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Numero d'incarto:
14.1999.00048
Data decisione, Autorità:
05.07.1999, CEF
Incarto n.
14.99.00048
Lugano
5 luglio 1999/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 12 marzo 1999 presentata da
Contro
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, con sentenza 23 aprile 1999 ha così deciso:
“1. È pronunciato il
fallimento di __________, a far tempo da 23 aprile 1999 alle ore 14.00.
2./ 3./ 4. omissis”
Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 6
maggio 1999 da __________ che ne postula l’annullamento;
richiamato il decreto presidenziale 10/11 maggio 1999
che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto:
A. Con
istanza 12 marzo 1999 __________ ha chiesto il fallimento di __________ per fr.
2’930.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti, in seguito al mancato
pagamento degli alimenti.
B. All’udienza
di contraddittorio l’escusso ha proposto di saldare il suo debito con
versamenti rateali di fr. 150 .-- al mese.
C. L’appellante
adduce di avere pagato il suo debito, producendo una ricevuta 5 maggio 1999
della creditrice, in cui quest’ultima conferma l’avvenuto pagamento e dichiara
di ritirare la domanda di fallimento.
D. La
creditrice non ha formulato osservazioni.
Considerato
in diritto:
a) Ex
art. 43 n. 2 LEF l’esecuzione in via di fallimento è in ogni caso esclusa per
contributi periodici di mantenimento o d’assistenza in virtù del diritto di
famiglia.
Per
queste pretese l’esecuzione può essere proseguita solo in via di pignoramento
oppure in via di realizzazione del pegno (DTF 118 III 14 s.; Amonn/Gasser, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 9 n. 8 e 10 p. 66).
b) Trattandosi
in casu di una procedura per alimenti rimasti impagati, l’esecuzione non poteva
ex art. 43 n. 2 LEF essere proseguita in via di fallimento.
Il
fallimento di __________ va quindi annullato.
- La
tassa di giustizia è posta a carico della parte soccombente.
Vista
la motivazione dell'appello non si assegnano indennità.
Le
spese dell’Ufficio fallimenti sono a carico di chi ha chiesto erroneamente la
declaratoria di decozione.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 43 n. 2 LEF
pronuncia
I. L’appello
6 maggio 1999 __________, è accolto.
-
La
dichiarazione di fallimento 23 aprile 1999 pronunciata dalla Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 5,________, nei confronti di __________ è
annullata.
-
La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è
posta a carico di __________.
-
Le
spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono
poste a carico di __________.
II. La
tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall’appellante, è a carico di __________.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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