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Numero d'incarto:
14.1999.00028
Data decisione, Autorità:
28.03.2000, CEF
Incarto n.
14.1999.00028
Lugano
28 marzo 2000 /CJ/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con
istanza 4 dicembre 1998 da
patr.
dall'avv. __________
contro
patr.
dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta al PE n. __________ del 23 giugno 1998 dell’UEF di Locarno;
sulla quale istanza il Pretore di __________ con sentenza 10 marzo
1999 ha così deciso:
“1. L'istanza
è respinta.
-
Le spese e la tassa di giustizia per complessivi
fr. 380.--, da anticipare dalla parte istante, restano a carico di
quest'ultima, la quale rifonderà alla parte convenuta fr. 600.-- di indennità.
-
omissis”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________, che con atto
22 marzo 1999 ha postulato la reiezione dell’istanza e protestato le spese e
ripetibili di prima e seconda istanza;
ritenuto
in fatto:
A. Con
PE n. __________ del 23 giugno 1998 dell’UEF di Locarno (doc. D), __________ ha
escusso la ditta __________ per il pagamento di due importi di fr. 34'802,50,
oltre interessi al 5 % dal 12 febbraio 1997, e di fr. 2'757.--, oltre interessi
al 5 % dal 22 giugno 1998, indicando quale titolo di credito "Selon
jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton __________, du 18
février 1998, définitif et exécutoire dès le 13 mars 1998. Esecuzione inoltrata
in base all'art. 297 LEF cpv. 2". L'escussa ha interposto tempestiva
opposizione all'esecuzione, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo
al Pretore.
B. All'udienza
di contraddittorio 20 gennaio 1999, l'escussa ha contestato integralmente
l'istanza, argomentando che il credito in esecuzione, relativo a salari di
ottobre, novembre e dicembre 1996, in quanto nato più di 6 mesi prima della
concessione del concordato, non beneficerebbe del privilegio di prima classe
previsto dall'art. 219 cpv. 4 LEF, di modo che l'esecuzione sarebbe vietata
durante la moratoria concordataria (art. 297 cpv. 2 LEF).
In
replica, l'istante ha chiesto la sospensione della procedura fino a suo
contrario avviso. Con lettera 11 febbraio 1999, l'istante ha poi chiesto
l'emanazione della decisione, precisando che i suoi crediti erano da
considerare come privilegiati, visto che erano insorti meno di 6 mesi prima
della moratoria concordataria provvisoria 18 febbraio 1997 decretata dal
Pretore __________ a favore della parte
convenuta.
Con
scritto 24 febbraio 1999, quest'ultima ha dichiarato di mantenere la propria
opposizione, visto che la moratoria provvisoria 18 febbraio 1997, poi tramutata
in moratoria concordataria di 6 mesi con decreto del 5 maggio 1997, era stata
decretata decaduta con decreto pretorile 13 maggio 1998. Il termine di 6 mesi
dell'art. 219 cpv. 4 LEF, ha precisato la __________ , andava pertanto
calcolato dalla data (27 maggio 1998) di concessione della seconda moratoria,
sempre in corso in quel momento, di modo che i crediti dell'istante, insorti
alla fine dell'anno 1996, non erano da considerare privilegiati.
L'istante,
in risposta, ha ancora fatto pervenire al Pretore uno scritto 9 marzo 1999 con
allegati.
C. Con
sentenza 10 marzo 1999, il Pretore di __________ ha respinto l'istanza di
rigetto, argomentando che i crediti posti in esecuzione, quand'anche si volesse
ammettere che una parte di essi era insorta a fine giugno 1997 (data per la
quale il rapporto di lavoro era certamente terminato, anche tenendo conto del
periodo di protezione in caso di malattia dell'art. 336c CO), non erano
privilegiati ai sensi dell'art. 219 cpv. 4 LEF, essendo nati più di 6 mesi
prima della concessione, avvenuta il 27 maggio 1998, della seconda moratoria
concordataria, e che, in queste circostanze, l'esecuzione promossa durante
detta moratoria andava considerata nulla e la relativa istanza di rigetto
respinta. Il Pretore ha pure considerato che dagli atti non risultava che la
convenuta avesse dissuaso l'istante dal presentare una domanda di esecuzione
durante il periodo della prima moratoria.
D. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata
__________, ribadendo che la data topica per il calcolo del termine di 6 mesi
dell'art. 219 cpv. 4 LEF era quella della concessione della prima moratoria, la
seconda, concessa pochi giorni dopo, essendo unicamente la
"continuità" della prima. L'escutente ha inoltre fatto valere che
questo termine, in virtù dell'art. 219 cpv. 5 LEF, era stato sospeso durante il
processo vodese relativo ai propri crediti, ossia dal 23 gennaio 1997 fino al
13 marzo 1998, di modo che questi risultavano comunque privilegiati anche se si
dovesse calcolare il termine di 6 mesi dalla data di concessione della seconda
moratoria.
Nelle
sue osservazioni 13 aprile 1999, la convenuta ha ribadito le sue tesi, evitando
di pronunciarsi sull'applicabilità dell'art. 219 cpv. 5 LEF.
Considerato
in diritto
-
Ex art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una
sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo
dell'opposizione. La decisione 18 febbraio 1998, definitiva ed esecutiva dal 13
marzo 1998 (doc. C), costituisce valido titolo di rigetto definitivo
dell'opposizione.
-
L'escusso,
confrontato ad un tale titolo, dispone, oltre ai mezzi di difesa materiali di
cui all'art. 81 LEF, di mezzi di difesa procedurali relativi alla regolarità
della procedura di esecuzione e/o dell'istanza di rigetto dell'opposizione (Amonn/Gasser, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6a ed., Berna 1997, n. 50 ss. ad § 19;
Daniel Staehelin, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, Vol. I, n. 2 ad art. 81). In
particolare, il rigetto va respinto, anche d'ufficio, se l'esecuzione è
evidentemente nulla o perenta (Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 43, per rinvio dal §148), ciò che è il caso
di un'esecuzione inoltrata durante una moratoria concordataria (Alexander Vollmar, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, Vol. III, n. 7 ad art. 297), e meglio dopo la sua
concessione (Vollmar, op. cit.,
n. 3 ad art. 297 con rif.), purché non si tratti di una delle eccezioni
riservate all'art. 297 cpv. 2 LEF.
-
In casu, la procedente si prevale appunto dell'eccezione di cui al
n. 1 di questa disposizione. Secondo la sua opinione, i crediti posti in
esecuzione beneficerebbero del privilegio di prima classe previsto all'art. 219
cpv. 4 LEF, perché relativi a salari sorti meno di sei mesi prima della
concessione della prima moratoria concordataria (decreto 18 febbraio 1997). La
seconda moratoria (decreto 27 maggio 1998), tuttora vigente, sarebbe solo la
continuazione della prima, l'intervallo di tempo molto esiguo tra la decadenza
della prima (decreto 13 maggio 1998) e la concessione della seconda moratoria
inducendo a pensare che la decisione di decadenza sarebbe probabilmente fondata
su "motivi di natura irrilevante". Tale motivazione non può essere
seguita. Il decreto di decadenza non può in effetti più essere messo in
discussione. Spettava all'escutente impugnarlo a tempo debito, ossia nel
termine di 10 giorni previsto all'art. 307 LEF (per il rinvio dell'art. 295
cpv. 5, ultima frase LEF). La data determinante per il termine di 6 mesi è
pertanto quella della seconda moratoria, ovvero il 27 maggio 1998.
-
L'appellante,
tuttavia, fa valere sussidiariamente che il termine di 6 mesi è stato sospeso
durante il processo civile vodese e che non era scaduto il 27 maggio 1998.
Siffatto argomento, presentato per la prima volta in sede di appello,
costituisce un novum che lede il divieto di cui all'art. 22 cpv. 4 LALEF. In
effetti, se la questione dell'applicabilità dell'art. 219 cpv. 5 LEF è di natura
giuridica, di modo che torna applicabile il principio iura novit curia, i fatti
che giustificano l'applicazione di questa disposizione, ossia l'esistenza e la
durata di un processo relativo al credito per il quale si richiede un
privilegio, non sono stati tutti allegati in prima istanza. In particolare la
data dell'inoltro della causa civile vodese (che, contrariamente a ciò che
sostiene la creditrice nel suo appello, non è quella indicata nella
"demande" [petizione] ‑ doc. A ‑ ma la sua data d'invio)
non è stata addotta e non risulta dagli atti, almeno direttamente.
-
L’appello
22 marzo 1999 __________ va quindi respinto.
La
soccombenza dell'appellante in seconda sede giustifica che venga posta
interamente a suo carico la tassa di giustizia e che a controparte venga
assegnata un'indennità di fr. 600.-- (cfr. art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1
OTLEF).
per i quali motivi,
richiamati gli art. 80,
81, 219 e 297 LEF,
pronuncia
I. L’appello 22 marzo 1999 ____________________, è respinto.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 570.--, già anticipata da
_________rimane a suo carico. Ella rifonderà inoltre a __________ fr. 600.-- di
indennità.
III. Intimazione:__________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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