AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 14.1999.00011
Data decisione, Autorità: 15.04.1999, CEF
Incarto n. 14.99.00011
Lugano 15 aprile 1999 /MR/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria di cui all’ inc.n.__________ gr della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, a dipendenza dell’istanza di sequestro del 26 ottobre 1989 di
contro
Istanza di sequestro parzialmente accolta con decreto 27 ottobre 1989 emanato dalla Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, ed eseguito dall’allora Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di Lugano (sequestro n.__________);
e dell’istanza di aumento della garanzia ex art. 273 LEF formulata il 22 ottobre 1998 da
__________)
contro
__________)
istanza quest’ultima parzialmente accolta dalla Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, che con decisione 22 dicembre 1998 ha così statuito:
“1. L’istanza è parzialmente accolta nel senso dei considerandi e, di conseguenza, la garanzia prestata da , per eventuali danni a dipendenza del sequestro N. decretato da questa Pretura in data 27 ottobre 1989 (Inc.N. gr) è aumentata a Fr. 55’000.--.
1.1. Di conseguenza a , rappr. dall’avv. , è fatto obbligo di prestare una garanzia di primario istituto bancario con sede in Svizzera o altro titolo equivalente per l’importo di Fr. 55’000.-- (cinquantacinquemila) per eventuali danni a dipendenza del sequestro . decretato da questa Pretura in data 27 ottobre 1989 (Inc.N. gr) qualora detto sequestro si rivelasse ingiustificato.
1.2. La predetta garanzia dovrà essere presentata entro 20 (venti) giorni dall’intimazione del presente decreto, con la comminatoria che in caso di inadempienza il sequestro diverrà caduco.
1.3. La garanzia così aumentata rimarrà valida fino alla crescita in giudicato della decisione finale di un’eventuale causa ex art. 273 cpv.2 LEF.
§ In caso di revoca o decadenza definitiva del sequestro, la garanzia prestata dovrà rimanere valida fino almeno ad un anno dalla revoca rispettivamente dalla decadenza del sequestro. Potrà essere liberata prima della decorrenza di detto anno soltanto con il consenso esplicito del beneficiario oppure su ordine del giudice previa istanza di parte.
1.4. La fideiussione solidale N.__________ rilasciata in data 31 gennaio 1990 dalla __________ Società anonima, __________ per l’importo di Fr. 22’000.-- verrà restituita alla medesima Banca non appena verrà prestata la garanzia dell’importo di complessivi Fr. 55’000.--.
Per il presente decreto non si percepiscono né tasse, né spese e neppure vanno assegnate ripetibili.
omissis”.
decisione dedotta in appello, con atto 29 dicembre 1998 trasmesso a questa Camera il 10 febbraio 1999, da
__________)
chiedente sia giudicato:
“1. L’appellazione è accolta.
Di conseguenza il decreto 22 dicembre 1998 della Sezione 4 della Pretura di Lugano è annullato, e così riformato:
L’istanza è respinta.
L’istante è condannato a rifondere Fr. 2’000.-- al convenuto a titolo di ripetibili.
Protestate tasse, spese e ripetibili d’appello.”
Viste le osservazioni 8 marzo 1999 di __________
Richiamata l’ordinanza presidenziale 15 febbraio 1999 con la quale è stato sospeso il termine fissato per l’aumento della garanzia;
Ritenuto
in fatto: A. Con istanza 26 ottobre 1989 nei confronti di __________, __________ ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano il sequestro presso la __________ di __________ di “tutti gli averi, somme, titoli, crediti, valori, beni di ogni tipo che si trovano oppure che affluiranno su conti, depositi, relazioni bancarie o “tesori” dell’istituto sopra menzionato appartenenti direttamente o indirettamente a __________ anche sotto cifra o denominazione convenzionale e/o di comodo” fino a concorrenza di un credito di Fr. 1’399’650.-- sulla base dell’art. 271 cpv.1 n.4 vLEF. Quale titolo del credito è stato indicato “inadempienza contrattuale, atto illecito”.
B. Con decisione 27 ottobre 1989 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 4, ha parzialmente accolto l’istanza ordinando il sequestro di quanto ivi indicato nei confronti di __________ per un credito di Fr. 920’873.68, dando facoltà al debitore “di chiedere la prestazione di una garanzia di primaria banca svizzera entro 10 giorni dall’intimazione del verbale di sequestro, documentandone le ragioni”.
C. Con atto 6 novembre 1989 __________ ha chiesto al giudice del sequestro di fare obbligo al creditore sequestrante di prestare una garanzia pari ad almeno il 30% del credito vantato.
D. Con decisione 29 dicembre 1989 la Segretaria assessore ha fatto obbligo a __________ di prestare una garanzia di Fr. 22’000.--, “calcolata sul costo di commissioni dell’ordine dello 0.6% su Fr. 922’000.--, valutando prudenzialmente in quattro anni la durata della procedura giudiziaria di accertamento del credito, segnatamente in ragione delle conseguenti inevitabili spese legali che essa cagionerà”. Un ricorso di diritto pubblico interposto da __________ contro la decisione della Segretaria assessore è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale il 17 aprile 1990.
E. Il 31 gennaio 1990 la __________ ha rilasciato una fideiussione solidale (n. __________) per Fr. 22’000.-- per eventuali danni derivanti dal sequestro ottenuto da __________i contro __________
F. Nel frattempo con PE n.__________ del 17/21 novembre 1989 __________ ha proceduto contro __________ e il 30 novembre 1989 ha promosso la causa ordinaria di convalida presso la Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4 (inc. n.___________), causa tuttora pendente dopo l’annullamento della sentenza 4 luglio 1997 da parte del Tribunale d’appello e contestuale rinvio degli atti alla prima istanza (cfr. sentenza IICCA 12 gennaio 1998 - inc.n.12 97.202).
G. Con istanza 22 ottobre 1998 __________ ha chiesto alla medesima Pretura di aumentare l’importo della garanzia prestata dagli attuali Fr. 22’000.-- a Fr. 95’000.--, atteso in sostanza:
che la causa di convalida, tuttora pendente, si è protratta ben oltre i quattro anni considerati nel decreto 29 dicembre 1989 per la fissazione della originaria garanzia;
che il creditore sequestrante si troverebbe in un’ “incerta situazione economica”;
che l’originaria garanzia sarebbe “manifestamente insufficiente anche solo per coprire le ripetibili di causa che il Segretario assessore potrebbe assegnare all’istante con la sentenza che metterà fine a questa vertenza”.
H. All’udienza del 28 ottobre 1998 __________ si è opposto alla richiesta di aumento della garanzia, eccependo in ordine l’intempestività dell’istanza, proposta dopo la chiusura dell’istruttoria della causa di convalida; nel merito la causa di convalida si sarebbe protratta oltre il previsto per colpa della controparte, per cui alla stessa non spetterebbe comunque alcun risarcimento del preteso danno conseguente; secondo la LEF il giudice non sarebbe neppure tenuto ad imporre al creditore sequestrante l’obbligo di prestare una garanzia, né tantomeno a tenere conto delle eventuali spese giudiziarie e delle ripetibili connesse alla successiva causa di convalida del sequestro, a garanzia delle quali vi sarebbe già se del caso l’istituto della cauzione processuale di diritto cantonale. __________ dal canto suo, ha confermato integralmente la sua domanda di aumento, contestando le allegazioni della controparte.
I. Con decisione 22 dicembre 1998 la Segretaria assessore ha parzialmente accolto l’istanza 22 ottobre 1998, facendo obbligo al creditore sequestrante di prestare entro venti giorni dall’intimazione della sua decisione una garanzia di Fr. 55’000.-- in sostituzione della precedente di fr. 22’000.--, con la comminatoria della caducità del sequestro. Il primo giudice ha in sostanza riconosciuto una durata effettiva della causa di convalida, protrattasi già di altri cinque anni rispetto ai quattro iniziali previsti al momento della fissazione della garanzia, di dieci anni, ciò che giustificherebbe l’aumento proporzionale della garanzia. Per il giudizio sulla garanzia il giudice non ha prelevato tasse di giustizia, né assegnato indennità alle parti, considerando la decisione di aumento “parte integrante del decreto di sequestro 27 ottobre 1989 per la cui emanazione la tassa di giudizio è già stata prelevata presso il creditore”
L. Con appello 29 dicembre 1998 __________ postula la riforma della decisione della Segretaria assessore, nel senso di respingere l’istanza di aumento della garanzia e condannare la controparte alla rifusione di Fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili, con contestuale protesta di tasse, spese e indennità di appello. Con il gravame __________ ripropone in sostanza le tesi fatte valere in sede di contraddittorio, quali “l’intempestività” rispettivamente l’infondatezza dell’istanza di aumento della garanzia, l’eventuale danno derivante dal protrarsi della causa di convalida dovendosi imputare al comportamento processuale della controparte. L’obbligo di prestare una garanzia sarebbe inoltre di natura straordinaria, non giustificandosi nel caso in ispecie in quanto il sequestro non apparirebbe “di primo acchito infondato”.
M. Nelle sue osservazioni __________ eccepisce in ordine l’irricevibilità del gravame, non essendo previsto alcun rimedio - né ordinario né straordinario - di diritto cantonale contro la decisione sulla garanzia in tema di sequestro, impugnabile soltanto con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. A mente dell’appellato contro la decisione di garanzia sarebbe data la facoltà di formulare opposizione ex art. 278 LEF entro dieci giorni dalla conoscenza della decisione, termine tuttavia in concreto già scaduto. Nel merito l’appello andrebbe comunque respinto, l’istanza di aumento di garanzia essendo non soltanto proponibile fintanto che la causa di convalida è pendente, ma in concreto anche giustificata, atteso che l’importo di Fr. 22’000.-- era stato calcolato a suo tempo tenendo conto di una durata presumibile della causa di convalida di soli 4 anni, in luogo degli effettivi (attuali) 10 anni. Quanto alla - contestata - imputabilità del ritardo, dovuta piuttosto al comportamento della controparte, essa sarebbe tuttavia ininfluente ai fini della determinazione della garanzia, l’azione di risarcimento ex art. 273 LEF istituendo infatti una responsabilità di tipo causale del creditore sequestrante, indipendentemente quindi dalla colpa. L’esame della fondatezza o meno del sequestro non costituirebbe infine un presupposto per ottenere la garanzia, tale esame essendo di competenza del giudice chiamato a decidere sull’azione di risarcimento ex art. 273 LEF. In concreto tuttavia l’infondatezza del sequestro risulterebbe molto verosimile anche alla luce della sentenza 4 luglio 1997 (poi annullata dal TA) con la quale la Segretaria assessore respingeva la petizione di Giorgio Piccoli, atteso che nella successiva istruttoria di causa non sarebbe emerso alcunché a favore delle tesi del creditore. Egli ritiene quindi l’appello manifestamente infondato, per cui ne postula la dichiarazione di temerarietà con assegnazione di “piene ripetibili di appello”, in applicazione dell’art. 152 CPC.
Considerando
in diritto: 1. Sia il sequestro, decretato il 27 ottobre 1989, che la prestazione della garanzia di Fr. 22’000.--, ordinata il 29 dicembre 1989, sono stati decisi prima della revisione della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 16 dicembre 1994, quando contro il decreto di sequestro rispettivamente contro la decisione di garanzia ex art. 273 LEF non era ammesso alcun rimedio ordinario di diritto federale (art. 279 cpv.1 vLEF; DTF 80 III 35), né ne prevedeva uno - ordinario o straordinario - il diritto cantonale ticinese (cfr. Rep.1986, p.265 per il decreto di sequestro, giurisprudenza tuttavia modificatasi più tardi, con l’ammissione del rimedio dell’appello contro il rifiuto del sequestro, in Rep.1996, p. 99; sulla garanzia cfr. Rep. 1990, p.304). L’istanza di aumento della garanzia da Fr. 22’000.-- a Fr. 95’000 è stata tuttavia introdotta il 22 ottobre 1998, dopo quindi l’entrata in vigore (il 1° gennaio 1997) della novella legislativa federale, rispettivamente dopo l’entrata in vigore (il 6 giugno 1997) della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LALEF) del 12 marzo 1997. Le nuove disposizioni procedurali trovano pertanto applicazione alla presente procedura.
a) Per crediti non garantiti da pegno, il creditore può chiedere il sequestro di beni del debitore, quando sia data una causa di sequestro (cfr. art. 271 cpv.1 n.1 a 5 LEF). Nel Cantone Ticino per valori superiori a fr. 2’000.-- competente per la concessione del sequestro è il Pretore (art. 14 cpv.1 e 16 cpv.3 LALEF, art. 5 cpv.1 LOG) del luogo in cui si trovano i beni da sequestrare indicati dal creditore. La procedura, di natura sommaria (art. 25 n.2 lett.a LEF), è retta dall’art. 19 LALEF che non prevede il contraddittorio. Chi è toccato nei suoi diritti dal sequestro può fare opposizione al giudice del sequestro entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 278 cpv.1 LEF). In tal caso il giudice, in una procedura pure sommaria retta dagli art. 20ss. LALEF, sottopone il sequestro a nuovo esame, dando agli interessati la possibilità di esprimersi (cfr. art. 278 cpv.2 LEF). La nuova decisione (sull’opposizione) può essere impugnata entro dieci giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv.3 primo periodo LEF) - nel Cantone Ticino alla Camera di esecuzione e fallimenti con il rimedio dell’appello (art. 22 LALEF e art. 14 e 22 lett.c LOG), rispettivamente, in caso di valore inferiore agli 8’000.-- franchi, alla Camera di cassazione civile con ricorso per cassazione (art. 22 LALEF e art. 5, 13 e 22 lett.b LOG) - e le parti possono avvalersi di fatti nuovi (art. 278 cpv.3 secondo periodo LEF).
b) Prima di concedere il sequestro il giudice esamina, sulla base dei soli elementi addotti dal creditore, se è stata resa sufficientemente verosimile l’esistenza del credito, di una causa di sequestro nonché di beni appartenenti al debitore (art. 272 LEF). Il grado di verosimiglianza ex art. 271-272 LEF richiesto per valutare se vi è un credito, se nel circondario di sua competenza vi sono beni appartenenti al debitore e se si realizza almeno una delle cause di sequestro fatte valere dal creditore è in linea di principio nel senso che la tesi del creditore deve risultare plausibile e l’esame puntuale delle allegazioni e della documentazione prodotta dal creditore deve permettere al giudice di convincersi - sulla base di elementi oggettivi, non bastando di regola fatture o altri elementi allestiti unilateralmente dal creditore sequestrante o da suoi organi o persone ausiliarie - che in concreto le circostanze di fatto rilevanti si sono realizzate, senza per questo poter già escludere il contrario.
a) Per l’art. 273 cpv.1 LEF il creditore è responsabile nei confronti sia del debitore che di terzi dei danni cagionati con un sequestro infondato e il giudice può obbligarlo a prestare garanzia. La formulazione potestativa relativa all’imposizione della garanzia è stata ripresa nel nuovo tenore della norma, lasciando così al giudice del sequestro su questo punto un (largo) margine di apprezzamento, per poter tenere conto delle particolarità della fattispecie. Infatti l’imposizione di una garanzia dipende in modo essenziale dal grado di convincimento del giudice in merito alla realizzazione dei presupposti del sequestro, atteso tuttavia che l’imposizione di una garanzia non può supplire l’assenza di un presupposto del sequestro (cfr. Michel Criblet, La problématique des sûretés et de la responsabilité de l’Etat, in: Le séquestre selon la nouvelle LP, Zurigo 1997, p.80; Reeb, op.cit., p.467s.). Tanto più quindi si è vicini al grado minimo di verosimiglianza necessario per ammettere il sequestro e tanto meno si potrà prescindere dall’imposizione di una garanzia, maggiore essendo il rischio di un sequestro infondato - segnatamente perché il credito o la causa del sequestro resi (solo) verosimili dall’istante si rivelino in seguito inesistenti, o perché il sequestro abbia colpito beni appartenenti in realtà a terzi - e conseguentemente maggiore l’ipotesi di un danno. Quanto all’ammontare della garanzia, esso va determinato in linea di principio tenendo conto da un lato del rischio effettivo di un sequestro ingiustificato (in funzione quindi del grado di verosimiglianza raggiunto circa l’esistenza dei presupposti) e dall’altro lato dello scopo specifico della garanzia ex art. 273 LEF, che è quello di assicurare il risarcimento dei possibili danni causati dal sequestro: occorre in particolare considerare l’ammontare del credito per cui è chiesto il sequestro, la natura dei beni da sequestrare e la loro importanza per il debitore (o il terzo), così come le spese, la durata presumibile e la complessità dell’ipotizzabile processo di convalida (DTF 113 III 100 ss.; cfr. Walter Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, Vol. III, n.21s. ad art. 273 LEF; Criblet, op.cit., p. 80).
b) La questione dell’imposizione di una garanzia essendo strettamente connessa alla decisione sul sequestro va esaminata d’ufficio già al momento della concessione del sequestro, sulla base dei soli atti e allegazioni addotti dall’istante (Reeb, op.cit., p.466s.; Stoffel, op.cit., n.33 ad art. 272 LEF e n.18 ss. e 29 ad art. 273 LEF). In caso di imposizione ab initio, ossia già al momento della concessione del sequestro, l’esecuzione del provvedimento esecutivo dipenderà in linea di principio dalla prestazione della garanzia richiesta, ciò che dovrà risultare in modo esplicito dal decreto di sequestro. La garanzia ex art. 273 LEF (rispettivamente un suo adeguamento) può tuttavia essere chiesta anche successivamente (ciò che per altro era possibile anche nel diritto previgente, cfr. DTF 113 III 94, 112 III 112, 107 III 32 cons.3 e rif.ivi): e meglio nell’ambito della pedissequa (eventuale) procedura di opposizione ex art. 278 LEF (con il rilievo che anche il creditore - cui tuttavia è preclusa la via dell’opposizione - potrà postulare la riduzione o la liberazione della garanzia già prestata in occasione della discussione sull’opposizione chiesta dal debitore o dal terzo, cfr. Stoffel, op.cit., n.29 ad art. 273 LEF; Gasser, op.cit., p.605; Amonn/Gasser, op.cit., §51 n.68 p.420); oppure - nell’ipotesi che non sia già pendente una procedura di opposizione ex art. 278 LEF rispettivamente, come in concreto, che non vi sia mai stata alcuna procedura di opposizione - nell’ambito di una procedura a sé stante (cfr. Stoffel, op.cit., n.24 ad art. 273 LEF; Amonn/Gasser, op.cit., §51 n.83 p.422; Criblet, op.cit., p.83 ss.), procedura quest’ultima che nel Cantone Ticino è pure retta dall’art. 20 LALEF, l’assenza in tale norma dell’indicazione esplicita dell’art. 273 LEF dovendosi considerare senz’altro quale lacuna della legge in senso proprio.
In entrambi i casi di successiva imposizione o di adeguamento della garanzia a nuove circostanze, dalla prestazione della garanzia (nuova o modificata) dipenderà il mantenimento del sequestro (Stoffel, op.cit., n.25 ad art. 273 LEF).
Ammessa la proponibilità di una istanza di adeguamento della garanzia ex art. 273 LEF alle mutate circostanze, e stabilito che la medesima va trattata in una procedura sommaria ex art. 20 LALEF, il presente gravame risulta senz’altro ricevibile, i combinati art. 16 e 22 LALEF e art. 14 e 22 lett.c LOG prevedendo infatti il rimedio dell’appello contro una decisione di prima istanza quando il valore della lite ammonta ad almeno Fr. 8’000.--. In questo senso è superata la giurisprudenza cantonale cui fa riferimento l’appellato e pubblicata in Rep.1990, p.304. Va qui rilevato che anche nella procedura ricorsuale contro la decisione sulla garanzia le parti hanno la facoltà di avvalersi di fatti nuovi, come è espressamente stabilito per l’appellazione contro la decisione sull’opposizione al sequestro (in questo senso anche Stoffel, op.cit., n.30 ad art. 273 LEF).
L’appellante ritiene dal canto suo l’istanza di aumento della garanzia “intempestiva” siccome “inoltrata dopo la chiusura dell’istruttoria dichiarata conclusa con ordinanza del 25 settembre 1998”. A torto. Non si vede per quale motivo - né d’altra parte lo indica l’appellante - non si dovrebbe ammettere una modifica della garanzia ex art. 273 LEF dopo la chiusura in prima istanza dell’istruttoria della causa di convalida, il sequestro al quale la garanzia è strettamente correlata restando comunque in vigore in linea di principio - nell’ipotesi più sfavorevole al creditore sequestrante - almeno ancora fino alla crescita in giudicato della decisione sulla convalida che la Segretaria assessore deve ancora pronunciare.
Nel merito la Segretaria assessore, con la decisione impugnata, ha aumentato la garanzia tenendo giustamente in considerazione la circostanza che la causa di convalida è tuttora pendente in prima istanza, la durata (presumibile) della convalida non solo rientrando certamente tra i criteri di determinazione della garanzia (cfr. cons. 4), ma nel caso di specie essendo stata anche tra i parametri di calcolo principali della garanzia originaria di Fr. 22’000.-- (decisione 29 dicembre 1989). L’appellante si lamenta tuttavia che il primo giudice nel concedere l’aumento della garanzia non avrebbe tenuto conto del fatto che il protrarsi della causa di convalida sarebbe da attribuire al comportamento processuale dello stesso debitore sequestrato, il quale pertanto a motivo di quel ritardo non potrebbe comunque pretendere alcun risarcimento. Ora a prescindere dal fatto che la causa di convalida ha seguito finora un iter assai singolare e travagliato, caratterizzato da eventi imprevedibili o comunque estranei al debitore sequestrato (segnatamente la sostituzione a più riprese del Segretario assessore, la sospensione della causa per apparente fallimento della parte attrice, la chiusura e successiva riapertura dell’istruttoria), va osservato che lo scopo della garanzia ex art. 273 LEF è quello di assicurare la copertura del possibile danno derivante da un sequestro che risultasse infondato, in vista della successiva causa di risarcimento ex art. 273 LEF: sarà soltanto il giudice del merito, nell’ambito di quella causa, che - al pari di tutti gli altri presupposti della responsabilità ex art. 273 LEF - potrà esaminare se del caso la questione di un’eventuale colpa del danneggiato quale motivo di riduzione del risarcimento. Correttamente quindi il giudice di primo grado - che è il giudice del sequestro - non ne ha tenuto conto nel determinare l’ammontare della garanzia. L’aumento di garanzia da Fr. 22’000.-- a Fr. 55’000.--, calcolato in base agli stessi parametri della decisione 29 dicembre 1989 (commissioni bancarie dello 0,6% annuale su un credito di Fr. 922’000.--) e per una durata presumibile di dieci anni della tuttora pendente causa di convalida è quindi senz’altro giustificato e va qui confermato. Quanto alla fondatezza del sequestro - che al contrario di quanto sembra ritenere il primo giudice rientra tra i criteri di determinazione della garanzia, pur restando l’accertamento del credito del sequestro oggetto specifico della causa di convalida -l’appellante non ha portato alcun elemento concreto che possa far concludere per una maggiore verosimiglianza del (suo) credito nei confronti di __________ (e conseguentemente per un minore rischio di sequestro infondato) rispetto al momento in cui il giudice del sequestro ha imposto la garanzia di fr. 22’000.--. Su questo punto quindi il gravame deve essere respinto e l’aumento della garanzia concesso dalla Segretaria assessore confermato.
a) Impugnato è infine anche il dispositivo n.2 della decisione 22 dicembre 1998, dove è stabilito che “per il presente decreto non si percepiscono né tasse, né spese e neppure vanno assegnate ripetibili”. In particolare l’appellante rileva che nella misura in cui l’istanza di aumento della garanzia non è stata accolta, il debitore sequestrato - istante dell’aumento - andava considerato soccombente e conseguentemente condannato a rifondere alla controparte “congrue ripetibili”. Nell’ultimo considerando della decisione 22 dicembre 1998 il giudice di prime cure ha affermato che la concessione di indennità alle parti, così come del resto il prelievo di tasse e spese, non si giustificava “trattandosi (la sua decisione, n.d.r.) di parte integrante del decreto di sequestro 27 ottobre 1989”. Ora, l‘imposizione successiva di una garanzia ex art. 273 LEF, ossia non contestualmente alla concessione del sequestro, così come un suo adeguamento, sono esaminati e decisi in una procedura - sia essa quella di opposizione ex art. 278 LEF oppure una successiva ex art. 20 e ss. LALEF(cfr. cons.5) - che va considerata come indipendente da quella che ha portato alla concessione del sequestro, non foss’altro che per il fatto che le parti dell’una (istante del sequestro e debitore del sequestro) non sempre coincidono con quelle delle altre (istante della garanzia o di un suo aumento e debitore della garanzia); in questi casi il giudizio sulla garanzia, pur se intrinsecamente connesso con il sequestro, scaturisce cioè da una procedura temporalmente e formalmente distinta da quella che ha condotto alla decisione sull’istanza di sequestro, ciò che giustifica il prelievo di una tassa separata, rispettivamente l’assegnazione di indennità alla parte non soccombente che ne abbia fatto richiesta, e meglio sulla base dell’OTLEF.
b) Per i combinati art. 25 n.2 lett. a LEF, art. 20 cpv.1 LALEF e 62 cpv.1 OTLEF, nelle procedure sommarie in materia di sequestro - tra le quali rientra quella di adeguamento della garanzia ex art. 273 LEF - il giudice può, su domanda della parte vincente, condannare la parte soccombente al pagamento di un’equa indennità come risarcimento delle spese. In DTF 113 III 110 cons.3b e 3c, il Tribunale federale ha rilevato che l’equa indennità può essere assegnata per la perdita di tempo e per le spese sopportate e il suo ammontare deve essere fissato nella decisione. Sulle modalità della sua determinazione il Tribunale federale si è poi espresso in DTF 119 III 69, statuendo che l’indennità - nelle procedure sommarie in materia di esecuzione - può comprendere anche le spese derivanti dal patrocinio di un avvocato. La valutazione dell’equa indennità ha luogo in applicazione del diritto federale (art. 62 cpv.1 OTLEF), ritenuto che si può far capo alla Tariffa dell’Ordine degli Avvocati solo in termini di semplice riferimento e avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie (DTF 119 III 69 cons.3b e rif.ivi). L’art. 18 cpv.1 TOA stabilisce che per le procedure sommarie previste dalla LEF l’onorario va dal 10% al 50% dell’onorario normale calcolato giusta l’art.9 della tariffa, ritenuto un massimo di Fr. 20’000.--. Considerato che le indennità da assegnare nelle procedure sommarie in materia di esecuzione sono rette dalla normativa federale - in particolare dall’art. 62 cpv.1 OTLEF - e che per il calcolo delle stesse la tariffa cantonale può servire in ogni caso soltanto da semplice riferimento, questa Camera ritiene - in via pregiudiziale - che per la determinazione di una “equa indennità” nel senso della citata norma si possa e debba far capo all’art.18 della TOA, non giustificandosi un diverso trattamento per le procedure in tema di sequestro rispetto alle altre procedure sommarie, pure rette dagli art. 20 e segg. LALEF.
c) In concreto, tenuto conto di un valore della lite di Fr. 73’000.-- (pari all’importo dell’aumento richiesto della garanzia originaria di Fr. 22’000.--), della limitata difficoltà della presente procedura, che giustifica l’applicazione di basse percentuali tariffarie, nonché della prevalente soccombenza della parte istante (pur se l’effettivo aumento concesso dal primo giudice è di Fr. 33’000.--, e non di Fr. 28’000.-- come indicato nell’appello, p.7), a __________ __________ può essere riconosciuto l’importo di Fr. 50.-- a titolo di parte di indennità di prima sede. Il dispositivo n. 2 va conseguentemente rettificato, atteso che su questo punto il gravame è pertanto parzialmente accolto.
Richiamati gli art. 271 ss. LEF e, per le spese, la vigente OTLEF,
pronuncia: I. L’appello 29 dicembre 1998 di __________, è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza la sentenza 22 dicembre 1998 della Segretaria assessore delle Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, è così riformata:
“1. omissis (dispositivo invariato)
__________, rifonderà a __________ __________, Fr. 50.-- per parte di indennità.
omissis (dispositivo invariato)”.
II. La tassa di giustizia della presente decisione di Fr. 700.--, già anticipata dall’appellante, resta per Fr. 650.-- a carico di __________, mentre per Fr. 50.-- è posta a carico della controparte. __________, verserà inoltre a __________ __________, Fr. 200.-- per parte di indennità di appello.
III. Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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