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Numero d'incarto:
14.1999.00014
Data decisione, Autorità:
26.10.1999, CEF
Incarto n.
14.1999.00014
Lugano
26 ottobre 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo
sull’istanza di riconoscimento dei decreti stranieri di fallimento presentata
il 17 febbraio 1999 da
nei confronti
della fallita
chiedente: “1. L’istanza è accolta.
1.1. Di
conseguenza è riconosciuta la sentenza 18/23.3.1998 del Tribunale civile di
__________ che decreta il fallimento della __________ di __________
1.2. Di
conseguenza è dato inizio alla procedura prevista dagli artt. 166 e segg. LDIP.
- Protestate
spese e ripetibili.”
citate le parti
per l’istruttoria di causa alle udienze 16 aprile 1999 e 30 giugno 1999
esaminati atti e
documenti;
considerando in
fatto e in diritto:
che
con sentenza 18 marzo 1998 il Tribunale civile di __________ ha dichiarato il
fallimento della __________, in atto __________, con sede in __________, nominando
giudice delegato il __________ e curatore la __________ (doc. A);
che
avendo l’amministratore della società in particolare indicato la __________
come una delle banche con conto attivo, il curatore fallimentare ha chiesto il
12 giugno 1998 al giudice delegato la nomina di un legale “affinché attivi
tutte le necessarie procedure legali per ottenere la delibazione della sentenza
di fallimento italiana in Svizzera” (doc. B) ;
che
il 16 giugno 1998 è stato designato l’avv__________ di __________ (doc. B) e il
6 novembre 1998 l’avv. __________ di __________ (doc. C);
che
l’istanza di riconoscimento del fallimento estero deve essere proposta
all’autorità competente del Cantone in cui è fatta valere la decisione
straniera (art. 29 cpv. 1 LDIP), ritenuto che vi siano beni della massa
fallimentare, ciò che spetta all’istante rendere almeno verosimile (cfr. S. Berti, in Kommentar zum Schweizerischen
Privatrecht, Internationales Privatrecht, Basilea et al. 1996, N. 5 ad art. 167
LDIP; H. Fritzsche/ H. U. Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993,
§ 55, pag. 420, N. 16; P. Volken,
IPRG Kommentar, Zurigo 1993, N. 14 ad art. 167 LDIP);
che
le condizioni e gli effetti del riconoscimento in Svizzera di un decreto
straniero di fallimento sono regolati dagli art. 166 e segg. LDIP, fatti salvi
eventuali trattati internazionali (art.1 cpv.1 lett. d e cpv.2 LDIP);
che
tra la Svizzera e l’Italia non è stato concluso alcun trattato in materia di
riconoscimento dei rispettivi decreti fallimentari;
che
per l’art. 167 cpv.1 prima proposizione LDIP l’istanza di riconoscimento del decreto
straniero di fallimento deve essere proposta al tribunale competente del luogo
di situazione dei beni in Svizzera, atteso che se i beni si trovano in più
luoghi è competente il tribunale adito per primo (art. 167 cpv.2 LDIP), prescindendo
da considerazioni fondate sul valore patrimoniale dei beni di compendio della
massa fallimentare siti in Svizzera;
che
l’istanza di riconoscimento deve essere proposta all’autorità competente del
Cantone in cui è fatta valere la decisione straniera (art.29 cpv.1 LDIP),
ritenuto che vi siano beni della massa fallimentare, ciò che spetta all’istante
rendere almeno verosimile (cfr. Stephen
Berti, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Internationales
Privatrecht, Basilea/ Francoforte s.M. 1996, N.5 ad art. 167 LDIP; Paul Volken, IPRG Kommentar, Zurigo
1993, N.14 ad art. 167 LDIP);
che
nel Cantone Ticino per riconoscere le decisioni straniere previste dall’art.
166 LDIP è competente la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di
appello (art. 513 cpv.1 CPC) e l’istanza per il riconoscimento del decreto di
fallimento estero è proposta e trattata nelle forme della procedura contenziosa
di Camera di consiglio (art. 513 cpv.2 CPC che rinvia agli art. 361 ss. CPC);
che
l’istante afferma esservi beni “che la massa intende recuperare” presso la
__________ (cfr. istanza, pag. 2);
che
dalla documentazione prodotta risulta verosimile esservi tra gli attivi a compendio
della massa fallimentare beni siti in Svizzera, segnatamente nel Cantone
Ticino, e meglio sui conti intestati a “__________“ presso la __________ in __________
(cfr. estratti bancari doc. D), atteso che __________ è stata trasformata in
__________ con delibera assembleare 27 settembre 1996 e conseguente modifica
statutaria (cfr. doc.G);
che
pertanto è data la competenza di luogo e di materia di questa Camera per riconoscere
il decreto fallimentare straniero;
che
per i combinati art. 166 cpv.1 lett. a – c LDIP e 29 LDIP il riconoscimento in
Svizzera di un fallimento straniero presuppone che il fallimento sia stato
pronunciato nello Stato di domicilio del fallito, che all’istanza di
riconoscimento sia allegato un esemplare completo e autenticato del decreto
fallimentare straniero, che detto giudizio risulti esecutivo nello Stato in cui
è stato pronunciato, che non sussistano motivi di rifiuto ex art. 27 LDIP e da
ultimo che lo Stato in cui è stato pronunciato il fallimento conceda la
reciprocità (cfr. Volken,
op.cit., N.2 ad art. 168 LDIP);
che
il fallimento è stato pronunciato dal Tribunale civile di __________, luogo
della sede della __________;
che
è stata prodotta copia completa e conforme all’originale del decreto
fallimentare 18 marzo 1998 del Tribunale civile di __________;
che
siffatto giudizio – notificato all'amministratore pro tempore __________ (cfr.
anche relazione di notifica istanza di riconoscimento 30 luglio 1999, ricevuta
il 19 ottobre 1999 da questa Camera) – non risulta essere stato impugnato e va
pertanto considerato definitivo;
che
non risultano violazioni dell’ordine pubblico formale svizzero (art. 27 cpv. 2
lett.a, b e c LDIP, applicabile per il rinvio dell’art. 166 cpv. 1 lett.b LDIP)
;
che
l’Italia riconosce in linea di principio il fallimento svizzero (cfr. Daniel Staehelin, Die Anerkennung
ausländischer Konkurse und Nachlassverträge in der Schweiz [Art. 166 ff. IPRG],
Basilea 1989, p. 29s.; Volken,
op.cit., N.32 ad art. 166 LDIP);
che
essendone dati tutti i presupposti, il decreto fallimentare 18 marzo 1998 del
Tribunale civile di __________ può essere riconosciuto in Svizzera, con le conseguenze
giuridiche del fallimento previste dal diritto svizzero sui beni della fallita
situati in Svizzera (art. 170 LDIP);
che
per l’art. 169 LDIP la decisione di riconoscimento del decreto straniero di
fallimento va pubblicata _________ ed è comunicata all’Ufficio dei fallimenti,
all’Ufficio del registro fondiario e all’Ufficio del registro di commercio del
Distretto di Lugano;
che
del seguito della procedura si occuperà l’Ufficio fallimenti del Distretto di
Lugano, in conformità degli art. 170–174 LDIP;
che
le spese relative a questa procedura sono a carico della massa fallimentare
istante che li dovrà anticipare (cfr. H.U.
Walder, Die international konkursrechtliche Bestimmungen des neuen
IPR–Gesetzes, in: Festschrift 100 Jahre SchKG, Zurigo 1989, pag. 332);
Per i quali
motivi,
richiamati
gli art. 29 e166 ss. LDIP, 162 ss. LEF, 361 ss. e 513 CPC nonché i disposti
citati
decreta: 1. L’
istanza di riconoscimento di decreto straniero di fallimento formulata il17
febbraio 1999 dall’ Amministrazione fallimentare , __________
(), è accolta.
1.1. Di
conseguenza il fallimento di ., __________ (),
decretato il 18 marzo 1998 dal Tribunale civile di __________ è riconosciuto in
Svizzera.
1.1.1.
Gli atti sono trasmessi all’Ufficio fallimenti di Lugano perché proceda
alla liquidazione fallimentare in via sommaria limitatamente ai beni della
fallita situati in Svizzera.
1.1.2. Le
ulteriori tasse e spese connesse con la liquidazione in via sommaria del
fallimento secondario sono a carico, e da anticipare, della Massa fallimentare,
nella misura richiesta dall’Ufficio fallimenti di Lugano.
-
E’
ordinata la pubblicazione dei dispositivi n. __________
-
La
tassa di giustizia di Fr. 600.– per la presente decisione e le spese _________
sono a carico della Massa fallimentare.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
a:
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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