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Numero d'incarto:
14.1999.00035
Data decisione, Autorità:
22.07.1999, CEF
Incarto n.
14.99.00035
Lugano
22 luglio 1999
/MR/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Zali e Giani quest’ultimo in sostituzione
del giudice Pellegrini,
assente
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria di cui inc.n. __________ della Pretura del
Distretto di Lugano, Sezione 5, a dipendenza delle istanze di erezione di
inventario provvisorio 17 marzo 1999 di
nei confronti di
nelle
esecuzioni in via cambiaria n.__________ e __________ promosse da __________ .
Istanze
parzialmente accolte dal Pretore che con decisione 31 marzo 1999 ha ordinato all’UE
di Lugano di procedere all’allestimento dell’inventario preventivo ex art.183
cpv.1 LEF di tutti i beni della __________
Decisione
dedotta in appello da __________ Proj__________ct __________ __________
con atto di appello 6 aprile 1999 chiedente sia giudicato:
“1. L’appello è
accolto.
Conseguentemente
la sentenza 31 marzo 1999 resa dal Pretore di Lugano, Sezione 5, è annullata e
in riforma è giudicato come segue:
-
L’istanza
è respinta.
-
Protestate
spese e ripetibili.
-
Protestate
spese e ripetibili della seconda sede.”
Richiamata
l’ordinanza presidenziale 9 aprile 1999 con la quale in parziale accoglimento
della domanda di concessione dell’effetto sospensivo, è stata ordinata
l’esecuzione del decreto d’inventario 31 marzo 1999, tuttavia con deposito
presso l’UE di Lugano dell’esemplare – sigillato – del verbale d’inventario per
la creditrice;
Preso
atto dello scritto 12 luglio 1999 con cui l’appellante comunica che “le parti
hanno congiuntamente chiesto il ritiro dell’inventario preventivo contro cui
__________ si era appellata” e postula “lo stralcio della procedura ricorsuale
senza l’assegnazione di spese e ripetibili”;
Preso
pure atto dello scritto 9 luglio 1999 dell’UE di Lugano, indirizzato all’avv.
__________ con copia all’avv. __________ e allegato allo scritto 12 luglio 1999
sopra citato, con cui l’Ufficio conferma “la comunicazione del 22.6.99
dell’avv. __________ ” e prende atto “del ritiro della domanda di inventario
preventivo”;
Richiamati l’art.
25 LEF e gli art. 48, 61 cpv.1 e 62 cpv.1 OTLEF;
Ritenuto
che l’esito della procedura giustifica il prelievo di una tassa di giustizia
ridotta e la rinuncia all’attribuzione di indennità alle parti;
pronuncia: I. L’appello
6 aprile 1999 di ___________ è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di
oggetto.
II. La
tassa di giustizia della presente decisione di Fr. 50.–– è a carico
dell’appellante, mentre non si attribuiscono indennità alle parti.
III. Intimazione
a:
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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