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Numero d'incarto:
14.1999.00066
Data decisione, Autorità:
10.08.1999, CEF
Incarto n.
14.99.00066
Lugano
10 agosto 1999
/B/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 8 giugno 1999 presentata . da
contro
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 8
luglio 1999 ha così deciso:
“1. È
pronunciato il fallimento di __________, far tempo da giovedì 8 luglio 1999
alle ore 14.00.
2./ 3./ 4. omissis”
Sentenza
tempestivamente dedotta in appello il 12 luglio 1999 da __________ che ne
postula l’annullamento;
richiamato
il decreto presidenziale 28 luglio/2 agosto 1999 che ha accordato all’appello
effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 8 giugno
1999 __________ ha chiesto il fallimento di __________ per l’incasso di fr.
7’770.75 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza
di contraddittorio del 23 giugno 1999 l’escusso non è comparso.
C. L’appellante
adduce di avere saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento,
producendo uno scritto 7 luglio 1999 del creditore, in cui quest’ultimo conferma
di avere ricevuto l’importo di fr. 8’400.– a saldo del suo credito nei
confronti dell’appellante (doc. B).
D. Con scritto 12 luglio
__________ ha confermato che il pagamento del suo credito è avvenuto prima
della dichiarazione di fallimento del debitore.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l'art. 172 n.
3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con
documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese, è stato estinto.
Per
l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
-
L’appellante
adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver saldato il suo debito
prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio
ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questo documento
costituisce prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di
decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
-
La
tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, non essendo comparso
avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non
si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le
spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171,
172 e 174 LEF
pronuncia: I. L’appello
12 luglio 1999 __________ è accolto.
“1. La
dichiarazione di fallimento 8 luglio 1999 pronunciata dalla Pretore del Distretto
di Lugano, Sezione 5, inc.________ nei confronti di __________, è annullata.
-
La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è
posta a carico di __________.
-
Le
spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono
poste a carico di __________.”
II. La
tassa di giustizia di Fr. 120.– del presente giudizio, già anticipata
dall’appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il Presidente:
La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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