene nel caso in esame la __________ di __________ e __________ è stata dichiarata fallita l’8 gennaio 1998 su istanza della __________ per il mancato pagamento dell’importo di fr. 106’327.22 di cui al PE n. __________UE di Lugano (doc. C). Nel corso dell’interrogatorio effettuato dall’UF di Lugano i soci hanno dichiarato che la società non possiede alcun bene mobile o immobile (cfr. doc. E e F). Di conseguenza essendo stata escussa inutilmente la società in nome collettivo, la documentazione prodotta dall’istante costituisce titolo di rigetto definitivo nei confronti del socio ____________________
A norma dell'art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un'autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l'esecuzione, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.
Nel caso di specie non compete a questa Camera esaminare la fondatezza della sentenza 8 luglio 1997 in merito al mancato accoglimento della petizione introdotta dall’appellante tendente al disconoscimento del debito di cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano. La questione relativa alle presunte violazioni contrattuali da parte dell’istante, sollevata da __________ con l’atto di appello non può quindi essere qui esaminata.
L’appello 10 settembre 1998 __________ va di conseguenza respinto.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80 e 81 LEF, 568 cpv. 3 CO
pronuncia
L’appello 10 settembre 1998 ____________________è respinto.
La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 450.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico di __________, che rifonderà alla __________ fr. 600.-- a titolo di indennità.
Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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