AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1999.00024
Data decisione, Autorità: 14.12.1999, CEF
Incarto n. 14.1999.00024
Lugano 14 dicembre 1999 /MR/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria di cui all’inc.EF.98.041 della Pretura di Mendrisio-Sud a dipendenza dell'istanza di sequestro del 16 gennaio 1998 di
e dell'opposizione formulata il 29 gennaio 1998 da
al decreto di sequestro 16 gennaio 1998 emanato dal Pretore della Giurisdizione di __________;
opposizione parzialmente accolta dal Segretario assessore della Pretura di __________, che con decisione 26 febbraio 1999 ha cosi statuito:
“1. L’opposizione al sequestro è parzialmente accolta.
1.1. Di conseguenza il decreto di sequestro 16 gennaio 1998 è così modificato:
sequestro presso il __________ di __________ di ogni avere in denaro, titoli e metalli, anche eventuali cassette di sicurezza di spettanza di __________ __________i, in particolare il saldo della relazione __________ fino a concorrenza del credito di Fr. 273'983.20 oltre ad interessi del 10% dalla data media del 1° gennaio 1994.
Le spese e la tassa di giustizia di Fr. 1’000.--, da anticipare come di rito, sono poste a carico per 1/3 di >__________, __________, per i restanti 2/3 di __________, __________, la quale rifonderà a __________ Fr. 1’000.-- a titolo di indennità.
omissis.”
decisione impugnata da ___________, che con appello 15 marzo 1999 chiede sia giudicato:
“1. L'appello è accolto.
Di conseguenza:
La sentenza 26 febbraio 1999 del Segretario assessore della Pretura di __________ è così riformata:
L’istanza di opposizione al sequestro è accolta.
Il decreto di sequestro 16 gennaio 1998 del Pretore di __________ a carico di __________ __________, di cui all'inc. __________, ed il sequestro eseguito dall'UEF di __________ presso il __________, __________, in data 16 gennaio 1998, sono revocati ed annullati.
Spese e tasse a carico di __________, __________, la quale rifonderà a __________ l'importo di Fr. 10'000.-- a titolo di ripetibili.
Spese, tasse e ripetibili a carico di __________, __________.”
Viste le osservazioni 16 aprile 1999 di __________ __________, __________;
Ritenuto
in fatto: A. Il 22 febbraio 1996 __________ __________, cittadina __________ figlia del defunto __________ __________, ha ottenuto dal Pretore di __________ nei confronti di __________ __________ __________, domiciliata a __________ e pure cittadina __________ il sequestro presso il __________ __________ di __________ dei suoi averi fino a concorrenza di un credito di Fr. 89'770.-- oltre accessori derivante da un mutuo di DM 103'000 concesso dal defunto alla debitrice. Siffatto sequestro - ordinato sulla base dell'art. 271 cpv.1 n.4 vLEF nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 1996 - è stato annullato dal Tribunale federale il 28 maggio 1996 a seguito del ricorso di diritto pubblico interposto da __________ __________ . A convalida del sequestro è stata introdotta nel frattempo una causa di accertamento del credito presso la Pretura di __________ ().
B. Il 7 giugno 1996 __________ __________ ha nuovamente ottenuto dal Pretore di __________ - sempre sulla base dell'art. 271 cpv.1 n.4 vLEF - il sequestro presso la medesima banca di tutti gli averi di __________ __________ __________ fino a concorrenza del credito di Fr. 649'300.-- più Fr. 89'770.-- (DM 103'000) oltre interessi al 10% su Fr. 360'000.-- dal 12 ottobre 1993, su Fr. 7'300.-- dal 22 ottobre 1993, su Fr. 282'000.-- dal 30 marzo 1995 e su Fr. 89'770.-- dal 22 marzo 1991. La creditrice ha sostanziato la propria pretesa di restituzione con donazioni asserite nulle pari a Fr. 694'300.-- nonché con il preteso mutuo, subordinatamente una donazione pure nulla, di Fr. 89'770.-- (DM 103'000), che il defunto __________ __________ aveva concesso alla __________ __________. Il 10 giugno 1996 la banca ha comunicato all'UEF che il sequestro ha dato esito parzialmente fruttuoso. A convalida del sequestro 7 giugno 1996 è tuttora pendente presso la Pretura di ____________________ una causa di accertamento del credito (inc. ) che è stata congiunta con la precedente causa inc..
C. Dopo aver proceduto - nell'ambito dell'istruttoria delle cause __________ - a un esame della documentazione bancaria relativa a __________ __________ __________ e al figlio __________ __________, con istanza 16 gennaio 1998 __________ __________ ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di __________ un nuovo sequestro presso il __________ di __________ di tutti gli averi di __________ __________ __________ - in particolare del saldo della relazione __________ - per un credito di complessivi Fr. 650'192.35 oltre accessori per indebito arricchimento a seguito di ulteriori versamenti (oltre a quelli considerati nei precedenti sequestri) che il defunto __________ __________ avrebbe effettuato sine causa - le donazioni essendo nulle per difetto di forma - in favore di __________ __________ __________. Il sequestro è stato chiesto sulla base dell’art. 271 cpv.1 n.4 LEF in vigore dal 1° gennaio 1997.
D. Con decisione 16 gennaio 1998 il Segretario assessore ha accolto l’istanza e ordinato il sequestro di quanto ivi indicato, facendo tuttavia obbligo alla creditrice di prestare una garanzia ex art. 273 LEF di Fr. 130'000.--.
E. Con atto 29 gennaio 1998 __________ __________ __________ ha formulato opposizione al sequestro, con protesta di tasse, spese e indennità, contestando sia la verosimiglianza che l'ammontare del credito (saggio di interesse applicato e data di decorrenza inclusi) per il quale è chiesto il sequestro, che la verosimiglianza della causa di sequestro invocata - in particolare in punto all'esistenza di un legame sufficiente della pretesa con la Svizzera. Riguardo al credito, non sarebbe stato reso verosimile che gli averi accreditati sul conto __________ presso il __________ __________ siano da ricondurre a versamenti di __________ __________ o provengano comunque dal patrimonio di questi. Quanto al legame sufficiente con la Svizzera, nel caso concreto la pretesa della creditrice sequestrante trarrebbe origine dall' asserito indebito arricchimento dell'opponente nell'aver ricevuto somme di denaro da __________ __________ a titolo di donazioni o disposizioni di ultima volontà nulle. Ora siffatta pretesa per arricchimento indebito non avrebbe alcun legame con la Svizzera, in particolare la sola circostanza che le somme percepite dalla debitrice sequestrata, cittadina straniera residente all'estero, si trovino su un conto della stessa in Svizzera non creerebbe un legame sufficiente con la Svizzera della pretesa di restituzione.
F. All’udienza di discussione 20 maggio 1998 - preceduta irritualmente da uno scambio di allegati - __________ __________ __________ ha confermato la sua opposizione al sequestro, contestando in particolare che gli accrediti sul conto bancario sequestrato indicati dalla creditrice sequestrante provengano da __________ __________, rispettivamente che la pretesa di restituzione fatta valere dalla creditrice abbia un legame sufficiente con la __________ __________ __________ da parte sua ha confermato in sostanza l'istanza di sequestro, rilevando in particolare che le condizioni economiche della debitrice - con un reddito annuo medio nel periodo 1991-1995 non superiore ai cinquanta milioni di lire e senza attività lavorativa dalla metà del 1992 - e la notoria disponibilità economica del defunto __________ __________ rendono più che verosimile che anche gli accrediti di cui all'istanza di sequestro - che si riferiscono al periodo di frequentazione di __________ con la debitrice e che come per gli accrediti accertati nelle precedenti procedure portano la dicitura "bonifico da un cliente" - siano da ricondurre allo stesso __________ e siano avvenuti come gli altri a titolo gratuito senza rispettare la dovuta forma. Da qui la pretesa di restituzione per indebito arricchimento della creditrice - in forza del proprio titolo di erede universale del defunto. Quanto al legame sufficiente della pretesa con la Svizzera, esso sarebbe dato dal fatto che il luogo di esecuzione dei trasferimenti - nulli per difetto di forma - è la Svizzera, gli accrediti contestati essendo intervenuti sul conto intestato alla debitrice presso il __________ di __________. Con decisione 26 febbraio 1999 il Segretario assessore ha parzialmente accolto l’opposizione di __________ __________ __________ e confermato il sequestro 16 gennaio 1998 limitatamente all'importo di Fr. 273'983.20 oltre interessi al 10% dal 1° gennaio 1994, caricando la tassa di giustizia e le spese per 1/3 all’opponente e per 2/3 alla creditrice sequestrante, con l'obbligo per quest'ultima di rifondere alla controparte Fr. 1’000.-- a titolo di indennità. In sostanza il Segretario assessore ha ridotto la pretesa della creditrice ritenendo in primo luogo siccome verosimile che una parte degli accrediti contestati presso il __________ __________ di __________ - per un importo di complessivi Fr. 225'059.40 - costituiscono "meri trapassi da altri suoi (di __________ __________) conti", non riconducibili a versamenti di __________. Inoltre anche in merito a una seconda parte di accrediti - per un totale di Fr. 151'149.75 - provenienti da conti della debitrice presso la __________ di __________, il primo giudice ha affermato che "nulla indica che queste somme siano entrate nella sfera patrimoniale dell'opponente nel periodo in cui frequentava __________ ". Soltanto tre accrediti - FF 866'606 del 26 giugno 1992, US$ 38'823.52 del 24 settembre 1992 e US$ 5'000.-- del 4 agosto 1995, per complessivi Fr. 273'983.20 - sono stati riconosciuti come verosimilmente attribuibili a versamenti di __________ a favore di __________, e ciò alla luce da un lato degli elementi forniti dalla creditrice quali il suo "pluriennale legame" con __________, i precedenti versamenti a suo favore, qualificati dalla medesima come donazioni del __________, la cessazione di ogni attività lavorativa nel 1992 e un reddito fiscalmente accertato per gli anni 1991-1994 mai superiore a Lit. 50 milioni, e dall'altro della circostanza che la spiegazione data dalla __________ sull'origine di detti accrediti - "ulteriori trasferimenti nell'ambito del suo patrimonio o importi ad essa spettanti per l'attività professionale del defunto __________ __________ "
Quanto alla verosimiglianza di una pretesa della creditrice sequestrante alla restituzione dei tre accrediti in questione, __________, quale beneficiaria dei versamenti di __________ __________, in applicazione del diritto italiano cui rinvierebbero le norme di diritto internazionale privato risulterebbe indebitamente arricchita a danno del patrimonio del defunto, non potendosi quei trasferimenti giustificare né come donazioni (nulle per difetto di forma ex art. 728 CCit) né come disposizioni successorie (pure nulle ex art. 458 CCit); conseguentemente ad __________ , "verosimilmente legittima ed unica erede", spetterebbe una pretesa di indennizzo "della correlativa diminuzione patrimoniale" ex art. 2041 cpv.1 CCit.
In relazione alla causa di sequestro invocata, essa sarebbe data da un lato trovandosi il domicilio della debitrice all’estero e dall'altro lato risultando il legame sufficiente con la Svizzera dall'esistenza di una norma di diritto internazionale privato che fonderebbe la competenza svizzera a giudicare il merito della contestazione. In particolare a mente del primo giudice l'art. 128 cpv. 1 LDIP rinvierebbe all'art. 113 LDIP, norma che riconosce la competenza dei tribunali svizzeri del luogo di esecuzione della prestazione, atteso che in concreto "l'adempimento della donazione (o del contratto successorio) è avvenuto tramite gli accrediti effettuati a __________ ".
H. Con appello 15 marzo 1999 __________ postula l’annullamento e contestuale riforma del giudizio di prima istanza, nel senso di ammettere integralmente la sua opposizione al sequestro 16 gennaio 1998, con protesta di tasse, spese e indennità di prima e seconda sede. L’appellante contesta che __________ abbia reso anche soltanto verosimile un suo obbligo alla restituzione, contestando in particolare sia che i tre accrediti in questione provengano dal patrimonio del defunto, sia che vi sia un legame sufficiente della pretesa di restituzione con la Svizzera, atteso che le somme contestate non sarebbero state trasferite che in un secondo tempo in Svizzera, "in un momento in cui il rapporto intercorrente tra le parti contrattuali era già stato eseguito e adempiuto".
I. Con osservazioni 16 aprile 1999 __________ postula la reiezione del gravame, confermando quanto già espresso in prima sede, rilevando in particolare - in merito alla causa di sequestro ex art. 271 cpv. 1 n.4 LEF - che la giurisprudenza del Tribunale federale non interpreta in modo restrittivo la condizione del legame sufficiente con la Svizzera e che nel caso concreto siffatto legame sarebbe costituito dal fatto che il trasferimento delle somme di denaro, di cui è chiesta la restituzione, sarebbe avvenuto a __________. Quanto alla verosimiglianza della stessa pretesa di restituzione, i diversi elementi forniti dall'appellata e la mancanza di giustificazioni della debitrice sull'origine degli accrediti contestati renderebbero verosimile la pretesa per indebito arricchimento della creditrice anche in relazione ai tre accrediti considerati dal primo giudice.
Considerando
in diritto: 1.
1.1. Per crediti non garantiti da pegno il creditore può chiedere il sequestro di beni del debitore, quando sia data una causa di sequestro (cfr. art. 271 cpv. 1 n.1 a 5 LEF). Nel Cantone Ticino per valori superiori a Fr. 2’000.-- competente per la concessione del sequestro è il Pretore del luogo in cui si trovano i beni da sequestrare indicati dal creditore (art. 14 cpv. 1 e 16 cpv. 3 LALEF, art. 5 cpv. 1 LOG). La procedura, di natura sommaria (art. 25 n.2 lett. a LEF), è retta dall’art. 19 LALEF che non prevede il contraddittorio.
1.2. Prima di concedere il sequestro il giudice esamina, sulla base dei soli elementi addotti dal creditore, se è stata resa sufficientemente verosimile l’esistenza del credito, di una causa di sequestro nonché di beni appartenenti al debitore (art. 272 LEF). Il grado di verosimiglianza ex art. 271-272 LEF richiesto per valutare se vi è un credito, se nel circondario di sua competenza vi sono beni appartenenti al debitore e se si realizza almeno una delle cause di sequestro fatte valere dal creditore è in linea di principio nel senso che la tesi del creditore deve risultare plausibile e l’esame puntuale delle allegazioni e della documentazione prodotta dal creditore deve permettere al giudice di convincersi - sulla base di elementi oggettivi, non bastando di regola fatture o altri elementi allestiti unilateralmente dal creditore sequestrante o da suoi organi o persone ausiliarie - che in concreto le circostanze di fatto rilevanti si sono realizzate, senza per questo poter già escludere il contrario.
1.3. Concesso il sequestro, chi è toccato nei suoi diritti può fare opposizione al giudice del sequestro entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 278 cpv.1 LEF). In tal caso il giudice, in una procedura pure sommaria retta dagli art. 20ss. LALEF, sottopone il sequestro a nuovo esame, dando agli interessati la possibilità di esprimersi (cfr. art. 278 cpv.2 LEF) rispettivamente di addurre fatti nuovi. In caso di tempestiva opposizione al sequestro, il giudice che lo ha concesso deve chinarsi dunque nuovamente sulla domanda sequestro e verificare - pur con il medesimo potere di cognizione esercitato in precedenza (cfr. Betrand Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, p.478; Pierre-Robert Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée, in BlSchK 1995, p.135) - se alla luce di quanto emerso dal contraddittorio tutte le condizioni del sequestro - contestate dall’opponente - risultano ancora sufficientemente verosimili, se cioè in relazione alle stesse è ancora soddisfatto quel grado di verosimiglianza necessario per la sua concessione (cfr. Amonn/ Gasser, op.cit., §51 n.71, p.420), atteso che resta onere del creditore sequestrante fornire al giudice gli elementi sufficienti (cfr. Hans Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, Vol.III, n.38 ad art. 278 LEF).
1.4. La nuova decisione (sull’opposizione) - sia essa di annullamento o di conferma del sequestro - può essere a sua volta impugnata entro dieci giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 primo periodo LEF) - nel Cantone Ticino alla Camera di esecuzione e fallimenti con il rimedio dell’appello (art. 22 LALEF e art. 14 e 22 lett. c LOG), rispettivamente, in caso di valore inferiore agli 8’000.-- franchi, alla Camera di cassazione civile con ricorso per cassazione (art. 22 LALEF e art. 5, 13 e 22 lett. b LOG). L’autorità superiore deve verificare - sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti ed eventualmente anche dei fatti nuovi di cui le stesse si possono avvalere (art. 278 cpv.3 secondo periodo LEF) - se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dal creditore - e contestate dalle parti - è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per la concessione rispettivamente il mantenimento del provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro rispettivamente confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni intermedie (cfr. Amonn/ Gasser, op.cit., §51 n.74, p.421; Reeb, op.cit., p.482).
2.1. Il credito fatto valere da __________ e su cui ancora vi è disputa si riferisce ai seguenti tre accrediti di complessivi Fr. 273'983.20 - oltre interessi al 10% dal 1° gennaio 1994 quale data media -effettuati sul conto n.__________ presso il __________ di __________ e per i quali il Segretario assessore ha confermato il sequestro (cfr. istanza di sequestro 16 gennaio 1998, p.2 e sentenza impugnata, cons. 4.3, 4.4 e 10):
FF 866'666.-- del 26.6.1992 (Fr. 208'866.50)
US$ 38'823.52 del 24.9.1992 (Fr. 7'429.45)
US$ 5'000.-- del 4.8.1995 (Fr. 57'687.25)
Nella misura in cui risulti verosimile la tesi della appellata, secondo cui detti accrediti sarebbero riconducibili a disposizioni a titolo gratuito di __________, una sua pretesa alla restituzione derivante da indebito arricchimento - a livello di verosimiglianza - può essere senz'altro ammessa, quegli atti di disposizione verosimilmente sottostando in concreto, alla luce degli art.128, 117 cpv. 1 e 124 cpv. 1 LDIP, al diritto italiano, che ne sancisce la nullità per vizio di forma.
A sostegno di siffatta tesi, fatta propria dal primo giudice, __________ ha da un lato rilevato la coincidenza temporale fra i trasferimenti in questione e la relazione d'amicizia della debitrice con __________, l'avvenuto accredito durante quel periodo sulla relazione __________ presso il __________ di __________ di diversi importi, in particolare di oltre Fr. 700'000.-- trasferiti per il tramite del figlio __________ e in relazione ai quali è già pendente una causa di restituzione per indebito arricchimento, la qualifica di donazioni dei trasferimenti operati da __________ in favore dell'appellante (e da questa ammessi come tali), la loro nullità per vizio di forma secondo il diritto italiano, l'inattività lavorativa rispettivamente i redditi modesti di __________ nel periodo in questione. Ora si tratta di elementi senz'altro atti ad ingenerare il fondato sospetto che anche gli accrediti in questione - al pari di quelli esplicitamente ammessi dalla debitrice sequestrata, seppur soltanto in un secondo tempo - si riferiscano a atti di disposizione gratuiti di __________ a favore di __________, in quanto tali suscettibili di essere oggetto di restituzione. Tanto basta nelle circostanze di specie per raggiungere quel grado (minimo) di verosimiglianza richiesto dall'art. 272 cpv. 1 n. 1 LEF. Su questo punto il giudizio del Segretario assessore va quindi confermato.
2.2. Quanto al tasso annuo del 10% degli interessi riconosciuti dal primo giudice a partire dal 1° gennaio 1994 - dies a quo non più contestato - con l'appello la debitrice ne postula la riduzione al 5% dal 1° gennaio 1997, data della modifica dell'art.1284 CCit. Considerato che la creditrice non ha reso verosimile l'applica-bilità - neppure in appello- del tasso del 10% anche dopo l'entrata in vigore della novella legislativa, ben si giustifica - in un giudizio sommario come dev'essere il presente - di ammettere sul credito complessivo un tasso d'interesse del 10 % soltanto fino al 31 dicembre 1996, e successivamente del 5%.
Sennonché sia la giurisprudenza federale (DTF 123 III 494 cons. 3a, 124 III 220 cons. 3a) che la dottrina (cfr. Reeb, op.cit., p.440s.; Lucien Gani, Le “lien suffisant avec la Suisse” et autres conditions du séquestre lorsque le domicile du débiteur est à l’étranger (art. 271 al.1er ch.4 nLP), in: SJZ 92 (1996), p.229s.; Beat Mumenthaler, Le séquestre des biens du débiteur domicilié à l'étranger selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 - le lien suffisant de la créance avec la Suisse, in: AJP 1999, p.303ss.; Pierre-Robert Gilliéron, op.cit., p.128; Walter A. Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, Vol.III, n.81-82 ad art. 271 LEF) sono orientate verso un'interpretazione non restrittiva della nozione legale di “legame sufficiente con la Svizzera” ex art. 271 cpv.1 n. 4 LEF. In particolare nella recente sentenza pubblicata in DTF 124 III 220 è stata ammessa l'esistenza di tale legame quando un credito per cui è stato chiesto un nuovo sequestro è stato oggetto di un processo di convalida di un precedente sequestro sotto l'imperio del diritto precedente, anche se la competenza dei tribunali svizzeri per statuire sull'azione era unicamente fondata sull'art. 4 LDIP.
In concreto il sequestro 16 gennaio 1998 è stato preceduto dal sequestro 22 febbraio 1996 (poi annullato dal Tribunale federale il 28 maggio 1996) e dal sequestro 7 giugno 1996, entrambi aventi per oggetto gli averi della debitrice presso il __________ __________ di __________ e concessi a garanzia di pretese per indebito arricchimento a seguito della nullità per vizio di forma di atti di disposizioni del defunto __________ __________. A convalida di quei precedenti sequestri sono state promosse davanti alla Pretura della Giurisdizione di _____________ due distinte cause di accertamento del credito, poi congiunte e tuttora pendenti (__________e __________). Atteso che il credito per il quale è stato chiesto il sequestro 16 gennaio 1998 pure si fonda sul preteso indebito arricchimento della debitrice a seguito di disposizioni a titolo gratuito di __________, facendo capo quindi al medesimo complesso fattuale e giuridico su cui vertono le pendenti procedure di convalida, ben si giustifica ammettere anche per quest'ultima pretesa - emersa nell'ambito dell'istruttoria di quelle cause - un legame sufficiente con la Svizzera nel senso dell'art. art. 271 cpv. 1 n.4 LEF. Nell'esito quindi il giudizio impugnato va confermato.
4.1. Per i combinati art. 25 n. 2 lett. a LEF, art. 20 cpv. 1 LALEF e 62 cpv. 1 OTLEF, nelle procedure sommarie in materia di sequestro il giudice può, su domanda della parte vincente, condannare la parte soccombente al pagamento di un’equa indennità come risarcimento delle spese. In DTF 113 III 110 cons.3b e 3c, il Tribunale federale ha rilevato che l’equa indennità può essere assegnata per la perdita di tempo e per le spese sopportate e il suo ammontare deve essere fissato nella decisione. Sulle modalità della sua determinazione il Tribunale federale si è poi espresso in DTF 119 III 69, statuendo che l’indennità - nelle procedure sommarie in materia di esecuzione - può comprendere anche le spese derivanti dal patrocinio di un avvocato. La valutazione dell’equa indennità ha luogo in applicazione del diritto federale (art. 62 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che si può far capo alla Tariffa dell’Ordine degli Avvocati solo in termini di semplice riferimento e avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie (DTF 119 III 69 cons.3b e rif.ivi). L’art. 18 cpv.1 TOA stabilisce che per le procedure sommarie previste dalla LEF l’onorario va dal 10% al 50% dell’onorario normale calcolato giusta l’art.9 della tariffa, ritenuto un massimo di Fr. 20’000.--. Considerato che le indennità da assegnare nelle procedure sommarie in materia di esecuzione sono rette dalla normativa federale - in particolare dall’art. 62 cpv.1 OTLEF - e che per il calcolo delle stesse la tariffa cantonale può servire in ogni caso soltanto da semplice riferimento, questa Camera ritiene - in via pregiudiziale - che per la determinazione di una “equa indennità” nel senso della citata norma si possa e debba far capo all’art.18 della TOA, non giustificandosi un diverso trattamento per le procedure in tema di sequestro rispetto alle altre procedure sommarie, pure rette dagli art. 20 e segg. LALEF.
4.2. Con l'istanza 16 gennaio 1998 __________ ha chiesto il sequestro a copertura di un credito di complessivi Fr. 650'192.35 oltre accessori, riproposto integralmente in sede di discussione sull'opposizione - totale - di __________ __________ __________. Alla luce di quanto esposto al considerando precedente, del valore della lite, della soccombenza di 2/3 di __________ __________ in prima sede, sostanzialmente confermata in appello, nonché della media difficoltà della procedura, a __________ può essere riconosciuto l'importo di Fr. 2'250.-- per parte di indennità di prima sede.
4.3. Visto l’esito del gravame che vede __________ soccombente in misura prevalente, tenuto conto del valore di causa in appello così come dell'art. 22 TOA , ad __________ __________ può essere riconosciuto l’importo di Fr. 800.-- a titolo di parte di indennità di seconda sede.
Richiamati gli art. 271 ss. LEF e, per le spese, la vigente OTLEF,
pronuncia: I. L’appello del 15 marzo 1999 di __________ , __________ (), è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza la sentenza 26 febbraio 1999 del Segretario assessore della Pretura della Giurisdizione di __________ è così riformata:
"1. L'opposizione al sequestro è parzialmente accolta.
1.1. Di conseguenza il decreto di sequestro emanato il 16 gennaio 1998 dal Pretore della Giurisdizione di __________ su istanza di (), nei confronti di __________ (), è così modificato:
Credito: Fr. 273'983.20 con interessi dalla data media del 1° gennaio 1994 del 10% fino al 31 dicembre 1996 e del 5% dal 1° gennaio 1997, più spese esecutive
Titolo del credito: credito di restituzione di somme indebitamente percepite dalla signora __________; donazioni nulle.
Causa del sequestro: art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF
Beni da sequestrare: presso il __________ di __________, ogni avere in denaro, titoli e metalli, anche eventuali cassette di sicurezza di spettanza di __________, in particolare il saldo della relazione __________ fino a concorrenza del credito di Fr. 273'983.20 con interessi dalla data media del 1° gennaio 1994 del 10% fino al 31 dicembre 1996 e del 5% dal 1° gennaio 1997, più spese esecutive.
Per il resto il decreto di sequestro rimane invariato.
Le spese e la tassa di giustizia di Fr. 1'000.--, da anticipare come di rito, sono poste a carico per 1/3 di __________ __________ __________, __________, per i restanti 2/3 di __________, la quale rifonderà a __________ Fr. 2'250.-- a titolo di indennità.
omissis "
II. La tassa di giustizia della presente decisione di Fr. 1'500.--, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico per 9/10, mentre per 1/10 è posta a carico di __________ __________ rifonderà ad __________ Fr. 800.-- per parte di indennità di appello.
III. Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster